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Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2023, n. 30373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30373 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EO OM nato a [...] il [...] avverso il decreto del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 30373 Anno 2023 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 20/01/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 4 febbraio 2021, il Tribunale di Milano, in esito a procedimento di prevenzione nei confronti di TO OR, disponeva il sequestro di beni ritenuti a costui riconducibili, consistenti nella nuda proprietà e nell'usufrutto di un cespite immobiliare sito in Parabiago, di due autovetture BMW e di alcune possidenze finanziarie;
detti beni erano a vario titolo nella disponibilità materiale del prevenuto, nonostante fossero intestati a suoi familiari o, per una delle autovetture, ad un altro soggetto. Il Tribunale riteneva sussistenti i requisiti previsti per il provvedimento, fondando sui trascorsi giudiziari la valutazione di pericolosità sociale del OR ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo il Tribunale, dalle risultanze probatorie risultava che il prevenuto non aveva svolto alcuna attività lavorativa lecita nel ventennio precedente all'instaurazione del procedimento di prevenzione, essendosi dedicato alla commissione di reati contro il patrimonio, quali furti, truffe e rapine, accumulando in tal modo capitali di provenienza illegale. Tale situazione connotava anche la famiglia del ricorrente, poiché sia la moglie AN NO, che alcuni dei loro figli, risultavano pregiudicati a vario titolo prevalentemente per reati contro il patrimonio. Alla luce della reiterazione delle condotte delittuose da parte del OR e alla situazione di apparente indigenza in cui versava la sua numerosa famiglia, avendo percepito modesti redditi in base alle risultanze della banca dati dell'Agenzia delle Entrate, il Tribunale desumeva, in ragione della sproporzione degli acquisti operati rispetto ai redditi dichiarati, la provenienza illecita della provvista all'uopo utilizzata. L'allegazione difensiva secondo la quale il prevenuto stava svolgendo attività di lavoro subordinato veniva disattesa, in primo luogo perché non provato il pagamento di corrispettivi, ed inoltre poiché l'assunzione risultava successiva all'epoca considerata dal provvedimento ablatorio, e non veniva pertanto ritenuta idonea a giustificare la provenienza del denaro utilizzato all'epoca degli acquisti. Anche la NO risultava soggetto che aveva dichiarato redditi per soli 14.500,00 euro dal 2007 al 2010. La complessiva situazione familiare veniva qualificata inferiore alla soglia minima di sussistenza, non potendo giustificare alcun accantonamento di denaro per procedere agli esborsi richiesti per l'acquisto dei beni sequestrati. Ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale erano i versamenti in contanti e i bonifici esteri sui conti correnti della famiglia, aspetti ritenuti sintomatici della provenienza 2 illecita poiché contestuali alle condotte per il quale il OR veniva giudicato e condannato. Il Tribunale reputava altresì di origine illecita la somma ottenuta dall'alienazione dell'immobile di proprietà della NO sito in Terno d'Isola, denaro presumibilmente poi utilizzato per l'acquisto dell'immobile in Parabiago;
l'acquisto più antico infatti era avvenuto in un periodo di assoluta indigenza, di talché il giudicante riteneva che detta somma avesse origine illecita, che a cascata investiva tutte le successive trasformazioni dell'utilità. Tale presunzione veniva ritenuta non superata dalla produzione di un atto, redatto da un notaio croato nell'immediatezza del procedimento, nel quale un terzo, tale NI Kremic, dichiarava, senza specificarne la causa, di aver fornito la somma di 135.000,00 euro alla NO ai fini dell'acquisto del cespite in Parabiago. Il documento veniva ritenuto strumentale e non attendibile, poiché preordinato a sottrarre i beni al provvedimento di confisca. Anche gli acquisti delle due automobili BMW, una delle quali intestata a RI LD, venivano ritenuti non ricostruiti adeguatamente;
