Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2025, n. 39108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39108 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39108/2025 Roma, li, 03/12/2025
Composta da
UC RE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
NA DI
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 1651/2025 CC 29/10/2025 R.G.N. 24833/2025
AN LO
CA RE
OS RD
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto:
SENTENZA
dalla parte civile US LE nato a [...] il [...] dalla parte civile US IA nata a [...] il [...]
nel procedimento a carico di: LL CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dal Consigliere CI AL;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai soli fini civili, innanzi al giudice civile competente.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 3 luglio 2024, ha dichiarato LL CA responsabile per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e atti persecutori, condannandolo alla pena di 7 mesi di reclusione ed € 250,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Il procedimento penale ineriva esattamente: capo A (esercizio arbitrario delle proprie ragioni): essersi arbitrariamente fatto ragione da sé mediante violenza sulle cose, ai danni di US LE, tagliando reiteratamente la rete metallica di recinzione posta al confine tra alcuni terreni ad AG Calabra e avvelenando tre alberi di ulivo e tre piante di vite del US, al fine di esercitare pretesi diritti proprietà e servitù, nelle more della decisione di alcuni giudizi civili;
di
Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RU
QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae-Firmato Da: AN LO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 4dcfc11e5e306024
Firmato Da: UC RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
capo B (atti persecutori): per avere, con condotte reiterate di minaccia e molestia (tra cui vari danneggiamenti, intimidazioni nei riguardi delle persone offese e dei loro operai impegnati in lavori nei detti terreni, la recisione dei paletti della recinzione posta a difesa della proprietà US, effettuazione di videoriprese), cagionato a US LE e US IA un perdurante e grave stato d'ansia e di paura, costringendoli a modificare le abitudini di vita (e, dunque, il trasferimento di US LE e della moglie a Rimini, e di US IA a Siderno) e facendo ricorrere il primo a terapie farmacologiche.
2. Con sentenza in data 11 febbraio 2025, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma di quella di primo grado, ha assolto l'imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili. La Corte territoriale ha ritenuto che, quanto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, le condotte del LL costituissero una reazione a precedenti comportamenti arbitrari di US LE e fossero dirette a manutenere o reintegrare il possesso nell'immediatezza delle molestie o dello spoglio subito. Tali condotte erano, pertanto, ritenute legittime e non integranti l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 392 cod. pen. Quanto al delitto di atti persecutori, la Corte d'appello ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte di LL e i turbamenti in capo a US LE, che sarebbero stati causati principalmente dal pregresso incendio della sua autovettura, evento non imputabile al LL. Anche US IA aveva «individuato nell'incendio dell'autovettura del padre il vero e proprio "spartiacque" in ordine al suo modo di vivere serenamente quei luoghi». Peraltro, per US IA, la modifica delle abitudini di vita (con il trasferimento a Siderno) era stata dalla medesima attribuita a ragioni scolastiche correlate ai figli, estranee alla querelle fondiaria, mentre lo stato d'ansia non sarebbe stato, in ogni caso, "perdurante", in quanto legato ai soli momenti in cui tornava ad AG (laddove lei e i figli non potevano fruire con tranquillità non dell'intero fondo paterno, ma solo della parte di confine conteso) ovvero alle condizioni del padre, derivanti, però, dall'incendio dell'auto ad opera di ignoti. In generale, per il giudice d'appello, atteso che le condotte dell'imputato non si erano mai spinte alla violenza fisica, si sarebbe trattato di dissidi di natura civilistica esistenti tra i proprietari dei fondi, inidonei a provocare gli eventi dalla norma, essendo ricollegabili al ben più grave episodio incendiario.
previsti
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione le parti civili. Il
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Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd178a499962ae- Firmato Da: AN LO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e306024 Firmato Da: UC RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
ricorso è formulato ai sensi degli artt. 576 e 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., e mira all'affermazione della responsabilità dell'imputato quale logico presupposto per la condanna al risarcimento dei danni. Parte ricorrente afferma, in premessa, che la sentenza d'appello avrebbe riformato, in senso assolutorio, quella di condanna, senza fornire una motivazione "rafforzata" e, anzi, in base a veri e propri travisamenti ed errori di diritto.
