Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 1
È nulla, per carenza del requisito della motivazione (artt. 132 n. 4 e 156, comma secondo cod. proc. civ.), la sentenza contenente l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, delle parti e dei loro difensori, del dispositivo, della data di deliberazione e della sottoscrizione del giudice, ma priva dell'enunciazione delle conclusioni delle parti, dell'esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione (non enucleabili, nella specie, neanche dal dispositivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA,relatore - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 5111 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997 proposto da
AMMINISTRAZIONE DEL TESORO, in persona del Ministro del Tesoro in carica, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso gli Uffici della Avvocatura Generale dello Stato e dalla stessa Avvocatura Generale, sempre per legge, rappresentato e difeso, ricorrente contro
LL ONOFRIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Levico n. 9, presso lo studio dell'avvocato Benito Beneventano della Corte che, unitamente all'avvocato Lucia Moramarco, lo rappresenta in virtù di procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale e lo difende,
controricorrente nonché sul ricorso iscritto al n. 6482 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997, proposto da
LL ONOFRIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Levico n. 9, presso lo studio dell'avvocato Benito Beneventano della Corte che, unitamente all'avvocato Lucia Moramarco, lo rappresenta in virtù di procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale e lo difende ricorrente incidentale contro
AMMINISTRAZIONE DEL TESORO, in persona del Ministro del Tesoro in carica, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso gli Uffici della Avvocatura Generale dello Stato e dalla stessa Avvocatura Generale. sempre per legge, rappresentato e difeso, intimata avverso la sentenza del Pretore di Milano n. 4296 del 20 dicembre 1996. Udita, nella pubblica udienza del 2 dicembre 1998, la relazione del consigliere dottor Giovanni Olla:
udito, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione dottor Dado Cafiero, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La vicenda processuale è così concordemente ricostruita dalle parti.
Con decreto 26 ottobre 1989 il Ministro del Tesoro condannò ON PI a pagare la somma di L. 35.470.000 a titolo di sanzione pecuniaria in applicazione del R.D.L. 5 dicembre 1938 n.1928 convertito in L. 2 giugno 1939 n. 139, per una violazione delle leggi valutarie accertata in Milano il 17 maggio 1985. Con ricorso al Pretore di Roma del 20 gennaio 1990, lo PI propose opposizione. Unitamente ad altri motivi, eccepì che l'obbligazione valutaria s'era estinta in conseguenza della inosservanza del termine ridotto di cui all'art. 30 comma 3 D.P.R. 29 settembre 1987 n. 454: in concreto perché l'Ufficio Italiano Cambi
non aveva rimesso gli atti al Ministero del Tesoro entro il termine di 120 giorni dalla notifica della contestazione ad esso opponente avvenuta il 16 agosto 1988, com'era tenuto a fare in quanto si era in presenza di un sequestro.
L'Amministrazione del Tesoro resistette all'opposizione deducendo (per quel che rileva in questa sede) che nella specie difettavano i presupposti per l'applicabilità della disposizione normativa invocata dall'opponente in quanto le disponibilità valutarie erano state sequestrate ad un terzo e non allo Spilione, si che la rimessione degli atti dall'Ufficio Italiano Cambi ad esso Ministero doveva avvenire entro un termine più lungo, concretamente rispettato.
Il Pretore di Roma, pronunciando con sentenza 6 maggio 1991 n. 2934 accolse l'opposizione. La pronuncia fu annullata da questa Corte di cassazione, con sentenza 15 ottobre 1994 n. 8422, stante l'incompetenza per territorio del Pretore di Roma e la competenza di quello di Milano. L'opponente riassunse tempestivamente il giudizio davanti al Pretore dichiarato competente.
2.- A seguito della fase istruttoria, il Pretore di Milano nell'udienza del 19 dicembre 1996 ha dato lettura del seguente documento, costituente, manifestamente, il dispositivo della sentenza con la quale ha definito il giudizio: "Pretura Circondariale di Milano - Sezione Terza Civile - udienza del 19/12/1997, n. 4178/95 R.G. - Repubblica Italiana - in Nome del Popolo Italiano - il Pretore di Milano dottor A. Turiano, nella causa promossa da PI ON col proc. avv. Moro e Gallo
contro
Ministero del Tesoro col proc. avv. Belisario ha pronunciato la seguente Sentenza: "il Pretore, definitivamente pronunciando, dichiara estinta l'obbligazione valutaria di cui è causa, condanna il Ministero del Tesoro a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in complessive L.
5.000.000 di cui L. 112.000 per spese e L. 467.000 per diritti - Milano, li 19/12/1996 - Il Pretore A. Turiano".
