CASS
Sentenza 30 ottobre 2023
Sentenza 30 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2023, n. 43805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43805 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RE RN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 30/5/2023 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 maggio 2023 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, con cui ad RN RE è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, perché gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 e 112, numero 1, cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, per avere, in Penale Sent. Sez. 6 Num. 43805 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 17/10/2023 concorso anche con minorenni, illecitamente detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, realizzando e gestendo due piazze di spaccio nella zona ricompresa tra piazza Vittorio Veneto e via Diaz e tra via Santa IA del ES e via Cocchiaro in Gela. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione degli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico. Il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che la sola gravità dei fatti non può essere considerata circostanza ostativa all'applicazione della misura autocustodiale e che l'indagato non annovera condanne o carichi pendenti per evasione. Inoltre, l'indagato non risulta essere stato sottoposto a misure autocustodiali o essere stato segnalato per la loro violazione, sicché sarebbe congetturale affermare che egli non ha capacità di osservare misure alternative al carcere. Sarebbe contraddittoria l'affermazione per cui il braccialetto non è sufficiente ad escludere il rischio di recidiva, considerato che tale dispositivo rileva elettronicamente ogni tentativo di allontanamento. Il Tribunale non avrebbe motivato, quindi, sulla sussistenza in termini di concretezza ed attualità del ritenuto pericolo di reiterazione criminosa e, soprattutto, non avrebbe evidenziato le ragioni della necessità della custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a scongiurare l'anzidetto pericolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Premesso che il ricorrente ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato solo con riguardo alle ritenute esigenze cautelari, deve rilevarsi che il Tribunale di Caltanissetta ha considerato esistente il pericolo di reiterazione del reato, valorizzando una molteplicità di elementi, tra cui la gravità dei fatti, desumibile dall'incessante continuità della cessione di sostanze stupefacenti (più di 500 episodi contestati a RE e ai soggetti coindagati, commessi nel breve arco temporale che va da dicembre 2021 ad aprile 2022), e il ruolo ricoperto dal RE di organizzatore dell'attività di spaccio, compiuta da soggetti minorenni. Il Tribunale ha rimarcato che l'esame del curriculum criminale consentiva di dedurre che l'impegno, profuso dall'indagato nello spaccio, era tutt'altro che occasionale, avendo egli fatto di tale attività delittuosa la principale fonte del suo sostentamento. L'indagato, infatti, nonostante la giovane età, risultava già gravato da un precedente penale per resistenza a pubblico ufficiale ed era 2 sottoposto a plurimi procedimenti penali specifici per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, oltre che a procedimenti penali per i delitti di circonvenzione di incapace, percosse, lesioni aggravate, omicidio stradale. Risultava, poi, privo di una stabile occupazione lavorativa: circostanza che, sempre secondo il Tribunale, continuava «a rappresentare non trascurabile pungolo alla reiterazione del reato». Quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha precisato che la custodia in carcere, oltre che proporzionata e adeguata alla gravità del fatto e alla personalità incline a delinquere, mostrata dall'indagato, era necessaria al fine di garantire una totale recisione con gli ambienti criminali di riferimento: finalità che non poteva essere «perseguita con l'applicazione di misure di tipo auto custodiale anche con l'uso di braccialetto elettronico, comportando la totale assenza di resipiscenza l'impossibilità di fare affidamento sulla capacità e volontà di RE di osservare misure alternative al carcere, che si basano sulla capacità di autocontrollo del destinatario delle stesse». 2.1. A fronte di siffatte argomentazioni - corrette, logiche ed esaurienti - le doglianze, messe a fuoco dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito riesame del merito. Al riguardo deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 -01). 3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, che comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativannente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 4. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 3 ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen. Così deciso il 17 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 maggio 2023 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, con cui ad RN RE è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, perché gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 e 112, numero 1, cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, per avere, in Penale Sent. Sez. 6 Num. 43805 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 17/10/2023 concorso anche con minorenni, illecitamente detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, realizzando e gestendo due piazze di spaccio nella zona ricompresa tra piazza Vittorio Veneto e via Diaz e tra via Santa IA del ES e via Cocchiaro in Gela. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione degli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico. Il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che la sola gravità dei fatti non può essere considerata circostanza ostativa all'applicazione della misura autocustodiale e che l'indagato non annovera condanne o carichi pendenti per evasione. Inoltre, l'indagato non risulta essere stato sottoposto a misure autocustodiali o essere stato segnalato per la loro violazione, sicché sarebbe congetturale affermare che egli non ha capacità di osservare misure alternative al carcere. Sarebbe contraddittoria l'affermazione per cui il braccialetto non è sufficiente ad escludere il rischio di recidiva, considerato che tale dispositivo rileva elettronicamente ogni tentativo di allontanamento. Il Tribunale non avrebbe motivato, quindi, sulla sussistenza in termini di concretezza ed attualità del ritenuto pericolo di reiterazione criminosa e, soprattutto, non avrebbe evidenziato le ragioni della necessità della custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a scongiurare l'anzidetto pericolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Premesso che il ricorrente ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato solo con riguardo alle ritenute esigenze cautelari, deve rilevarsi che il Tribunale di Caltanissetta ha considerato esistente il pericolo di reiterazione del reato, valorizzando una molteplicità di elementi, tra cui la gravità dei fatti, desumibile dall'incessante continuità della cessione di sostanze stupefacenti (più di 500 episodi contestati a RE e ai soggetti coindagati, commessi nel breve arco temporale che va da dicembre 2021 ad aprile 2022), e il ruolo ricoperto dal RE di organizzatore dell'attività di spaccio, compiuta da soggetti minorenni. Il Tribunale ha rimarcato che l'esame del curriculum criminale consentiva di dedurre che l'impegno, profuso dall'indagato nello spaccio, era tutt'altro che occasionale, avendo egli fatto di tale attività delittuosa la principale fonte del suo sostentamento. L'indagato, infatti, nonostante la giovane età, risultava già gravato da un precedente penale per resistenza a pubblico ufficiale ed era 2 sottoposto a plurimi procedimenti penali specifici per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, oltre che a procedimenti penali per i delitti di circonvenzione di incapace, percosse, lesioni aggravate, omicidio stradale. Risultava, poi, privo di una stabile occupazione lavorativa: circostanza che, sempre secondo il Tribunale, continuava «a rappresentare non trascurabile pungolo alla reiterazione del reato». Quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha precisato che la custodia in carcere, oltre che proporzionata e adeguata alla gravità del fatto e alla personalità incline a delinquere, mostrata dall'indagato, era necessaria al fine di garantire una totale recisione con gli ambienti criminali di riferimento: finalità che non poteva essere «perseguita con l'applicazione di misure di tipo auto custodiale anche con l'uso di braccialetto elettronico, comportando la totale assenza di resipiscenza l'impossibilità di fare affidamento sulla capacità e volontà di RE di osservare misure alternative al carcere, che si basano sulla capacità di autocontrollo del destinatario delle stesse». 2.1. A fronte di siffatte argomentazioni - corrette, logiche ed esaurienti - le doglianze, messe a fuoco dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito riesame del merito. Al riguardo deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 -01). 3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, che comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativannente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 4. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 3 ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen. Così deciso il 17 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il presidente