Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2004, n. 2776
CASS
Sentenza 13 febbraio 2004

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La motivazione del decreto che conclude il procedimento camerale è necessaria, ai sensi dell'art. 737 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., affinché possano essere individuati il "thema decidendum" e le ragioni della decisione, ma può essere sommaria e, qualora il decreto sia inserito nel processo verbale d'udienza - come consente l'art. 135 c.p.c. -, può desumersi dal complesso di quanto è stato verbalizzato, sotto la direzione del giudice, e dal dispositivo che conclude il verbale stesso (fattispecie in tema di decreto emesso all'esito di procedimento di opposizione a provvedimento prefettizio di espulsione di straniero, ex art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Commentari2

  • 1Affido di minori, separazione, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 novembre 2009

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    https://www.antonellapedone.com/articoli · 21 ottobre 2009

    Presidente Carbone - Relatore Forte Svolgimento del processo Il Tribunale di Rieti, con decreto del 17 aprile 2007, sui ricorsi riuniti del 15 settembre e del 13 ottobre 2006 di K. A. A. e G. C., coniugi consensualmente separati con omologa del 6 giugno 2006, affermata la propria giurisdizione in luogo di quella dei giudici finlandesi, s'è dichiarato incompetente sulle istanze di modifica delle disposizioni accessorie alla separazione, presentate dalla donna in rapporto al diritto di visita del padre ai due figliM. e M. C., nati ad omissis il omissis e il omissis, affidati nell'accordo omologato alla madre che, per ragioni di lavoro, si era trasferita in omissis con loro, domandando in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2004, n. 2776
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2776
Data del deposito : 13 febbraio 2004

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