la concreta disponibilità dei due beni mobili registrati era fondata sui plurimi accertamenti di polizia dai quali risultava il continuo utilizzo da parte del prevenuto. 2. Il difensore di TO OR proponeva impugnazione diretta alla Corte di appello di Milano, chiedendo il dissequestro e la conseguente restituzione dei beni oggetto dell'impugnato provvedimento. 2.1. In primo luogo, l'appellante deduceva la carenza dei requisiti, sia soggettivi che oggettivi, voluti dalla normativa applicabile per procedere al provvedimento ablatorio. Il Tribunale avrebbe omesso di accertare l'attualità della pericolosità sociale del OR, dato che per alcuni reati contestati costui risultava essere stato assolto. 2.2. Inoltre, l'appellante deduceva che la pronuncia era contraddittoria, in quanto non era stata dimostrata l'illecita accumulazione del denaro utilizzato per acquistare i beni confiscati. Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le produzioni difensive, specie con riferimento all'atto riguardante la donazione ottenuta dal RE. 3. Con decreto datato 17 febbraio 2022, la Corte d'appello di Milano rigettava l'impugnazione, con la quale l'odierno ricorrente aveva chiesto la riforma del provvedimento del Tribunale. La Corte di appello riteneva espressivo della perdurante pericolosità sociale del prevenuto l'episodio verificatosi il 20 marzo 2020, per il quale egli era stato indagato per la violazione dell'art. 650 cod. pen., per non aver ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa di contenimento per la pandemia covid, cercando di valicare la frontiera con 8.200,00 3 euro in contanti dei quali non aveva giustificato la provenienza. Il collegio giudicante riteneva che, sebbene il proposto fosse stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 650 cod. pen., rimaneva sintomatico che, in assenza di redditi lecitamente acquisiti, costui fosse stato trovato in possesso della somma - da ritenere di origine illecita - mentre stava per trasferirla all'estero. La Corte di appello, in osservanza del principio di perimetrazione cronologica, affermava la perdurante ricorrenza del presupposto soggettivo richiesto al fine dell'adozione della misura ablatoria, correttamente applicata dal giudice di primo grado. Inoltre, il giudice di appello condivideva l'accertamento operato dal Tribunale circa la provenienza dei beni posseduti, aventi un valore sproporzionato rispetto agli introiti leciti dichiarati e documentalmente accertati. Quanto all'immobile, acquistato con una provvista di denaro incompatibile con le entrate storicamente percepite dall'intero nucleo familiare del prevenuto, la Corte di appello affermava che era sintomatico della fittizia intestazione del bene in capo alla NO il fatto che il OR avesse acquistato per sé l'usufrutto sul bene, senza acquistarne la nuda proprietà, e ciò al fine di evitare - posto che egli era maggiormente compromesso rispetto agli altri familiari - il sequestro da parte dalla pubblica autorità. Anche la valutazione del Tribunale inerente alla dichiarazione del Kremic veniva confermata dal giudice di appello, sottolineando al riguardo la carenza delle generalità del suddetto donante e della causale della disposizione patrimoniale. La dichiarazione, quindi, veniva ritenuta non idonea a dimostrare la reale dazione di denaro. Da ultimo, la materiale disponibilità delle due automobili BMW in capo al proposto, la relativa intestazione a soggetti riconducibili al medesimo ed infine l'inconciliabilità della titolarità di vetture di grossa cilindrata con la situazione di indigenza nella quale versava apparentemente la famiglia del OR erano confermate dall'organo giudicante. 4. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo contesta la decisione impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 10, comma 3, 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), 16, comma 1, 24 e 28, comma 1, lett. b) del d. Igs. 159 del 2011. La difesa sostiene che il provvedimento sia stato adottato in assenza dei presupposti sia oggettivi che soggettivi richiesti dalla normativa applicabile. Il ricorrente afferma di aver già in sede di ricorso in appello contestato la qualifica attribuitagli di soggetto rientrante nella categoria di cui all'art. 1, lett. b), del d. Igs. 159 del 2011. Il difensore aveva affermato l'insussistenza del principale requisito per ritenere integrata la fattispecie della pericolosità generica, ovvero la 4 commissione abituale di delitti. Le condanne riguardavano fatti risalenti e per altre condotte il ricorrente ha affermato di essere stato assolto;
