Sentenza 13 febbraio 2004
Massime • 1
La motivazione del decreto che conclude il procedimento camerale è necessaria, ai sensi dell'art. 737 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., affinché possano essere individuati il "thema decidendum" e le ragioni della decisione, ma può essere sommaria e, qualora il decreto sia inserito nel processo verbale d'udienza - come consente l'art. 135 c.p.c. -, può desumersi dal complesso di quanto è stato verbalizzato, sotto la direzione del giudice, e dal dispositivo che conclude il verbale stesso (fattispecie in tema di decreto emesso all'esito di procedimento di opposizione a provvedimento prefettizio di espulsione di straniero, ex art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
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Presidente Carbone - Relatore Forte Svolgimento del processo Il Tribunale di Rieti, con decreto del 17 aprile 2007, sui ricorsi riuniti del 15 settembre e del 13 ottobre 2006 di K. A. A. e G. C., coniugi consensualmente separati con omologa del 6 giugno 2006, affermata la propria giurisdizione in luogo di quella dei giudici finlandesi, s'è dichiarato incompetente sulle istanze di modifica delle disposizioni accessorie alla separazione, presentate dalla donna in rapporto al diritto di visita del padre ai due figliM. e M. C., nati ad omissis il omissis e il omissis, affidati nell'accordo omologato alla madre che, per ragioni di lavoro, si era trasferita in omissis con loro, domandando in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2004, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n^. 21722 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2002, proposto da:
CE RE SAN LE SO, elettivamente domiciliato in Roma, V.le Mazzini 123, presso l'avv. Stefano Parretta, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Lerici e Massimo Auditore di Genova, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, con sede in Imperia presso l'Ufficio Territoriale del Governo.
- intimato -
avverso il decreto del Giudice Unico del Tribunale di Imperia del 6 maggio 2002. Udita, all'udienza del 3 ottobre 2003, la relazione del Consigliere Dott. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il cittadino equadoregno CE EF SA EM SO s'opponeva, dinanzi al Tribunale di Imperia, al provvedimento del locale Prefetto del 17 aprile 2002, che l'aveva espulso dall'Italia ex art. 13, 2 comma, lett. b, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per non avere richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni dal suo ingresso in Italia.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del decreto del Prefetto, per non avergli dato avviso dell'inizio del procedimento amministrativo che l'aveva preceduto, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 ed essendo mancato il nulla osta all'espulsione dal giudice del procedimento penale nel quale egli era imputato.
All'udienza di comparizione del 6 maggio 2002, l'opponente chiedeva termine per documentare la pendenza del procedimento penale a suo carico e il giudice, con decreto inserito in calce e a chiusura del processo verbale di udienza, dichiarava legittimo e efficace l'atto di espulsione, riducendo ad anni tre il periodo di inibizione al rientro in Italia per il ricorrente.
Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso con tre motivi CE EF SA EM SO e il Prefetto di Imperia non si è difeso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso censura il decreto del Tribunale per omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., consistendo lo stesso in un mero dispositivo che non contiene argomentazioni in rapporto alle deduzioni prospettate con l'opposizione sulla omessa acquisizione agli atti del nulla osta del giudice penale dei procedimenti a carico del ricorrente e sulla mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento ex L. 241/90. In ordine alla denunciata omessa motivazione circa le questioni di diritto proposte con l'opposizione di merito, il ricorrente riprende tali questioni nel secondo e terzo motivo di ricorso. Si deduce infatti con il secondo motivo di ricorso che il Tribunale ha violato l'art. 13 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, non avendo dato rilievo alla mancanza del N.O. da parte del giudice penale, imposto dalla citata norma, come condizione dell'espulsione. Il terzo motivo di ricorso rileva poi che nessuna statuizione è stata adottata dal Tribunale in ordine all'altro punto decisivo di diritto dell'omessa comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241. 2.1. Ai sensi dell'art. 737 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., il decreto che conclude il procedimento camerale deve essere motivato, perché possano essere individuati il "thema decidendum" e le ragioni della decisione (Cass. 3 aprile 1999 n. 3282), anche se in base al mero dispositivo (Cass. 3 marzo 1999 n. 1771). L'art. 135, 3^ comma, c.p.c. consente che formalmente il decreto sia inserito in un processo verbale, com'è accaduto nel caso, in cui il provvedimento fa corpo unico col verbale d'udienza; la motivazione del decreto, anche se necessaria, può essere sommaria, argomentando ex art. 134 c.p.c. (Cass. 13 febbraio 1980 n. 1049). Nel caso, il decreto è inserito in un processo verbale d'udienza "redatto sotto la direzione del giudice" ex art. 130 c.p.c. e quindi la motivazione può desumersi dal complesso di quanto è stato verbalizzato e dal dispositivo che conclude il verbale stesso. Dal verbale risulta che "il ricorrente di persona" e il "suo procuratore...insistono come in ricorso;
in subordine chiedono termine per documentare la pendenza di procedimento penale..." e producono"...copia di due denunce del 13.06.01 e 20.08.01 all'Autorità di P.S." e che, "per la Prefettura, il Dott. Raimondi eccepisce l'infondatezza dei motivi addotti" dall'opponente"secondo l'orientamento giurisprudenziale... non opponendosi alla richiesta di riduzione del periodo di inibizione al rientro..." in Italia per l'espellendo.