3.1. Col primo motivo si deducono l'erronea applicazione di legge e la contraddittorietà della motivazione per travisamento di una prova decisiva. Erroneamente le condotte di LL sarebbero state ritenute una reazione legittima (violenza manutentiva o reintegrativa) a precedenti comportamenti arbitrari del US, assumendo la preesistenza del possesso in capo all'imputato LL. Tale premessa fattuale è censurata come prodotto di un errore percettivo e, dunque, un travisamento della prova. Come correttamente ricostruito dal giudice di primo grado, il possesso della porzione di terreno contesa sarebbe stato ab origine in capo a US LE, poiché lo aveva ricevuto in donazione dai suoi ascendenti prima dell'acquisto del terreno da parte del LL, avvenuto nel 2010. Di conseguenza, costui, ponendo in essere atti di violenza e minacce, non agiva per contrastare una turbativa al suo possesso (che non aveva), ma per conseguirlo, ai danni del US. I giudici d'appello si sarebbero limitati a valutare i fatti a partire dall'estate 2016 in poi, trascurando le circostanze precedenti, anteriori al 2010. Dunque, sarebbe stato US LE, più volte spogliato del suo possesso, a cercare di riacquistarlo: ciò che porterebbe ad escludere l'esimente dell'autotutela.
3.2. Col secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazioni di legge, tra l'altro degli artt. 192 cod. proc. pen. (sulla necessaria considerazione di tutti gli elementi probatori, laddove si proceda ad un ribaltamento della sentenza di primo grado e, dunque, ad una difforme visione degli elementi su cui questa si basa) e 41, comma 1, e 612-bis cod. pen. (per l'omesso accertamento del concorso di cause nella determinazione dell'evento del delitto di atti persecutori). Quanto a US LE, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che i turbamenti (stato d'ansia, ricorso a cure farmacologiche, trasferimento altrove) fossero primariamente dovuti all'incendio dell'autovettura (fatto ignoto anteriore a quelli in esame). Richiamando la motivazione del primo giudice, si evidenzia come le continue condotte moleste e minatorie del LL (taglio di paletti, danneggiamenti, minacce) avrebbero prodotto un'efficacia causale per nulla secondaria nell'acuire lo stato di malessere già precario del US. In sostanza, dopo l'incendio dell'auto, il suo stato d'ansia sarebbe conseguito dalle continue condotte persecutorie, minacciose e moleste poste in essere dal LL.
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Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae-Firmato Da: AN LO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e306024 Firmato Da: UC RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
Il primo giudice aveva correttamente applicato il principio del concorso di cause antecedenti o concomitanti che il giudice d'appello avrebbe violato dando una lettura travisata degli elementi istruttori. Con riferimento a US IA, si contesta la motivazione secondo cui lo stato d'ansia e di paura non potesse reputarsi "perdurante" e il trasferimento a Siderno fosse dovuto a ragioni estranee alla lite. Anche in tal caso, si denuncia col ricorso la contraddittorietà della motivazione e l'omessa valutazione di tutti gli elementi istruttori, con una lettura fuorviata del compendio probatorio. Dalle parole della vittima sarebbe emerso chiaramente il perdurante stato d'ansia ("come ce l'ho tuttora purtroppo"; "è da otto anni che noi quotidianamente viviamo queste situazioni, viviamo con l'ansia") e la modificazione delle abitudini di vita, in quanto la donna sarebbe stata costretta a impedire ai suoi figli di muoversi liberamente nel podere paterno per paura che accadesse il peggio a causa delle intemperanze del LL.
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso. Ha depositato memoria scritta la difesa dell'imputato, argomentando la richiesta di rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato conclusioni scritte, insistendo
per
l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd178a499962ae- Firmato Da: AN LO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e306024 Firmato Da: UC RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
1. Il ricorso è infondato.
2. Come da tempo evidenziato in prevalenza da questa Corte, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, senza dover rinnovare l'istruttoria di chi abbia reso dichiarazioni decisive, deve solo motivare in modo puntuale e adeguato la sentenza, fornendo una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272430-01): insomma, deve trattarsi di critica argomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva, la cui mancanza si traduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità (Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025, Rv. 287634-01). Tale tesi risulta preferibile rispetto a quella difforme, talvolta affermata (ad esempio, da Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404- 01), circa la necessità di una motivazione rafforzata, in quanto non viene in rilievo
- in tal caso il principio del superamento del "ragionevole dubbio", potendo l'assoluzione intervenire anche quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova (Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, Rv. 271110-01): sicché anche una mera critica argomentata che sia tale da evidenziare (non la certezza dell'innocenza, ma) la mera sussistenza di un ragionevole dubbio di colpevolezza, per essere il materiale istruttorio contraddittorio o insufficiente alla condanna, non può non portare al ribaltamento della sentenza di condanna.
3. I ricorrenti, parti civili costituite, come detto, impugnano ai soli effetti civili la sentenza assolutoria della Corte d'appello, denunciando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio motivazionale per travisamento di una prova decisiva sulla titolarità del possesso, e, con il secondo, violazione di legge e vizio motivazionale in punto di nesso causale e di requisito del "perdurante e grave stato d'ansia" di cui all'art. 612-bis cod. pen. Le censure non superano i limiti del giudizio di legittimità poiché sollecitano una rivalutazione di fatti e prove qui preclusa. Va ribadito che, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è possibile, in questa sede, esaminare il rapporto tra motivazione e decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito: non potendosi, dunque, chiedere l'adesione a un'ipotesi alternativa, ancorché plausibile come quella sposata nel provvedimento impugnato. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [...], Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, [...], Rv. 280589-02). Anche il travisamento della prova la valorizzazione di un dato inesistente o l'omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamente riportato - può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, [...], Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).
