Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 2
L'omissione o la carenza o la contraddittorietà di motivazione concernente un profilo di diritto prospettato dalle parti non può costituire autonomo motivo di impugnazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non riferendosi all'accertamento di un fatto decisivo per la controversia, ma può solo sostenere una censura di violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto.
In tema di edilizia residenziale pubblica, in base al combinato disposto dell'art.58, comma quinto, della legge Regione Friuli V.G. n. 75 del 1982, come novellato dall'art. 25 della legge Regione Friuli V.G. n. 45 del 1993, e dell'art. 8 del regolamento "Cambi e ospitalità",i nipoti dell'assegnatario defunto - purché con lui conviventi all'atto del decesso e in possesso degli altri requisiti previsti dalle norme sull'edilizia convenzionata - hanno diritto a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio solo se "ospiti definitivi" e cioè in quanto autorizzati dal Presidente dell'IACP,su istanza esclusiva dell'originario assegnatario,e sempre che manchino i congiunti previsti dal primo comma dell'art.25 legge reg. n. 45 del 1993 o che costoro abbiano rinunciato al subentro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4526 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 126, presso lo studio dell'avvocato PUJATTI M. C., difeso dagli avvocati PITTONI MARINO, FABRIO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IACP PROV. TRIESTE, in persona del Presidente e legale PEREA LUCA, rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DELLE MUSE 7, presso lo studio dell'avvocato VICINI DOMENICO, che lo difende unitamente all'avvocato CERIA GIORGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1146/97 del Tribunale di TRIESTE, depositata il 25/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato VICINI Domenico, che preliminarmente deposita il Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NO BO, con ricorso in data 24 aprile 1992 al Pretore di Trieste, propose opposizione avverso il decreto che gli intimava il rilascio dell'alloggio popolare sito in Trieste, alla via Campanelle, n.c. 16, notificatogli dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Trieste sull'assunto che egli occupasse l'alloggio senza titolo.
Addusse l'opponente di essere legittimamente succeduto nell'assegnazione alla defunta sua nonna AS NS, avendo con lei convissuto sin dalla nascita, sicché si configurava l'ipotesi di ospitalità definitiva.
L'opposto si costitui in giudizio per resistere all'opposizione, adducendo che il BO si era immesso nell'alloggio senza alcuna autorizzazione.
L'adito pretore rigettò l'opposizione e la sua decisione, gravata da appello dal BO, è stata confermata, con sentenza resa in data 25 settembre 1997, dal Tribunale di Trieste. Ha osservato il giudice d'appello che, mentre il contratto di locazione concluso dall'originaria assegnataria con l'Istituto proprietario faceva divieto all'assegnataria di dare alloggio, anche a titolo gratuito, a persone non contemplate nel contratto senza il preventivo assenso scritto dell'Istituto, il BO si era immesso nell'alloggio senza alcuna autorizzazione dell'I.A.C.P.. Nè risultava che egli avesse ottenuto dall'Istituto la concessione "di alcun tipo di ospitalità", sicché non poteva vantare alcun titolo ad occupare l'alloggio ne' si trovava nelle condizioni previste dall'art. 58 L.R. del Friuli - Venezia Giulia n. 75 del 1982. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto - ricorso il BO, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Trieste, il cui difensore all'odierna udienza ha prodotto copia del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia del 1^ settembre 1999, contenente la pubblicazione della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art. 3 L.R. Friuli - Venezia Giulia 27 agosto 1999, n. 24, il controricorrente Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Trieste si è trasformato in Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste, denominata ATER di Trieste.
L'intimo collegamento ravvisabile tra i due motivi del ricorso ne consiglia l'esame congiunto.
Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per difetto di motivazione, adducendo che, nonostante egli, in sede di appello, avesse diffusamente trattato le questioni, decisive, dell'ospitalità definitiva e della sufficienza, ai fini della successione nell'assegnazione, della presa d'atto, da parte dell'Istituto, delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'ospitalità definitiva, il Tribunale non ha in alcun modo motivato al riguardo.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del combinato disposto dell'art. 58 L.R. Friuli - Venezia Giulia n. 75 del 1982 e degli artt. 7 e 8 Regolamento "Cambi ed Ospitalità",
osservando che: a) non potendo far riferimento solo all'assegnazione dell'alloggio di via Campanelle, ma dovendo tener conto dell'intero sviluppo delle vicende familiari di esso ricorrente, come dallo stesso esposte, senza peraltro alcuna contestazione, il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere che esso ricorrente, sin dalla nascita, era entrato a far parte del nucleo familiare dell'originaria assegnataria o che, quanto meno, egli e la madre dovevano essere considerati membri del nucleo assegnatario "in rientro"; b) comunque, egli non poteva non essere considerato a tutti gli effetti ospite definitivo dell'assegnataria ai sensi dell'art. 8 reg. "Cambi ed Ospitalità"; c) egli, invero, aveva convissuto per oltre un ventennio con la nonna, la quale, peraltro, necessitava di continua assistenza;
d) dal citato art. 8 Reg. "Cambi ed Ospitalità" emerge che l'ospitalità definitiva è condizione che sorge, non già in virtù di atto di concessione dell'Istituto, bensì in virtù del concorrere in concreto delle condizioni previste, delle quali l'Istituto deve limitarsi a prendere atto, senza la necessità della richiesta, da parte dell'assegnatario o dello ospite, in un dato termine del riconoscimento del relativo diritto;