inoltre la violazione dell'art. 650 cod. pen., da ultimo contestata al proposto, è stata depenalizzata e, pertanto, non costituendo più reato, non poteva essere considerata ai fini della valutazione della personalità del prevenuto. La difesa sostiene altresì che non sia stata data prova della correlazione, anche temporale, tra i reati ed i relativi proventi ottenuti dall'attività delittuosa e gli acquisti dei beni sottoposti a confisca. Il ricorrente avrebbe guadagnato dalla commissione dei suddetti reati la somma di 25.000,00 euro, notevolmente insufficiente per operare l'acquisto dell'appartamento e delle due automobili. La difesa censura la valutazione inerente al documento rilasciato dal notaio croato, sulla quale i giudici di merito sarebbero incorsi in errore, non avendo rilevato la completezza dell'atto con riguardo alle generalità dei soggetti coinvolti, essendo irrilevante l'assenza della causale sottesa alla donazione de qua. Dall'accertata provenienza lecita, in quanto fornita dal Kremic, della somma necessaria all'acquisto dell'immobile, dovrebbe discendere la legittimità della titolarità del bene in capo alla NO. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, comma 5, cod. proc. pen., 10, comma 3, e 7, comma 9, d.lgs. 159 del 2011. La difesa si duole della valutazione del contratto di lavoro del proposto operata dalla Corte di appello, produzione documentale ritenuta dal giudice del merito insufficiente poiché non accompagnata dalla prova della reale sussistenza di un rapporto lavorativo. Il giudice avrebbe dovuto chiedere alle autorità competenti le informazioni necessarie per procedere agli accertamenti richiesti. L'incidenza di tale statuizione sarebbe rilevante, poiché dimostrerebbe il reinserimento del prevenuto, la recisione del suo percorso criminale ed infine la percezione di redditi leciti, non potendo più affermarsi che il soggetto viva esclusivamente di proventi illeciti. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'erroneità della pronuncia impugnata, affermando che è viziata da inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111, comma 6, Costituzione, e 10, comma 3, e 7, comma 1, d.lgs. 159 del 2011. La difesa sostiene che il Giudicante abbia omesso di confrontarsi con un elemento decisivo, che avrebbe potuto determinare un esito drasticamente diverso del giudizio de quo, e che da ciò scaturisca un vizio motivazionale. La Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato l'atto notarile attinente alla donazione proveniente dal Kremic in favore della NO. Tale atto avrebbe dimostrato l'utilizzo di risorse lecite per l'acquisto dell'immobile sottoposto al 5 provvedimento e avrebbe comportato la riforma di quest'ultimo. Il giudice del merito avrebbe omesso di considerare la documentazione afferente alla disponibilità delle somme, di provenienza lecita, per l'acquisto dei due veicoli BMW da parte della moglie del OR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. È opportuno trattare le doglianze congiuntamente. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01). 1.2. Nel caso concreto, le censure, pur se deducono formalmente anche violazione di legge, in realtà criticano essenzialmente il provvedimento impugnato per presunti vizi motivazionale, prospettando in più punti l'irragionevolezza e la contraddittorietà dei ragionamenti espressi dal giudice del merito. 1.3. Alla luce del suddetto principio, le doglianze, finalizzate in realtà alla rivalutazione - preclusa nel giudizio di legittimità - del merito della questione, risultano tutte inammissibili, in quanto non si ravvisa assenza né mera apparenza dell'iter argomentativo, a fronte di un provvedimento che risulta rispettoso dei principi che regolano la materia, quindi privo di vizi di violazione di legge. In realtà, il giudice del merito ha fornito una motivazione logica, con la quale ha individuato i presupposti funzionali all'adozione del provvedimento ablatorio. Difatti, quanto alla perimetrazione cronologica delle condotte imputate al proposto, il giudice del merito ha individuato nella prima metà degli anni novanta l'inizio della commissione di illeciti, prevalentemente contro il patrimonio, da parte dell'odierno ricorrente, comportamento che non ha subito alcuna interruzione sino al 2019; il giudicante ha sottolineato, correttamente, la sistematica reiterazione di tali azioni, indicativa del carattere abituale delle condotte. Da tale accertamento discendeva l'attribuzione in capo al OR della qualifica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) , del d. Igs. 159 del 2011, in osservanza della giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito come la pericolosità sociale, quale presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, con il conseguente effetto per il 6 quale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. U, sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01). Nel caso di specie, è stato ritenuto sussistente anche il requisito oggettivo, rappresentato dalla provenienza illecita dei beni sequestrati. Il giudice del merito ha valorizzato il fatto che le possidenze finanziarie in considerazione provenivano da versamenti in contanti o da bonifici esteri, e ha ritenuto tali modalità sintomatiche della matrice illegale dei suddetti guadagni. Il OR non ha giustificato la legittima provenienza delle somme detenute ed utilizzate per acquistare l'immobile e le autovetture sequestrate;
