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Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2023, n. 6619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6619 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO CA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FE MA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6619 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di liberazione condizionale avanzata dal detenuto CA NO, in espiazione, con decorrenza 3 maggio 1995, della pena dell'ergastolo per plurimi omicidi a sfondo mafioso, nonché ammesso al regime di semilibertà, dal giugno 2016, previo accertamento dell'impossibilità di utile collaborazione con la giustizia. Il giudice adito dava atto della regolarità comportamentale mantenuta dal condannato nel corso della lunga carcerazione e dei suoi progressi trattamentali, ma reputava, anche all'esito dell'osservazione psicologica, il percorso penitenziario non ancora idoneo ad attestare il definitivo ripudio, da parte del medesimo, del pregresso stile di vita deviante e l'irreversibile accettazione di modelli di condotta socialmente condivisi, tenuto particolarmente conto della limitata revisione critica e degli sforzi riparatori, giudicati insufficienti. 2. NO ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso, dopo una lunga premessa in fatto, tesa ad illustrare l'andamento del percorso di reinserimento sociale del condannato, e dopo essersi intrattenuto sui requisiti legali di accesso alla liberazione condizionale, è strutturato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata avrebbe «perso di vista» il percorso sopra illustrato, brillante e altamente risocializzante, ancOrato a dati obiettivi, e avrebbe dato ostativo rilievo, così però discostandosi dai corretti canoni normativi ed esegetici, al passato criminale, nonché al ritenuto, quanto opinabile, difetto di una sorta di travaglio interiore, dalla consistenza purtuttavia insondabile. Il ricorrente torna a rimarcare i plurimi indici favorevoli, caratterizzanti la quasi trentennale espiazione, riflessi dalla relazione penitenziaria di sintesi e valsi i benefici gradati sin qui concessi, e denuncia la distonica valutazione operata, a loro cospetto, dal giudice a quo, nonostante essi fossero ampiamente adeguati a far risaltare, in chiave prognostica, l'intervenuto ravvedimento. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il travisamento istruttorio degli esiti dell'indagine psicologica, trasfusi nella relazione di sintesi. La valutazione conclusiva degli operatori sarebbe stata, anche al riguardo, favorevole al condannato, e il Tribunale di sorveglianza avrebbe mancato di considerare che gli appunti e i rilievi avrebbero avuto il solo scopo di invogliare e spronare il condannato nella fase successiva alla concessione della liberazione condizionale, ampiamente sostenuta e caldeggiata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2. Come dalla giurisprudenza di legittimità ripetutamente affermato (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041-01; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269-01; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183-01), la nozione di «ravvedimento», che rileva ai fini della concessione della liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all'osservanza della legge penale in precedenza violata. Nella valutazione del suddetto percorso trattamentale, ai fini in discorso, così come in genere rispetto al complesso delle valutazioni di sua competenza (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982-01; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, Di Pasqua, Rv. 220029-01), il giudice di sorveglianza deve basarsi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, senza essere tuttavia vincolato ai giudizi ivi espressi, competendo al medesimo giudice, al di fuori d'inammissibili automatismi, ogni definitiva valutazione circa la pregnanza e concludenza dell'operato processo di revisione critica. In proposito, se numero, titolo e gravità dei reati non sono in sé giammai ostativi, ove ne ricorrano i presupposti, alla concessione della liberazione condizionale, tali elementi costituiscono pur sempre il punto di partenza per la valutazione della personalità del condannato al fine di accertarne il ravvedimento, che deve essere «sicuro», sicché si impone una valutazione tanto più rigorosa e penetrante del comportamento tenuto durante l'espiazione della pena, quanto più vasto sia stato l'allarme sociale destato dai crimini commessi (v. già Sez. 1, n. 1699 del 29/05/1985, Ciampi, Rv. 169872-01); valutazione che