CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2026, n. 20143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20143 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
CC 202 SENTENZA Sul ricorso proposto da IT KO nato a [...] il [...] Avverso l’ordinanza resa il 2/372026 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA DA OR;
preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentite le conclusioni dell’avv. Giancarlo Di Giulio che ha insistito per l’accoglimento dei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma sezione per le misure cautelari, ha applicato la misura custodiale nei confronti dell'odierno ricorrente, in quanto indiziato di avere partecipato ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti ( capo 50) e di avere consumato diversi reati fine contestati ai capi 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, e 52 dell’incolpazione, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del 16 agosto 2025, con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20143 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 20/05/2026 2 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale propone ricorso l’indagato, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione e violazione di legge, poiché il GIP aveva originariamente respinto la richiesta del pubblico ministero, sul rilievo della carenza del requisito di attualità delle esigenze cautelari, posto che l'associazione non produceva più reati fine dall'agosto del 2024, in conseguenza della chiusura delle piazze di spaccio, in quanto l’organizzazione di cui il ricorrente faceva parte si era disarticolata dopo la detenzione in carcere del suo organizzatore e promotore. Il Tribunale ha, invece, ritenuto che dall'epoca dei fatti illeciti contestati non fosse trascorso un lasso temporale significativo, considerato che le attività di cessione si estendono sino ad ottobre 2024 e che le modalità organizzate della condotta, unitamente alla personalità dell'imputato, rendono evidente la sussistenza di un elevato pericolo di reiterazione criminosa;
al riguardo ha valorizzato la costatazione che BI, risulta gravato per altro fatto commesso nel gennaio 2024 e, dopo essere stato arrestato nel giugno 2024, ha proseguito la sua attività di pusher. Detta motivazione è, a giudizio del ricorrente, affetta da vizio logico poiché la prova che l'indagato abbia proseguito l'attività illecita deve essere fornita dalla pubblica accusa e il giudice della cautela deve verificare l’attualità del pericolo di recidiva, operando una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Lamenta il ricorrente che tale valutazione è stata effettuata dal Tribunale sulla base di considerazioni congetturali e apodittiche, nonostante la disarticolazione della struttura associativa, evidenziata dal Gip. Inoltre in ordine alla scelta della misura appare del tutto infondato l'assunto che sussistano esigenze di eccezionale rilevanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Va premesso che il giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata, al pari del giudizio sulla gravità indiziaria, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc pen. richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui non è sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere, qualora se ne presenti l'occasione; il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'indiziato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non 3 richiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, [...]), ma piuttosto un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242) Nel caso in esame, in ragione dell’addebito associativo, non va trascurato che ricorre la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e il provvedimento impugnato ha correttamente fatto applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza, valorizzando le emergenze processuali che confermano il concreto e attuale rischio di recidiva: il breve lasso di tempo che intercorre dalle condotte contestate, che si estendono fino ad agosto del 2024, e l'assenza di elementi che possano giustificare il superamento della presunzione connessa all'addebito associativo, considerato che gli arresti del promotore e capo GR e dei partecipi dell’organizzazione non hanno comportato un freno all’attività del sodalizio, che ha continuato ad operare incessantemente, con l'unico accorgimento di spostare territorialmente le piazze di spaccio. Lo stesso BI, dopo essere stato tratto in arresto nel 27 giugno 2024 ha continuato a coltivare il legame con il gruppo cui partecipava e a svolgere la sua attività di pusher, mostrandosi assolutamente indifferente all'arresto proprio e dell’esponente apicale del sodalizio, GR. A fronte di queste specifiche osservazioni che hanno valutato le modalità realizzative della condotta, la personalità del soggetto e il contesto socio-ambientale in cui l’illecito si inserisce, il motivo si palesa generico. Il riferimento nel ricorso alle esigenze cautelari di carattere eccezionale è del tutto eccentrico e verosimilmente frutto di un refuso, poiché il provvedimento impugnato non ha evidenziato tale elemento. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in proporzione al grado di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.esec. cod. proc. pen. 4 Così deciso il 20 maggio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente IA DA OR IA AL
