Sentenza 9 aprile 2002
Massime • 1
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'autorità che procede nei casi di ingresso e soggiorno irregolare previsti dall'art. 13, secondo comma, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non ha obbligo di comunicare - ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - l'avvio del procedimento allo straniero, rivestendo il relativo provvedimento - nei casi predetti - carattere obbligatorio e vincolato, onde può differirsi alla sede giurisdizionale il contraddittorio tra l'autorità che emette il provvedimento e chi ne è destinatario. (Nella fattispecie ricorrevano, peraltro, anche esigenze di celerità, riguardando l'espulsione soggetto senza dimora certa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5050 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n^ 2610 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto:
DA
PREFETTURA DI ROMA, in persona del prefetto p.t., ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentata e difesa.
- ricorrente -
contro
AR EN LA RC, domiciliata in Roma, V. Cunfida n. 27, presso lo studio dell'avv. Marina Armelisasso nel procedimento di merito.
- intimata -
avverso il decreto del Tribunale di Roma del 17 luglio 2000. Udita all'udienza del 28 novembre 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dott. Rosario Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
La cittadina ecuadoregna LA IS AR EN ha proposto ricorso al Tribunale di Roma contro il decreto del 3 luglio 2000 del locale prefetto, che l'ha espulsa dal territorio dello Stato, per essere entrata in Italia il 1^ aprile 1998, come da lei dichiarato e non avere chiesto al questore il permesso di soggiorno "entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso", ex artt. 5, comma 2, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e 13, comma 2, lett b, del detto D.Lgs., come modificato dal D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 113, deducendo l'illegittimità del provvedimento prefettizio per essere stata omessa la comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Il tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che fosse illegittima la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, essendo irrilevante in diritto il carattere vincolato dell'atto amministrativo in ordine all'onere di comunicarne l'inizio per la P.A. ed essendo in fatto inesistenti le ragioni di celerità indicate dal prefetto, consistenti nell'essere l'espulsa senza fissa dimora, risultando invece dal foglio notizie esibito dalla stessa Questura che la donna risiedeva in Roma, Via Sperlonga n. 92.
Per la cassazione di questo decreto ha ricorso, con due motivi, la Prefettura di Roma.
La AR EN non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso censura il decreto del tribunale in primo luogo per violazione dell'art. 7 della L. 241/90,in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., perché la natura vincolata del provvedimento di espulsione esclude la necessità della comunicazione di inizio del procedimento, come affermato più volte dal Consiglio di Stato con riferimento ad atti non discrezionali dell'Amministrazione (Sez. 4^, 26 ottobre 1999 n. 1625, Sez. 5^, 11 ottobre 1996 n. 1223 e Sez. 5^, 24 novembre 1997 n. 1365), essendo l'avviso necessario solo quando l'atto implichi valutazioni discrezionali e presupponga l'accertamento di circostanze di fatto variamente apprezzabili, e non quando segua automaticamente a presupposti previsti dalla legge, non potendo in tale caso il destinatario dell'atto determinare una decisione diversa con il suo intervento prima dell'emissione del provvedimento conclusivo, configurando gli artt. 7 e 8 della L. 241/90 una fase partecipativa al procedimento che nel caso non è prevista, perché inutile. Inoltre sussisteva un caso evidente d'impedimento della comunicazione di avvio del procedimento per le particolari esigenze di celerità di questo, che se non possono presumersi e devono essere accertate di volta in volta, nella specie sussistevano ricorrendo uno dei presupposti del provvedimento di espulsione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 286/98 lett. a e b, per essere la donna entrata nel maggio
1998 in Italia, come da lei dichiarato alla Polizia in sede d'identificazione, e non avendo regolarizzato la sua posizione nei termini di legge, dovendosi anche escludere la veridicità dell'indirizzo da lei indicato alla polizia (Via Sperlonga n. 92) non risultando riportata nella toponomastica cittadina la strada da lei dichiarata.
Comunque la donna conosceva la irregolarità della sua posizione e il motivo dell'identificazione e dell'accompagnamento per verificare i presupposti legali per rimanere in Italia e con il secondo motivo di ricorso si lamenta omessa e contraddittoria motivazione su questo punto decisivo della controversia, non avendo la sentenza affrontato l'irregolarità della posizione della ricorrente ed avere escluso la celerità del procedimento sulla presunzione, contraria a quella negata dalla donna, che esso non dovesse essere urgente, senza rilevare che la via indicata come indirizzo della AR EN era inesistente e che quindi ella era da ritenersi senza fissa dimora.
1.1. Il ricorso è fondato.
Il D.Lgs. 286198, come novellato nel 1999, prevede l'espulsione amministrativa, collegandola all'ingresso e al soggiorno irregolare di cui all'art. 13, 2^ comma, lett. a, b e c, per il quale la legge sancisce l'esigenza di motivazione del provvedimento relativo solo per identificare quali delle ipotesi predeterminate di necessaria espulsione dello straniero sia stata applicata dal prefetto, con controllo differito e successivo della validità e legittimità dell'atto dall'A.G.O., a seguito di ricorso dell'interessato. La stessa norma prevede pure l'espulsione ad opera del Ministro dell'Interno per motivi di ordine e sicurezza pubblica, che è disposta con atto discrezionale, impugnabile dinanzi al T.A.R. per il quale deve essere comunicato l'avvio del procedimento se non vi siano particolari ragioni d'urgenza; esistono infine, in sede penale, l'espulsione come misura di sicurezza e come sanzione sostitutiva della detenzione, per la quale il diritto di difesa garantito al destinatario del provvedimento è giurisdizionale. Nel caso di specie, la natura del provvedimento vincolato e da emettere in presenza di circostanze di fatto predeterminate per legge, esclude l'esigenza del contraddittorio in sede amministrativa, potendo lo stesso differirsi in sede giurisdizionale tra il destinatario del provvedimento amministrativo e chi lo emette, come parti in posizione paritaria rispetto al giudice;
nel caso, oltre al carattere vincolato dell'atto deve anche tenersi presente l'esigenza di celerità del procedimento, riguardando l'espulsione un soggetto che aveva dichiarato un indirizzo inesistente ed era senza una dimora certa, per cui poteva facilmente divenire irreperibile (così Cass. 19 ottobre 2001 n. 12803). Il secondo profilo dell'impugnazione denuncia insufficiente motivazione della sentenza per non avere esaminato i presupposti di legge per l'espulsione; il profilo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, perché la soluzione del tribunale sull'avviso iniziale del procedimento e la conseguente affermata illegittimità di esso ha reso inutile in quella sede l'esame del merito dell'espulsione.
Pertanto il primo motivo di ricorso è fondato e l'altro deve ritenersi assorbito;
il decreto del tribunale di Roma deve essere cassato e la causa deve rinviarsi allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato, anche per le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2002