Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2002, n. 1374
CASS
Sentenza 2 febbraio 2002

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L'omesso esame di tesi giuridiche prospettate da una delle parti, non riferendosi all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione, non può mai risolversi in un vizio di motivazione deducibile autonomamente come motivo di ricorso per cassazione, ma può soltanto sostenere una censura di violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2002, n. 1374
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1374
    Data del deposito : 2 febbraio 2002

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