non si esaurisca nella mera verifica della partecipazione all'opera di rieducazione, ma implichi un esame particolarmente attento ed approfondito, volto ad accertare l'esistenza di un effettivo ed irreversibile cambiamento, espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il conseguente profondo e sincero pentimento, da 3 dimostrarsi con comportamenti rigorosamente nel tempo coerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime. 3. L'ordinanza impugnata, scrutinata alla luce di tali principi, supera il vaglio di legittimità. Essa non disconosce il promettente percorso di recupero intrapreso dal condannato, allo stato consolidato dalla fruizione, validamente sperimentata, del regime di semilibertà. Tuttavia, dalla ponderazione dei più recenti dati di osservazione, tali da riflettere note di strumentalità di atteggiamento all'osservazione psicologica, nonché dalla constatazione di ulteriori ampi margini di manifestazione di solidarietà riparatrice nei confronti dei familiari delle vittime, il giudice di sorveglianza, in un'ottica di più che giustificata prudenza, trae l'ineccepibile convincimento che i comportamenti del condannato non siano allo stato oggettivamente tali da riflettere l'irreversibile accettazione di modelli di condotta normativamente e socialmente conformi, essendo preferibile, al fine di conclamare l'avvenuto sicuro ravvedimento, protrarre per congruo termine il trattamento penitenziario esistente. Così motivando, l'ordinanza impugnata ha dato ragionato conto dell'esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, e le censure mosse dal ricorrente si risolvono - a fronte - in apprezzamenti confutativi, inidonei ad infirmare la tenuta logica del ragionamento giudiziale ed estranei all'ambito della cognizione che la Corte di cassazione può esercitare. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché esso, nel contestare il travisamento di un determinato atto istruttorio, omette di rappresentarne in modo specifico il contenuto, in modo da farne risaltare il preteso fraintendimento giudiziale, oltre che di indicare le ragioni per cui il dato travisato inficerebbe e comprometterebbe irrimediabilmente la tenuta logica e l'intera . coerenza della motivazione (v., tra le molte, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, S., Rv. 252349-01). 5. Segue la reiezione del ricorso. Spese a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/10/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FE MA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6619 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di liberazione condizionale avanzata dal detenuto CA NO, in espiazione, con decorrenza 3 maggio 1995, della pena dell'ergastolo per plurimi omicidi a sfondo mafioso, nonché ammesso al regime di semilibertà, dal giugno 2016, previo accertamento dell'impossibilità di utile collaborazione con la giustizia. Il giudice adito dava atto della regolarità comportamentale mantenuta dal condannato nel corso della lunga carcerazione e dei suoi progressi trattamentali, ma reputava, anche all'esito dell'osservazione psicologica, il percorso penitenziario non ancora idoneo ad attestare il definitivo ripudio, da parte del medesimo, del pregresso stile di vita deviante e l'irreversibile accettazione di modelli di condotta socialmente condivisi, tenuto particolarmente conto della limitata revisione critica e degli sforzi riparatori, giudicati insufficienti. 2. NO ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso, dopo una lunga premessa in fatto, tesa ad illustrare l'andamento del percorso di reinserimento sociale del condannato, e dopo essersi intrattenuto sui requisiti legali di accesso alla liberazione condizionale, è strutturato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata avrebbe «perso di vista» il percorso sopra illustrato, brillante e altamente risocializzante, ancOrato a dati obiettivi, e avrebbe dato ostativo rilievo, così però discostandosi dai corretti canoni normativi ed esegetici, al passato criminale, nonché al ritenuto, quanto opinabile, difetto di una sorta di travaglio interiore, dalla consistenza purtuttavia insondabile. Il ricorrente torna a rimarcare i plurimi indici favorevoli, caratterizzanti la quasi trentennale espiazione, riflessi dalla relazione penitenziaria di sintesi e valsi i benefici gradati sin qui concessi, e denuncia la distonica valutazione operata, a loro cospetto, dal giudice a quo, nonostante essi fossero ampiamente adeguati a far risaltare, in chiave prognostica, l'intervenuto ravvedimento. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il travisamento istruttorio degli esiti dell'indagine psicologica, trasfusi nella relazione di sintesi. La valutazione conclusiva degli operatori sarebbe stata, anche al riguardo, favorevole al condannato, e il Tribunale di sorveglianza avrebbe mancato di considerare che gli appunti e i rilievi avrebbero avuto il solo scopo di invogliare e spronare il condannato nella fase successiva alla concessione della liberazione condizionale, ampiamente sostenuta e caldeggiata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2. Come dalla giurisprudenza di legittimità ripetutamente affermato (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041-01; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269-01; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183-01), la nozione di «ravvedimento», che rileva ai fini della concessione della liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all'osservanza della legge penale in precedenza violata. Nella valutazione del suddetto percorso trattamentale, ai fini in discorso, così come in genere rispetto al complesso delle valutazioni di sua competenza (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982-01; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, Di Pasqua, Rv. 220029-01), il giudice di sorveglianza deve basarsi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, senza essere tuttavia vincolato ai giudizi ivi espressi, competendo al medesimo giudice, al di fuori d'inammissibili automatismi, ogni definitiva valutazione circa la pregnanza e concludenza dell'operato processo di revisione critica. In proposito, se numero, titolo e gravità dei reati non sono in sé giammai ostativi, ove ne ricorrano i presupposti, alla concessione della liberazione condizionale, tali elementi costituiscono pur sempre il punto di partenza per la valutazione della personalità del condannato al fine di accertarne il ravvedimento, che deve essere «sicuro», sicché si impone una valutazione tanto più rigorosa e penetrante del comportamento tenuto durante l'espiazione della pena, quanto più vasto sia stato l'allarme sociale destato dai crimini commessi (v. già Sez. 1, n. 1699 del 29/05/1985, Ciampi, Rv. 169872-01); valutazione che non si esaurisca nella mera verifica della partecipazione all'opera di rieducazione, ma implichi un esame particolarmente attento ed approfondito, volto ad accertare l'esistenza di un effettivo ed irreversibile cambiamento, espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il conseguente profondo e sincero pentimento, da 3 dimostrarsi con comportamenti rigorosamente nel tempo coerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime. 3. L'ordinanza impugnata, scrutinata alla luce di tali principi, supera il vaglio di legittimità. Essa non disconosce il promettente percorso di recupero intrapreso dal condannato, allo stato consolidato dalla fruizione, validamente sperimentata, del regime di semilibertà. Tuttavia, dalla ponderazione dei più recenti dati di osservazione, tali da riflettere note di strumentalità di atteggiamento all'osservazione psicologica, nonché dalla constatazione di ulteriori ampi margini di manifestazione di solidarietà riparatrice nei confronti dei familiari delle vittime, il giudice di sorveglianza, in un'ottica di più che giustificata prudenza, trae l'ineccepibile convincimento che i comportamenti del condannato non siano allo stato oggettivamente tali da riflettere l'irreversibile accettazione di modelli di condotta normativamente e socialmente conformi, essendo preferibile, al fine di conclamare l'avvenuto sicuro ravvedimento, protrarre per congruo termine il trattamento penitenziario esistente. Così motivando, l'ordinanza impugnata ha dato ragionato conto dell'esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, e le censure mosse dal ricorrente si risolvono - a fronte - in apprezzamenti confutativi, inidonei ad infirmare la tenuta logica del ragionamento giudiziale ed estranei all'ambito della cognizione che la Corte di cassazione può esercitare. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché esso, nel contestare il travisamento di un determinato atto istruttorio, omette di rappresentarne in modo specifico il contenuto, in modo da farne risaltare il preteso fraintendimento giudiziale, oltre che di indicare le ragioni per cui il dato travisato inficerebbe e comprometterebbe irrimediabilmente la tenuta logica e l'intera . coerenza della motivazione (v., tra le molte, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, S., Rv. 252349-01). 5. Segue la reiezione del ricorso. Spese a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/10/2022