e) pertanto, doveva essere disposto il subentro di esso ricorrente nell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 58, co.5^, L. R.F. V.G. n. 75/1982, il cui significato è stato definitivamente chiarito dalla L. R.F. V.G. n. 45/1993, secondo cui "in caso di ospitalità con carattere definitivo è consentito il subentro nel rapporto di locazione". Il ricorso è privo di fondamento, non potendosi condividere ne' la censura che fa leva sull'appartenenza del ricorrente al nucleo familiare dell'originaria assegnataria ne' quella che s'incentra sull'omessa considerazione della non necessarietà della concessione della qualifica di "ospite definitivo" per il subentro nel rapporto di assegnazione, essendo sufficiente che ricorrano le condizioni richieste, delle quali l'Istituto dovrebbe limitarsi a prendere atto. In ordine alla prima censura, correttamente il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non si trovasse nelle condizioni richieste dall'art. 58, co. 1, L. F. V.G. n. 75/1982, poiché tra le categorie di soggetti cui è riconosciuto, a determinate condizioni, il diritto al subentro nella posizione giuridica dell'assegnatario, in caso di decesso dello stesso, non sono annoverati i nipoti dell'assegnatario. Quanto, poi al diritto al subentro a titolo di "ospitalità definitiva", che costituisce il tema della seconda censura, va, in primo luogo, osservato che, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente col primo motivo, la questione è stata affrontata dal giudice d'appello e risolta, sia pure con motivazione sintetica, nel senso dell'inesistenza di tale diritto, in considerazione della mancata concessione "dell'ospitalità definitiva"; il che presuppone che, ad avviso del Tribunale, fosse necessario il riconoscimento, mediante atto concessorio, di tale condizione e, quindi, non sufficiente la mera presa d'atto dell'esistenza dei presupposti che concorrono a configurare tale condizione.
Il fatto che su tale specifico profilo della questione la decisione impugnata non contenga un'espressa motivazione, nonostante che l'appellante ne avesse fatto oggetto dei motivi di appello, non costituisce vizio della motivazione, come ritenuto col primo motivo dal ricorrente, trattandosi di questione giuridica. È noto, invero, il principio, più volte affermato da questa Suprema Corte (cfr. sent. 2242 del 1984; sent. n. 4388 del 1996), secondo cui l'omissione della motivazione o la deficienza o la contraddittorietà di essa intorno ad un profilo di diritto prospettato dalle parti, non costituisce il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, n. 5^, cod. proc. civ., poiché il punto decisivo della controversia non può riguardare il profilo giuridico. Ciò premesso, non v'è dubbio che anche con riferimento al titolo dell'"ospitalità definitiva" il Tribunale abbia correttamente escluso il diritto del ricorrente al subentro nel rapporto di assegnazione.
Giova, al riguardo, osservare che, contrariamente a quanto si sostiene dal ricorrente, il confronto tra l'originario testo del comma 5^ dell'art. 58 L.F. V.G. n. 75 del 1982 ed il testo dello stesso comma così come novellato dall'art. 25 della L. F. V. G. del 1982 consente di escludere che l'originaria formulazione della norma sia stata modificata in ordine alla necessità di un formale riconoscimento della condizione di "ospitalità definitiva", che costituisce titolo al subentro nel rapporto di assegnazione. Per vero, il nuovo testo, della norma, al pari del testo previgente, stabilisce che "nel caso di ospitalità con carattere definitivo è consentito il subentro" a determinate condizioni, che, per il nuovo testo, sono le condizioni previste dal 2^ comma, mentre, per il testo originario, sono quelle previste dal 4^ comma. Peraltro, la nuova formulazione subordina il diritto al subentro dell'ospite definitivo alla mancanza dei congiunti previsti dal primo comma od alla loro rinuncia al subentro.
Non v'è dubbio, pertanto, che anche ai sensi della nuova formulazione della norma citata, la cui modifica, peraltro, è stata operata con legge (la L.R.F. - V.G. n. 45 del 1993) entrata in vigore successivamente alla data (15 aprile 1992) di notifica del decreto di rilascio e, quindi, comunque, non applicabile al caso in esame, il diritto al subentro a titolo di "ospitalità definitiva" sia subordinato, ai sensi dell'art. 7 regolamento "cambi ed ospitalità", alla concessione dell'ospitalità definitiva da parte del presidente dell'I.A.C.P., ora A.T.E.R., su istanza esclusiva dell'originario assegnatario, quale parte del rapporto nel quale l'ospite definitivo intende subentrare.
E, poiché, (come si ricava dall'esame della citata norma regolamentare, la concessione sostituisce l'atto terminale di un procedimento amministrativo complesso, costituito dalla verifica dell'esistenza della condizioni e dei requisiti richiesti dall'art. 58, c. 5^, L.R. F.V.G. n. 75/1982 e dall'esame del parere facoltativo della competente commissione, risulta evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice ordinario non può sostituirsi all'Istituto, ora all'Azienda, nel verificare l'esistenza di detti requisiti e condizioni, trattandosi di vera e propria attività di pubblica amministrazione.
Il ricorso va, dunque, respinto e, conseguentemente, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente, I.A.C.P. della Provincia di Trieste, ora A.T.E.R. di Trieste, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, BO NO, a rimborsare al controricorrente, I.A.C.P. della Provincia di Trieste, ora A.T.E.R. di Trieste, le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 3.131.700=, di cui L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio della seconda Sezione Civile, il 8 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001