Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4526
CASS
Sentenza 28 marzo 2001

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L'omissione o la carenza o la contraddittorietà di motivazione concernente un profilo di diritto prospettato dalle parti non può costituire autonomo motivo di impugnazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non riferendosi all'accertamento di un fatto decisivo per la controversia, ma può solo sostenere una censura di violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto.

In tema di edilizia residenziale pubblica, in base al combinato disposto dell'art.58, comma quinto, della legge Regione Friuli V.G. n. 75 del 1982, come novellato dall'art. 25 della legge Regione Friuli V.G. n. 45 del 1993, e dell'art. 8 del regolamento "Cambi e ospitalità",i nipoti dell'assegnatario defunto - purché con lui conviventi all'atto del decesso e in possesso degli altri requisiti previsti dalle norme sull'edilizia convenzionata - hanno diritto a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio solo se "ospiti definitivi" e cioè in quanto autorizzati dal Presidente dell'IACP,su istanza esclusiva dell'originario assegnatario,e sempre che manchino i congiunti previsti dal primo comma dell'art.25 legge reg. n. 45 del 1993 o che costoro abbiano rinunciato al subentro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4526
    Data del deposito : 28 marzo 2001

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