4. Quanto al primo motivo, i ricorrenti assumono che la Corte territoriale avrebbe fondato l'assoluzione dal delitto ex art. 392 cod. pen. sull'erronea
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Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd178a499962ae- Firmato Da: AN LO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e306024 Firmato Da: UC RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
premessa del possesso in capo all'imputato, così qualificando le sue condotte come violenza manutentiva o reintegrativa;
oppongono, invece, che il possesso della porzione di terreno in questione appartenesse ab origine a US LE e che, quindi, l'imputato avrebbe agito per conseguire un possesso, e non per conservarlo o recuperarlo nell'immediatezza di uno spossessamento. La censura, tuttavia, è incentrata su una contrapposta lettura del compendio probatorio, che pretende di sostituire alla ricostruzione della Corte d'appello altra ritenuta preferibile, valorizzando antecedenti fattuali anteriori al 2010 e la diversa impostazione del primo giudice. Un simile approccio non è consentito in sede di legittimità, laddove la motivazione del giudice di merito risulti logica, coerente e giuridicamente corretta, priva di travisamenti probatori decisivi, come nella specie. La Corte d'appello ha, invero, richiamato l'orientamento secondo cui non integra l'elemento oggettivo dell'art. 392 cod. pen. la reazione immediata e proporzionata diretta a conservare il possesso attuale o a reintegrarlo nell'immediatezza dello spoglio, rientrando tali condotte nella sfera dell'autotutela possessoria di fatto, purché effettivamente correlate a una situazione di possesso preesistente e a uno spoglio o una turbativa attuali. Invero, come più volte ricordato da questa Corte, colui che è nel possesso del bene e che contrasta, nella flagranza o quasi flagranza, la turbativa portata da terzi a tale possesso non può essere autore dell'illecito ex art. 392 cod. pen., atteso che milita a suo favore la possibilità di autotutela (applicazione del diritto alla legittima difesa, "vim vi repellere licet"). In applicazione della giurisprudenza di legittimità, l'arbitrarietà dell'esercizio delle proprie ragioni va esclusa quando l'agente attui un comportamento violento per mantenere il suo possesso attuale (violenza manutentiva) o per recuperarlo nell'immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa), perché in entrambi i casi l'ordine giuridico preesistente è conservato e non turbato (così Sez. 6, Sentenza n. 9192 del 19/1/2022, non massimata;
confronta, negli stessi termini: Sez. 6, n. 10602 del 10/02/2010, [...], Rv. 246409; Sez. 5, n. 4975 del 13/12/2006, dep. 2007, [...], Rv. 236315; Sez. 6, n. 20277 del 19/04/2001, [...], Rv. 218838). Tanto, secondo la logica valutazione del giudice d'appello, è accaduto nella
specie.
La Corte d'appello ha accertato, infatti, sulla base di una pluralità di prove, anche dichiarative della stessa persona offesa, che tutte le condotte ascritte al LL furono reattive e speculari rispetto a precedenti iniziative parimenti arbitrarie del US, in un contesto di reciprocità di interventi sulla striscia di terreno contesa. Vengono richiamati, a titolo esemplificativo: l'apposizione, da parte di US LE, di una catena a chiusura della interpoderale e i successivi
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Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae-Firmato Da: AN LO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e306024
Firmato Da: UC RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
suoi tagli da parte dell'imputato; l'installazione, sempre ad iniziativa del US, di una rete metallica poi recisa dal LL;
la contestata coltivazione di legumi nell'area controversa da parte sempre del US;
l'opposizione dell'imputato all'aratura ordinata da AN LE della fascia di terreno confinante contesa;
le riprese video e fotografiche, che attestavano la speculare iniziativa delle parti in lite. La Corte territoriale ha valorizzato, inoltre, che il LL aveva concentrato le iniziative sull'area da lui ritenuta propria e si era attivato per una soluzione "formale" della lite, proponendo istanza di mediazione non coltivata da US LE. Da tali elementi il giudice d'appello ha desunto che l'imputato intendesse mantenere il possesso attuale ovvero recuperarlo nell'immediatezza dello spoglio, con iniziative tempestive "colpo su colpo", tali da escludere la sussistenza del delitto di cui all'art. 392 cod. pen. alla luce dei detti principi sull'auto- reintegrazione possessoria, che richiede una reazione immediata all'azione lesiva per impedire il consolidamento della nuova situazione possessoria cui mirava il US LE (ancora, in tal senso, Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020, [...], Rv. 278614-03). La sentenza impugnata, in definitiva, si confronta con gli elementi storici considerati rilevanti e spiega perché reputa le condotte dell'imputato espressive di violenza manutentiva o