udita la relazione svolta dal Consigliere IA DA OR;
preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentite le conclusioni dell’avv. Giancarlo Di Giulio che ha insistito per l’accoglimento dei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma sezione per le misure cautelari, ha applicato la misura custodiale nei confronti dell'odierno ricorrente, in quanto indiziato di avere partecipato ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti ( capo 50) e di avere consumato diversi reati fine contestati ai capi 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, e 52 dell’incolpazione, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del 16 agosto 2025, con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20143 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 20/05/2026 2 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale propone ricorso l’indagato, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione e violazione di legge, poiché il GIP aveva originariamente respinto la richiesta del pubblico ministero, sul rilievo della carenza del requisito di attualità delle esigenze cautelari, posto che l'associazione non produceva più reati fine dall'agosto del 2024, in conseguenza della chiusura delle piazze di spaccio, in quanto l’organizzazione di cui il ricorrente faceva parte si era disarticolata dopo la detenzione in carcere del suo organizzatore e promotore. Il Tribunale ha, invece, ritenuto che dall'epoca dei fatti illeciti contestati non fosse trascorso un lasso temporale significativo, considerato che le attività di cessione si estendono sino ad ottobre 2024 e che le modalità organizzate della condotta, unitamente alla personalità dell'imputato, rendono evidente la sussistenza di un elevato pericolo di reiterazione criminosa;
al riguardo ha valorizzato la costatazione che BI, risulta gravato per altro fatto commesso nel gennaio 2024 e, dopo essere stato arrestato nel giugno 2024, ha proseguito la sua attività di pusher. Detta motivazione è, a giudizio del ricorrente, affetta da vizio logico poiché la prova che l'indagato abbia proseguito l'attività illecita deve essere fornita dalla pubblica accusa e il giudice della cautela deve verificare l’attualità del pericolo di recidiva, operando una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Lamenta il ricorrente che tale valutazione è stata effettuata dal Tribunale sulla base di considerazioni congetturali e apodittiche, nonostante la disarticolazione della struttura associativa, evidenziata dal Gip. Inoltre in ordine alla scelta della misura appare del tutto infondato l'assunto che sussistano esigenze di eccezionale rilevanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Va premesso che il giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata, al pari del giudizio sulla gravità indiziaria, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc pen. richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui non è sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere, qualora se ne presenti l'occasione; il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'indiziato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non 3 richiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, [...]), ma piuttosto un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242) Nel caso in esame, in ragione dell’addebito associativo, non va trascurato che ricorre la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e il provvedimento impugnato ha correttamente fatto applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza, valorizzando le emergenze processuali che confermano il concreto e attuale rischio di recidiva: il breve lasso di tempo che intercorre dalle condotte contestate, che si estendono fino ad agosto del 2024, e l'assenza di elementi che possano giustificare il superamento della presunzione connessa all'addebito associativo, considerato che gli arresti del promotore e capo GR e dei partecipi dell’organizzazione non hanno comportato un freno all’attività del sodalizio, che ha continuato ad operare incessantemente, con l'unico accorgimento di spostare territorialmente le piazze di spaccio. Lo stesso BI, dopo essere stato tratto in arresto nel 27 giugno 2024 ha continuato a coltivare il legame con il gruppo cui partecipava e a svolgere la sua attività di pusher, mostrandosi assolutamente indifferente all'arresto proprio e dell’esponente apicale del sodalizio, GR. A fronte di queste specifiche osservazioni che hanno valutato le modalità realizzative della condotta, la personalità del soggetto e il contesto socio-ambientale in cui l’illecito si inserisce, il motivo si palesa generico. Il riferimento nel ricorso alle esigenze cautelari di carattere eccezionale è del tutto eccentrico e verosimilmente frutto di un refuso, poiché il provvedimento impugnato non ha evidenziato tale elemento. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in proporzione al grado di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.esec. cod. proc. pen. 4 Così deciso il 20 maggio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente IA DA OR IA AL