Sentenza 2 febbraio 2002
Massime • 1
L'omesso esame di tesi giuridiche prospettate da una delle parti, non riferendosi all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione, non può mai risolversi in un vizio di motivazione deducibile autonomamente come motivo di ricorso per cassazione, ma può soltanto sostenere una censura di violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2002, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE FALCONE - Consigliere -
Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
Dott. ACHILLE MELONCELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME VE, residente a Pesaro, rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso, dall'Avv. Arturo Mercatali del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Raniero Valle in via Poma n. 2
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, per legge difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- controricorrente -
per la Cassazione della sentenza n. 61/5/98 resa dalla Commissione tributaria Regionale di Ancona, Sez. 5 in data 15-22/05/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per la ricorrente, l'Avv. Mercatali;
.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento dei successivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Imposte Dirette di Pesaro, con avviso notificato il 17/3/1995, rettificava il reddito di impresa dichiarato dal Sig. AC EV nell'anno 1992, elevandolo da L. 50.755.000 a L. 168.139.000.
Ciò faceva sulla base di accertamento, ex art. 39 comma 1^ lett. d) del DPR n.600/773, legittimato dal fatto che nel corso di una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza presso la Mobili Interni '90 S.r.L., era emerso che il AC aveva venduto a detta societa' dei beni, senza fattura, per l'importo di L.
3.876.000. Il contribuente proponeva ricorso contestando l'operato dell'Ufficio, e la Commissione Tributaria di primo grado di Pesaro, in accoglimento dell'impugnazione, dichiarava la nullità dell'avviso di accertamento, per difetto di motivazione, affermandone, peraltro, l'illegittimità, per violazione dell'art. 39 comma 1^ lett. b) DPR n. 600/73. L'Ufficio interponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona, con la sentenza in epigrafe indicata, nella considerazione che dovesse ritenersi valido l'accertamento, sia pur motivato per relationem e, d'altra parte, che la contestata sottofatturazione fosse sufficiente a giustificare l'accertamento ai sensi della lett. d) dell'art. 39 comma 1^ DPR n. 600/1973. Il AC, con ricorso notificato il 7/9/19901, ha chiesto la cassazione della decisione di appello con tre mezzi:
1) "Violazione e falsa applicazione dell'art.42 comma 2^ del DPR n. 600/1973 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - nullità
dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione";
2) "Violazione e falsa applicazione dell'art.62 sexies comma 3 L. 427/93 in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.".
3) "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". l'Amministrazione resiste, con controricorso notificato l'1/10/1998, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo mezzo, con il quale il ricorrente deduce la sussistenza del denunciato vizio di legge, per avere l'Ufficio motivato l'accertamento mediante rinvio ad un atto non portato a sua conoscenza, e, cioè, al verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della Mobili Interni s.r.l., laddove era stata accertata una omessa fatturazione per L.3.876.000, è infondato.
La sentenza impugnata, invero, diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado, ha considerato legittimo l'accertamento operato dall'Ufficio, in coerenza con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" e "quantum". Il Collegio ritiene di dover condividere, sul punto, le conclusioni del giudice di merito, giacché, per pacifico indirizzo (Cass. n. 658 del 21-01-2000; n. 260 del 12-01-2000; n. 2807 del 21/01/1999), che si condivide, e dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, il requisito motivazionale dell'accertamento esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.
Ne discende che, ove l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, lo stesso deve ritenersi correttamente effettuato, risultando esplicitati, sia il presupposto del maggior reddito attribuito, sia, pure, la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'Ufficio Finanziario;
ciò, peraltro, in coerenza con il carattere di "provocatio ad opponendum" riconosciuto all'avviso di accertamento.
Nel caso, la presenza nell'avviso di rettifica di tali elementi, è stata accertata dalla Commissione Tributaria Regionale, con valutazione incensurabile in sede di legittimità.
Dall'esame dell'impugnata sentenza, infatti, si evince che i decidenti sono pervenuti alle rassegnate conclusioni avendo valutato che, dal contenuto dell'avviso di accertamento, si evincessero chiaramente, anche le motivazioni che avevano occasionato la maggiore pretesa fiscale, essendo ivi indicata, oltre alla fonte dell'informazione, rappresentata dal p.v. della Guardia di Finanza, redatto in occasione della verifica effettuata presso la s.r.l. "Mobili Interni 90", la circostanza che dalla verifica verbalizzata risultava effettuata, fra l'altro, nell'esercizio in questione, una vendita di beni, senza fattura, per L. 3.876.000.
L'acclarata circostanza, e l'inadeguata percentuale di ricarico applicata, rendendo irregolare ed inattendibile la dichiarazione, e la documentazione prodotta, giustificavano, dunque, il ricorso al constatato criterio, legittimando l'operato accertamento. Il vizio, denunciato con il secondo mezzo, viene ricollegato alla circostanza che, nel caso, la Commissione aveva, in ciò errando, ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio, che aveva rettificato il reddito sulla base dell'art. 62 sexies, comma 3^, Legge n. 427 del 29/10/1993, applicando, peraltro, in luogo degli inesistenti studi di settore, i coefficienti di redditività - di cui all'allegato B della Visentini ter.