tali importi, infatti, sono stati plausibilmente ritenuti dal giudice del merito palesemente sproporzionati rispetto agli introiti denunciati all'Agenzia delle Entrate dall'intero nucleo familiare del proposto. Pertanto, il provvedimento ablatorio è stato ritenuto sorretto da adeguato fondamento, non essendo stata fornita prova della legittima provenienza delle risorse impiegate. In ragione di ciò, risulta del tutto irrilevante che il ricorrente avesse, successivamente agli acquisti contestati, instaurato un rapporto di lavoro. Difatti, le eventuali corresponsioni economiche ottenute da tale impiego non permetterebbero di giustificare gli esborsi contestati, sostenuti in epoca antecedente. Peraltro, il giudice del merito ha ritenuto non adeguatamente provata l'effettiva sussistenza di simile rapporto lavorativo. Anche la valutazione della Corte di appello inerente all'atto notarile straniero appare ragionevole, perché ancorata al rilievo della inidoneità dello stesso, in quanto carente di indicazioni di ragioni a fondamento della liberalità e mancante delle generalità del supposto donante. La Corte di appello ha ritenuto espressivo di perdurante pericolosità sociale del prevenuto l'episodio verificatosi il 20 marzo 2020, per il quale egli era stato indagato per la violazione dell'art. 650 cod. pen., per non aver ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa di contenimento per la pandemia covid, cercando di valicare la frontiera con 8.200,00 euro in contanti dei quali non aveva giustificato la provenienza. Il collegio giudicante ha ritenuto con osservazione logicamente ineccepibile che, sebbene il proposto fosse stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 650 cod. pen., rimaneva sintomatico che, in assenza di redditi lecitamente acquisiti, costui fosse stato trovato in possesso della somma - da ritenere di origine illecita - mentre stava per trasferirla all'estero. La Corte di appello, in osservanza del principio di perimetrazione cronologica, ha affermato la perdurante ricorrenza del presupposto soggettivo richiesto ai fine dell'adozione della misura ablatoria, correttamente applicata dal giudice di primo grado. 7 Inoltre, il giudice di appello ha condiviso razionalmente l'accertamento operato dal Tribunale circa la provenienza dei beni posseduti, aventi un valore sproporzionato rispetto agli introiti leciti dichiarati e documentalmente accertati. Quanto all'immobile, acquistato con una provvista di denaro incompatibile con le entrate storicamente percepite dall'intero nucleo familiare del proposto, la Corte di appello ha affermato in modo logico che era significativo della fittizia intestazione del bene in capo alla NO il fatto che il OR avesse acquistato per sé l'usufrutto sul bene, senza acquistarne la nuda proprietà, e ciò al fine di evitare - posto che egli era maggiormente compromesso rispetto agli altri familiari - il sequestro da parte dalla pubblica autorità. È plausibile, poi, la valutazione inerente alla dichiarazione del Kremic, in relazione alla quale, sottolineata la carenza dell'indicazione delle generalità del suddetto donante e della causale della disposizione patrimoniale, è stata ritenuta l'inidoneità a dimostrare la reale dazione di denaro. Anche la materiale disponibilità delle due automobili BMW in capo al proposto, la relativa intestazione a soggetti riconducibili al medesimo ed infine l'inconciliabilità della titolarità di vetture di grossa cilindrata con la situazione di indigenza nella quale versava la famiglia del OR sono state confermate dall'organo giudicante in base a ragionamenti ineccepibili da un punto di vista logico e giuridico. 1.4. In definitiva, il giudice di appello, in piena osservanza dei principi che regolano la materia, ha reso congrua e adeguata motivazione, operando coerenti valutazioni e pervenendo alla statuizione di conferma del provvedimento ablativo sulla base di acute considerazioni logicamente ancorate a dati precisamente indicati, alla luce delle caratteristiche dei beni e delle risultanze sulle disponibilità finanziarie del nucleo familiare del proposto. La motivazione risulta in realtà completa, perché la Corte di appello, a seguito della ricognizione dei presupposti previsti dalla normativa per l'adozione dei provvedimenti ablatori, ha affrontato singolarmente le questioni rilevanti, adeguatamente argomentando sui singoli punti in relazione alle risultanze degli atti. 2. In conclusione, per i motivi esposti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - l'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. 8
