Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5050
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Sentenza 9 aprile 2002

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In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'autorità che procede nei casi di ingresso e soggiorno irregolare previsti dall'art. 13, secondo comma, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non ha obbligo di comunicare - ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - l'avvio del procedimento allo straniero, rivestendo il relativo provvedimento - nei casi predetti - carattere obbligatorio e vincolato, onde può differirsi alla sede giurisdizionale il contraddittorio tra l'autorità che emette il provvedimento e chi ne è destinatario. (Nella fattispecie ricorrevano, peraltro, anche esigenze di celerità, riguardando l'espulsione soggetto senza dimora certa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5050
    Data del deposito : 9 aprile 2002

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