Osserva il Collegio, che, dalla sentenza impugnata, e segnatamente dalla correlazione tra narrativa, laddove si dice che l'avviso di accertamento era stato emesso "a norma dell'art. 39 del DPR n. 600/1973, come modificato dall'art.62 D.L. n.331/93,
successivamente convertito nella Legge n. 429/93", e motivazione, laddove, si esplicita che l'ufficio era legittimato alla "ricostruzione induttiva del reddito", si deduce che il criterio adoperato dall'Ufficio in sede di accertamento, e la cui utilizzazione è stata considerata legittima dal giudice di merito, è a ritenersi quello previsto dall'art. 39, comma 2^, lett. d) DPR n. 600/73, che, per l'appunto, faculta l'Ufficio, quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni risultino accertate ai sensi del precedente comma, fra l'altro, attraverso i "verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti", a determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, e di avvalersi anche d i presunzioni, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Non solo, pertanto, non appare pertinente, il richiamo all'art. 62 sexies della Legge n. 427/93, citato solo in narrativa,
evidentemente a meri fini di fissare il contenuto dell'art.39, quale risultante in esito alle modifiche subite per effetto di successive novelle, ma è, pure, evidente la legittimità del ricorso a tale tipo di accertamento dal momento che dalle ispezioni, eseguite presso la s.r.l. "Mobili Interni 90", erano emerse circostanze, riferibili a due consecutivi esercizi finanziari, che evidenziando casi di omessa fatturazione e di rilevante sottofatturazione, conclamavano la falsità ed inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati, si da rendere evidentemente incongruo il reddito dichiarato.
A tanto, consegue, poiché il potere dell'accertamento dell'Ufficio non subisce condizionamenti di sorta, in relazione al metodo da applicare, dovendosi ritenere che quel potere sussiste in astratto in modo indipendente dal come, di fatto, verrà esercitato (Cass. n. 7416 del 30/05/2001), al punto, che l'Amministrazione, ricorrendone i presupposti, può legittimamente utilizzare, sia il metodo analitico che quello induttivo (Cass. n. 6945 del 22/05/2001), e servirsi di qualsiasi elemento probatorio, ivi incluse presunzioni semplici prive della connotazione di gravità, precisione e concordanza, che la prospettata censura è priva di rilevanza giuridica. Corretto è, conseguentemente, a ritenersi l'operato della Commissione Tributaria Regionale che ha ritenuto dimostrati i fatti costitutivi della pretesa tributaria, sulla base di presunzioni semplici connesse all'accertata omessa fatturazione e sotto fatturazione di beni compravenduti per due esercizi consecutivi, ed alla inadeguata percentuale di ricarico, applicata sul costo della merce venduta.
Quanto, poi, alle carenze motivazionali, fatte valere con il terzo motivo, il Collegio le ritiene prive di fondamento sulla base del pacifico e condiviso principio (Cass. SS.UU. n. 5802 dell'11/06/1998), secondo cui il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c., "sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale, soltanto, spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilitcà e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione".
Nel caso in esame, in effetti, l'iter argomentativo del giudice di appello appare logico, essendo pervenuto al convincimento sancito in sentenza, con ragionamento esauriente, e, sotto il profilo logico- giuridico, corretto.
Le doglianze del ricorrente, in buona sostanza, investono, per un verso, la valutazione delle emergenze processuali, omessa fatturazione e sottofatturazione, fatta dai decidenti in senso difforme da quella pretesa, tendendo, cosi, ad ottenere un riesame sul merito, che, invece, è precluso in sede di legittimità-, o, sotto altro profilo, laddove si prospetta che nessuna disposizione di legge o principio giuridico consentiva l'applicazione delle tabelle della Visentini ter, e che la Legge n.427 del 29-10-1993, non tornava applicabile a periodi di imposta precedenti alla sua entrata in vigore, la valutazione compiuta in ordine alla questio iuris, che, però, non può essere fatta valere con il rimedio del n.5 dell'art.360 C.p.C. (Cass. 11/04/2000 n. 4593; 20-02-1999 n. 1430;
10/01/1995 n.228), se non per radicale mancanza di motivazione, per violazione dell'art.132 c.p.c., dovendosi, comunque. ritenere che l'omesso esame di tesi giuridiche prospettato dalle parti, non può mai risolversi in un vizio di motivazione deducibile autonomamente come motivo di ricorso per cassazione, potendo solo sostenere una censura di violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto (Cass. 10-05-96 n. 4388). Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Le spese, seguono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente, e liquidate in complessive L. 3.650.000, ivi incluse L.
3.500.000 per ororario di avvocato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in ragione di lire tremilioniseicentocinquantamila, ivi incluse L.
3.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2002