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 gennaio 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 30373 Anno 2023 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 20/01/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 4 febbraio 2021, il Tribunale di Milano, in esito a procedimento di prevenzione nei confronti di TO OR, disponeva il sequestro di beni ritenuti a costui riconducibili, consistenti nella nuda proprietà e nell'usufrutto di un cespite immobiliare sito in Parabiago, di due autovetture BMW e di alcune possidenze finanziarie;
detti beni erano a vario titolo nella disponibilità materiale del prevenuto, nonostante fossero intestati a suoi familiari o, per una delle autovetture, ad un altro soggetto. Il Tribunale riteneva sussistenti i requisiti previsti per il provvedimento, fondando sui trascorsi giudiziari la valutazione di pericolosità sociale del OR ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo il Tribunale, dalle risultanze probatorie risultava che il prevenuto non aveva svolto alcuna attività lavorativa lecita nel ventennio precedente all'instaurazione del procedimento di prevenzione, essendosi dedicato alla commissione di reati contro il patrimonio, quali furti, truffe e rapine, accumulando in tal modo capitali di provenienza illegale. Tale situazione connotava anche la famiglia del ricorrente, poiché sia la moglie AN NO, che alcuni dei loro figli, risultavano pregiudicati a vario titolo prevalentemente per reati contro il patrimonio. Alla luce della reiterazione delle condotte delittuose da parte del OR e alla situazione di apparente indigenza in cui versava la sua numerosa famiglia, avendo percepito modesti redditi in base alle risultanze della banca dati dell'Agenzia delle Entrate, il Tribunale desumeva, in ragione della sproporzione degli acquisti operati rispetto ai redditi dichiarati, la provenienza illecita della provvista all'uopo utilizzata. L'allegazione difensiva secondo la quale il prevenuto stava svolgendo attività di lavoro subordinato veniva disattesa, in primo luogo perché non provato il pagamento di corrispettivi, ed inoltre poiché l'assunzione risultava successiva all'epoca considerata dal provvedimento ablatorio, e non veniva pertanto ritenuta idonea a giustificare la provenienza del denaro utilizzato all'epoca degli acquisti. Anche la NO risultava soggetto che aveva dichiarato redditi per soli 14.500,00 euro dal 2007 al 2010. La complessiva situazione familiare veniva qualificata inferiore alla soglia minima di sussistenza, non potendo giustificare alcun accantonamento di denaro per procedere agli esborsi richiesti per l'acquisto dei beni sequestrati. Ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale erano i versamenti in contanti e i bonifici esteri sui conti correnti della famiglia, aspetti ritenuti sintomatici della provenienza 2 illecita poiché contestuali alle condotte per il quale il OR veniva giudicato e condannato. Il Tribunale reputava altresì di origine illecita la somma ottenuta dall'alienazione dell'immobile di proprietà della NO sito in Terno d'Isola, denaro presumibilmente poi utilizzato per l'acquisto dell'immobile in Parabiago;
l'acquisto più antico infatti era avvenuto in un periodo di assoluta indigenza, di talché il giudicante riteneva che detta somma avesse origine illecita, che a cascata investiva tutte le successive trasformazioni dell'utilità. Tale presunzione veniva ritenuta non superata dalla produzione di un atto, redatto da un notaio croato nell'immediatezza del procedimento, nel quale un terzo, tale NI Kremic, dichiarava, senza specificarne la causa, di aver fornito la somma di 135.000,00 euro alla NO ai fini dell'acquisto del cespite in Parabiago. Il documento veniva ritenuto strumentale e non attendibile, poiché preordinato a sottrarre i beni al provvedimento di confisca. Anche gli acquisti delle due automobili BMW, una delle quali intestata a RI LD, venivano ritenuti non ricostruiti adeguatamente;