Il giorno successivo 20 dicembre 1996 quello stesso documento è stato depositato nella Cancelleria della Pretura di Milano e pubblicato quale sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.133 Cod. proc. civ.. 3.- L'Amministrazione del Tesoro ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di annullamento. L'intimato ON PI resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato anch'esso ad un unico motivo di annullamento.
Il controricorrente ha altresì illustrato le sue difese con la memoria prevista dall'art. 378 Cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A norma dell'art. 335 Cod. proc. civ. si deve disporre la riunione dei ricorsi per cassazione proposti, in via principale, dall'Amministrazione del Tesoro e, in via incidentale, da ON PI, in quanto diretti contro la medesima sentenza.
2. Il controricorrente ha eccepito, pregiudizialmente, l'inammissibilità del ricorso principale in quanto proposto dall'Amministrazione del Tesoro e, percio, a suo avviso da un soggetto non legittimato atteso che "la parte è il Ministero del Tesoro, che è soggetto ben diverso dall'Amministrazione". L'eccezione è manifestamente infondata atteso che la locuzione "Amministrazione del Tesoro" non è altro che uno dei modi con i quali, anche nella pressi legislativa, viene usualmente identificato il Ministero del Tesoro, sì che il ricorso è stato proposto dal soggetto ad esso legittimato.
Il ricorso principale, perciò, è ammissibile.
3.1.- Nell'unico motivo del suo ricorso l'Amministrazione del Tesoro denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 111 primo comma Cost. e 132 c.p.c. e la nullità della sentenza ex art.156 secondo comma c.p.c. per omissione della motivazione", stante l'inesistenza materiale di quell'elemento della sentenza e l'impossibilità di comprendere le ragioni della decisione. 3.2.- Secondo il controricorrente, il motivo d'annullamento sarebbe carente del requisito della specificità e, pertanto, inammissibile.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Il ricorso consente di individuare in modo esatto i momenti essenziali dell'iter processuale e delle posizioni difensive assunte dalle parti, nonché il principio di diritto che si assume violato e la ragioni addotte a sostegno del motivo di annullamento. D'altra parte, non risultava necessaria una più diffusa illustrazione della censura specie di fronte all'obiettività del dato processuale del quale si lamenta il vizio, ed allo specifico contenuto della sentenza quale emerge dalla già dalla trascrizione effettuane nella parte precedente parte espositiva.
Il motivo, dunque, è ammissibile.
3.3.- Lo stesso è anche fondato.
Come risulta dal suo testo - integralmente riprodotto nella precedente parte espositiva - la sentenza impugnata contiene soltanto l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, delle parti e del loro difensori, il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
Difetta, quindi, l'enunciazione delle conclusioni delle parti ma, soprattutto,. l'esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione, ossia dei requisiti di cui all'art. 132 nn. 3 e 4 Cod. proc. civ.. Nel contempo, le ragioni della decisione non sono enucleabili neanche dal dispositivo, in quanto se pur è vero che lo stesso contiene la declaratoria di estinzione della obbligazione valutaria per cui è causa, non è meno vero che siffatta proposizione risulta radicalmente insufficiente ai fini della integrazione di una valida motivazione. Infatti, quand'anche dovesse essere intesa nel senso che l'estinzione è stata dichiarata per le ragioni addotte dal ricorrente (che, comunque, non risultano dalla sentenza) in ogni caso non consente di accertare se il Pretore abbia preso in esame la replica dell'Amministrazione del Tesoro circa l'inapplicabilità nella specie della disposizione di cui all'art. 30 comma 3 D.P.R. n.454/1987, nonché, in caso affermativo, sulla base di quali argomenti l'abbia, implicitamente, disattesa.
Vale a dire che, la sentenza impugnata è materialmente carente del requisito della motivazione, il che, come è saldo principio, ne comporta la nullità ai sensi degli artt. 132 n. 4 e 156 comma 2 Cod. proc. civ.. Il motivo, allora, deve essere accolto.
4.- Ne discende l'accoglimento del ricorso principale e la cassazione della sentenza impugnata;
l'assorbimento del ricorso incidentale posto che il suo mezzo di annullamento denuncia l'omessa pronuncia sul punto relativo alla liquidazione delle spese relative alle precedenti fasi del processo, ossia attiene ad un punto che rimane travolto dall'annullamento della sentenza;
ed il rinvio ad un giudice pariordinato, che si determina nella stessa Pretura circondariale di Milano in persona di diverso magistrato, per la pronuncia della nuova sentenza.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- riunisce i ricorsi per la cassazione della sentenza del pretore di Milano n. 4296 del 20 dicembre 1996, proposti, in via principale, dall'Amministrazione del Tesoro e, in via incidentale, da ON PI;
- accoglie il ricorso principale;
dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, alla Pretura circondariale di Milano, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ Sezione civile della Corte di cassazione, il 2 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999