Alle richiamate espressioni seguono il dispositivo: "Il giudice onorario, visto il ricorso, rigetta la richiesta di rinvio;
dichiara legittimo e efficace il decreto prefettizio impugnato, riducendo ad anni tre il periodo di inibizione al rientro in territorio nazionale. Compensa le spese. Così deciso all'udienza del 06.05.02" e la sottoscrizione, preceduta dalle parole "IL GIUDICE". Il ricorrente non denuncia la nullità del provvedimento ex art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c., per la mancanza della motivazione ma denuncia la violazione del n. 5 di detta norma, la quale assume rilievo solo in ordine a carenze su "fatti" e non su punti decisivi di diritto, che il giudice di merito abbia omesso di affrontare, costituenti in realtà violazioni di legge (Cass. 2 febbraio 2002 n. 1374, 11 gennaio 2002 n. 317, 28 marzo 2001 n. 4526); manca quindi di autonomia la denunciata omessa motivazione sui punti di diritto e resta assorbita dalle denunciate violazioni di legge di cui agli altri motivi del ricorso per Cassazione che riprendono quelli dell'opposizione.
Dovendosi leggere il dispositivo nel processo verbale, come emerge dal rigetto in esso dell'istanza di rinvio di cui al verbale stesso, appare palese che il giudice ha dichiarato legittima l'espulsione, non ritenendo ostative a questa la mancanza del N.O. del giudice del procedimento penale a carico dell'opponente, per documentare la quale si era chiesto il detto rinvio e l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo d'espulsione denunciata con il ricorso introduttivo cui le parti si erano prima riportate. Il richiamo per relationem alle ragioni di diritto di cui all'opposizione richiamate a verbale e contestate dal Prefetto alla luce della giurisprudenza, comporta una motivazione d'irrilevanza dell'esame in fatto della documentazione che provi la carenza del nulla osta del giudice penale o della comunicazione dal Prefetto dell'avvio del procedimento.
Il Tribunale d'Imperia nessun rilievo ha dato alle indicate omissioni in fatto, dichiarando legittima e efficace l'espulsione e non sussiste quindi l'omessa motivazione dedotta in rapporto alle stesse violazioni di legge di cui agli altri motivi di ricorso.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato perché, come ha ripetutamente affermato questa Corte: "Lo straniero nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale, in sede di ricorso avverso il decreto di espulsione non può far valere quale motivo d'invalidità dell'atto la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione. La previsione della suddetta norma è posta, infatti, a tutela delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dalla autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo" (Cass. 15 aprile 2003 n. 5949, 30 luglio 2002 n. 11245, 16 novembre 2000 n. 14853, 20 ottobre 2000 n. 13891). L'indirizzo giurisprudenziale riportato è confermato dalle modifiche apportate dalla L. 23 agosto 2002 n. 18 9, al 3 comma dell'art. 13, che attribuisce al Questore il potere di richiedere il nulla osta all'espulsione "quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere" e limita i poteri del giudice nel negare l'autorizzazione al caso "di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di persone concorrenti nel reato o imputate in procedimenti per reati connessi", così confermando che solo esigenze processuali e non interessi di parte sono a base del nulla osta di cui alla norma, essendo rimasto fermo l'art. 17 e il diritto al rientro dello straniero, imputato o parte lesa, per il tempo necessario ad esercitare il diritto di difesa.
2.3. Il terzo motivo di ricorso è pur esso infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha più volte negato che il provvedimento di espulsione, obbligatorio e vincolato nel caso di omessa richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso dello straniero in Italia, debba essere preceduto dall'avviso dell'avvio del procedimento, sia per ragioni di fatto connesse alla celerità di quest'ultimo o alla sostanziale mancanza di esso, che per ragioni di diritto collegate al carattere vincolato dell'atto di espulsione che, esclusa ogni discrezionalità del Prefetto, comporta l'irrilevanza della mancanza del contraddittorio tra detta autorità e l'espellendo e lo spostamento del contraddittorio stesso alla successiva fase giurisdizionale (Cass. 8 maggio 2003 n. 6963, 9 aprile 2002 n. 5050, 9 dicembre 2001 n. 16030, 9 novembre 2001 n. 13874, 19 ottobre 2001 n. 12803). In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato e nulla deve disporsi per le spese per non essersi difeso il Prefetto di Imperia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma,nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004