la concreta disponibilità dei due beni mobili registrati era fondata sui plurimi accertamenti di polizia dai quali risultava il continuo utilizzo da parte del prevenuto. 2. Il difensore di TO OR proponeva impugnazione diretta alla Corte di appello di Milano, chiedendo il dissequestro e la conseguente restituzione dei beni oggetto dell'impugnato provvedimento. 2.1. In primo luogo, l'appellante deduceva la carenza dei requisiti, sia soggettivi che oggettivi, voluti dalla normativa applicabile per procedere al provvedimento ablatorio. Il Tribunale avrebbe omesso di accertare l'attualità della pericolosità sociale del OR, dato che per alcuni reati contestati costui risultava essere stato assolto. 2.2. Inoltre, l'appellante deduceva che la pronuncia era contraddittoria, in quanto non era stata dimostrata l'illecita accumulazione del denaro utilizzato per acquistare i beni confiscati. Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le produzioni difensive, specie con riferimento all'atto riguardante la donazione ottenuta dal RE. 3. Con decreto datato 17 febbraio 2022, la Corte d'appello di Milano rigettava l'impugnazione, con la quale l'odierno ricorrente aveva chiesto la riforma del provvedimento del Tribunale. La Corte di appello riteneva espressivo della perdurante pericolosità sociale del prevenuto l'episodio verificatosi il 20 marzo 2020, per il quale egli era stato indagato per la violazione dell'art. 650 cod. pen., per non aver ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa di contenimento per la pandemia covid, cercando di valicare la frontiera con 8.200,00 3 euro in contanti dei quali non aveva giustificato la provenienza. Il collegio giudicante riteneva che, sebbene il proposto fosse stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 650 cod. pen., rimaneva sintomatico che, in assenza di redditi lecitamente acquisiti, costui fosse stato trovato in possesso della somma - da ritenere di origine illecita - mentre stava per trasferirla all'estero. La Corte di appello, in osservanza del principio di perimetrazione cronologica, affermava la perdurante ricorrenza del presupposto soggettivo richiesto al fine dell'adozione della misura ablatoria, correttamente applicata dal giudice di primo grado. Inoltre, il giudice di appello condivideva l'accertamento operato dal Tribunale circa la provenienza dei beni posseduti, aventi un valore sproporzionato rispetto agli introiti leciti dichiarati e documentalmente accertati. Quanto all'immobile, acquistato con una provvista di denaro incompatibile con le entrate storicamente percepite dall'intero nucleo familiare del prevenuto, la Corte di appello affermava che era sintomatico della fittizia intestazione del bene in capo alla NO il fatto che il OR avesse acquistato per sé l'usufrutto sul bene, senza acquistarne la nuda proprietà, e ciò al fine di evitare - posto che egli era maggiormente compromesso rispetto agli altri familiari - il sequestro da parte dalla pubblica autorità. Anche la valutazione del Tribunale inerente alla dichiarazione del Kremic veniva confermata dal giudice di appello, sottolineando al riguardo la carenza delle generalità del suddetto donante e della causale della disposizione patrimoniale. La dichiarazione, quindi, veniva ritenuta non idonea a dimostrare la reale dazione di denaro. Da ultimo, la materiale disponibilità delle due automobili BMW in capo al proposto, la relativa intestazione a soggetti riconducibili al medesimo ed infine l'inconciliabilità della titolarità di vetture di grossa cilindrata con la situazione di indigenza nella quale versava apparentemente la famiglia del OR erano confermate dall'organo giudicante. 4. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo contesta la decisione impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 10, comma 3, 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), 16, comma 1, 24 e 28, comma 1, lett. b) del d. Igs. 159 del 2011. La difesa sostiene che il provvedimento sia stato adottato in assenza dei presupposti sia oggettivi che soggettivi richiesti dalla normativa applicabile. Il ricorrente afferma di aver già in sede di ricorso in appello contestato la qualifica attribuitagli di soggetto rientrante nella categoria di cui all'art. 1, lett. b), del d. Igs. 159 del 2011. Il difensore aveva affermato l'insussistenza del principale requisito per ritenere integrata la fattispecie della pericolosità generica, ovvero la 4 commissione abituale di delitti. Le condanne riguardavano fatti risalenti e per altre condotte il ricorrente ha affermato di essere stato assolto;
inoltre la violazione dell'art. 650 cod. pen., da ultimo contestata al proposto, è stata depenalizzata e, pertanto, non costituendo più reato, non poteva essere considerata ai fini della valutazione della personalità del prevenuto. La difesa sostiene altresì che non sia stata data prova della correlazione, anche temporale, tra i reati ed i relativi proventi ottenuti dall'attività delittuosa e gli acquisti dei beni sottoposti a confisca. Il ricorrente avrebbe guadagnato dalla commissione dei suddetti reati la somma di 25.000,00 euro, notevolmente insufficiente per operare l'acquisto dell'appartamento e delle due automobili. La difesa censura la valutazione inerente al documento rilasciato dal notaio croato, sulla quale i giudici di merito sarebbero incorsi in errore, non avendo rilevato la completezza dell'atto con riguardo alle generalità dei soggetti coinvolti, essendo irrilevante l'assenza della causale sottesa alla donazione de qua. Dall'accertata provenienza lecita, in quanto fornita dal Kremic, della somma necessaria all'acquisto dell'immobile, dovrebbe discendere la legittimità della titolarità del bene in capo alla NO. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, comma 5, cod. proc. pen., 10, comma 3, e 7, comma 9, d.lgs. 159 del 2011. La difesa si duole della valutazione del contratto di lavoro del proposto operata dalla Corte di appello, produzione documentale ritenuta dal giudice del merito insufficiente poiché non accompagnata dalla prova della reale sussistenza di un rapporto lavorativo. Il giudice avrebbe dovuto chiedere alle autorità competenti le informazioni necessarie per procedere agli accertamenti richiesti. L'incidenza di tale statuizione sarebbe rilevante, poiché dimostrerebbe il reinserimento del prevenuto, la recisione del suo percorso criminale ed infine la percezione di redditi leciti, non potendo più affermarsi che il soggetto viva esclusivamente di proventi illeciti. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'erroneità della pronuncia impugnata, affermando che è viziata da inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111, comma 6, Costituzione, e 10, comma 3, e 7, comma 1, d.lgs. 159 del 2011. La difesa sostiene che il Giudicante abbia omesso di confrontarsi con un elemento decisivo, che avrebbe potuto determinare un esito drasticamente diverso del giudizio de quo, e che da ciò scaturisca un vizio motivazionale. La Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato l'atto notarile attinente alla donazione proveniente dal Kremic in favore della NO. Tale atto avrebbe dimostrato l'utilizzo di risorse lecite per l'acquisto dell'immobile sottoposto al 5 provvedimento e avrebbe comportato la riforma di quest'ultimo. Il giudice del merito avrebbe omesso di considerare la documentazione afferente alla disponibilità delle somme, di provenienza lecita, per l'acquisto dei due veicoli BMW da parte della moglie del OR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. È opportuno trattare le doglianze congiuntamente. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01). 1.2. Nel caso concreto, le censure, pur se deducono formalmente anche violazione di legge, in realtà criticano essenzialmente il provvedimento impugnato per presunti vizi motivazionale, prospettando in più punti l'irragionevolezza e la contraddittorietà dei ragionamenti espressi dal giudice del merito. 1.3. Alla luce del suddetto principio, le doglianze, finalizzate in realtà alla rivalutazione - preclusa nel giudizio di legittimità - del merito della questione, risultano tutte inammissibili, in quanto non si ravvisa assenza né mera apparenza dell'iter argomentativo, a fronte di un provvedimento che risulta rispettoso dei principi che regolano la materia, quindi privo di vizi di violazione di legge. In realtà, il giudice del merito ha fornito una motivazione logica, con la quale ha individuato i presupposti funzionali all'adozione del provvedimento ablatorio. Difatti, quanto alla perimetrazione cronologica delle condotte imputate al proposto, il giudice del merito ha individuato nella prima metà degli anni novanta l'inizio della commissione di illeciti, prevalentemente contro il patrimonio, da parte dell'odierno ricorrente, comportamento che non ha subito alcuna interruzione sino al 2019; il giudicante ha sottolineato, correttamente, la sistematica reiterazione di tali azioni, indicativa del carattere abituale delle condotte. Da tale accertamento discendeva l'attribuzione in capo al OR della qualifica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) , del d. Igs. 159 del 2011, in osservanza della giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito come la pericolosità sociale, quale presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, con il conseguente effetto per il 6 quale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. U, sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01). Nel caso di specie, è stato ritenuto sussistente anche il requisito oggettivo, rappresentato dalla provenienza illecita dei beni sequestrati. Il giudice del merito ha valorizzato il fatto che le possidenze finanziarie in considerazione provenivano da versamenti in contanti o da bonifici esteri, e ha ritenuto tali modalità sintomatiche della matrice illegale dei suddetti guadagni. Il OR non ha giustificato la legittima provenienza delle somme detenute ed utilizzate per acquistare l'immobile e le autovetture sequestrate;
tali importi, infatti, sono stati plausibilmente ritenuti dal giudice del merito palesemente sproporzionati rispetto agli introiti denunciati all'Agenzia delle Entrate dall'intero nucleo familiare del proposto. Pertanto, il provvedimento ablatorio è stato ritenuto sorretto da adeguato fondamento, non essendo stata fornita prova della legittima provenienza delle risorse impiegate. In ragione di ciò, risulta del tutto irrilevante che il ricorrente avesse, successivamente agli acquisti contestati, instaurato un rapporto di lavoro. Difatti, le eventuali corresponsioni economiche ottenute da tale impiego non permetterebbero di giustificare gli esborsi contestati, sostenuti in epoca antecedente. Peraltro, il giudice del merito ha ritenuto non adeguatamente provata l'effettiva sussistenza di simile rapporto lavorativo. Anche la valutazione della Corte di appello inerente all'atto notarile straniero appare ragionevole, perché ancorata al rilievo della inidoneità dello stesso, in quanto carente di indicazioni di ragioni a fondamento della liberalità e mancante delle generalità del supposto donante. La Corte di appello ha ritenuto espressivo di perdurante pericolosità sociale del prevenuto l'episodio verificatosi il 20 marzo 2020, per il quale egli era stato indagato per la violazione dell'art. 650 cod. pen., per non aver ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa di contenimento per la pandemia covid, cercando di valicare la frontiera con 8.200,00 euro in contanti dei quali non aveva giustificato la provenienza. Il collegio giudicante ha ritenuto con osservazione logicamente ineccepibile che, sebbene il proposto fosse stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 650 cod. pen., rimaneva sintomatico che, in assenza di redditi lecitamente acquisiti, costui fosse stato trovato in possesso della somma - da ritenere di origine illecita - mentre stava per trasferirla all'estero. La Corte di appello, in osservanza del principio di perimetrazione cronologica, ha affermato la perdurante ricorrenza del presupposto soggettivo richiesto ai fine dell'adozione della misura ablatoria, correttamente applicata dal giudice di primo grado. 7 Inoltre, il giudice di appello ha condiviso razionalmente l'accertamento operato dal Tribunale circa la provenienza dei beni posseduti, aventi un valore sproporzionato rispetto agli introiti leciti dichiarati e documentalmente accertati. Quanto all'immobile, acquistato con una provvista di denaro incompatibile con le entrate storicamente percepite dall'intero nucleo familiare del proposto, la Corte di appello ha affermato in modo logico che era significativo della fittizia intestazione del bene in capo alla NO il fatto che il OR avesse acquistato per sé l'usufrutto sul bene, senza acquistarne la nuda proprietà, e ciò al fine di evitare - posto che egli era maggiormente compromesso rispetto agli altri familiari - il sequestro da parte dalla pubblica autorità. È plausibile, poi, la valutazione inerente alla dichiarazione del Kremic, in relazione alla quale, sottolineata la carenza dell'indicazione delle generalità del suddetto donante e della causale della disposizione patrimoniale, è stata ritenuta l'inidoneità a dimostrare la reale dazione di denaro. Anche la materiale disponibilità delle due automobili BMW in capo al proposto, la relativa intestazione a soggetti riconducibili al medesimo ed infine l'inconciliabilità della titolarità di vetture di grossa cilindrata con la situazione di indigenza nella quale versava la famiglia del OR sono state confermate dall'organo giudicante in base a ragionamenti ineccepibili da un punto di vista logico e giuridico. 1.4. In definitiva, il giudice di appello, in piena osservanza dei principi che regolano la materia, ha reso congrua e adeguata motivazione, operando coerenti valutazioni e pervenendo alla statuizione di conferma del provvedimento ablativo sulla base di acute considerazioni logicamente ancorate a dati precisamente indicati, alla luce delle caratteristiche dei beni e delle risultanze sulle disponibilità finanziarie del nucleo familiare del proposto. La motivazione risulta in realtà completa, perché la Corte di appello, a seguito della ricognizione dei presupposti previsti dalla normativa per l'adozione dei provvedimenti ablatori, ha affrontato singolarmente le questioni rilevanti, adeguatamente argomentando sui singoli punti in relazione alle risultanze degli atti. 2. In conclusione, per i motivi esposti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - l'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. 8
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 gennaio 2023.