reintegrativa e, dunque, non sussumibili nella fattispecie contestata. A fronte di tale percorso argomentativo, i ricorrenti ripropongono la tesi del possesso esclusivo di US LE sulla base di fonti probatorie che il giudice d'appello ha già vagliato, limitandosi a contrapporre una lettura alternativa. Il dedotto "travisamento della prova" non è specificamente localizzato in un errore percettivo su un atto processuale decisivo dal contenuto univoco, ma si traduce nella richiesta di riesame globale, attraverso quell'atto, del materiale probatorio in punto di possesso. Al riguardo, non solo non emergono illogicità manifeste o l'omessa considerazione di dati decisivi dal contenuto univoco, ma parte ricorrente confonde possesso e proprietà, che nel nostro ordinamento non necessariamente coesistono. Il possesso è situazione di fatto, definita dall'art. 1140 cod. civ. come "potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale", e si accerta in base a corpus e animus, indipendentemente dalla sussistenza di un titolo dominicale. Tanto logicamente comporta, di riflesso, che il richiamo a un atto attributivo della proprietà risalente, peraltro, a molti anni prima dei fatti qui in esame - elemento travisato e asseritamente decisivo, per
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Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd178a499962ae- Firmato Da: AN LO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e306024 Firmato Da: UC RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
parte ricorrente è del tutto inconferente e non vale, di per sé, a provare l'esistenza del pregresso possesso sul bene in capo al US allorché tali fatti si sono svolti, potendo la produzione del titolo rilevare solo ad colorandum e non quale prova dirimente dello ius possessionis (così, ad esempio, Sez. 2 civ., ord. n. 2991 del 31/01/2019, Rv. 652437-02, secondo cui, in tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa;
in tal senso anche Sez. 2 civ., ord. n. 10925 del 23/04/2024, Rv. 670967-01, secondo cui l'accoglimento della domanda possessoria prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale). La Corte territoriale si è mossa in questa prospettiva, valorizzando gli indici fattuali del possesso, sicché la critica dei ricorrenti, incentrata sul titolo proprietario (profilo petitorio), non scalfisce la ratio decidendi e, si ripete, di fatto si risolve nel chiedere un nuovo accertamento di merito, contrapposto a quello del giudice d'appello: ciò che è precluso, in questa sede.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
5. Il secondo motivo è infondato e, per taluni aspetti, radicalmente inammissibile. Con riguardo alla posizione di US LE, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale di avere escluso il nesso causale tra le condotte dell'imputato ei lamentati pregiudizi psichici dando rilievo assorbente all'incendio pregresso dell'autovettura e trascurando il principio del concorso di cause di cui all'art. 41, comma 1, cod. pen.
La censura non coglie la ratio decidendi.
La Corte d'appello non nega in astratto il possibile concorso causale, ma ritiene in concreto, all'esito della valutazione del compendio istruttorio - che lo stesso non vi sia stato. Reputa, in particolare, che lo stato d'ansia, il ricorso a cure farmacologiche e il trasferimento di AN LE a vivere altrove fossero insorti in connessione proprio con l'episodio dell'incendio dell'auto, non riferibile all'imputato, e non fossero, quindi, eziologicamente ascrivibili alle condotte oggetto del capo d'imputazione. Ha ritenuto ancora, il giudice d'appello, che delle mere controversie di confine, con diatribe non estese peraltro all'intera proprietà delle persone offese (che dunque ben avrebbero potuto godere della restante parte della stessa, senza disturbo alcuno), non potessero cagionare quel perdurante stato d'ansia
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Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae-Firmato Da: AN LO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e306024 Firmato Da: UC RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015F
necessario ad integrare il delitto in questione, a fronte del ben più grave episodio incendiario. Per US IA, ancora, il giudice d'appello ha valorizzato le diverse ragioni (di studio dei figli) principalmente sottese al trasferimento in altra città, a suo stesso dire. Ed ancora, ha rilevato come la stessa US avesse *individuato nell'incendio dell'autovettura del padre il vero e proprio "spartiacque" in ordine al suo modo di vivere serenamente quei luoghi, tale essendo l'episodio che maggiormente aveva scosso i suoi stessi figli (e ciò appare ben comprensibile, trattandosi di un evento di portata offensiva senz'altro maggiore rispetto a quelli poi intervenuti per mano del LL)». Considerata la diversa oggettiva consistenza e gravità degli episodi (da un lato, lite per una zona di terreno confinante tra vicini, pacificamente costellata da reciproche azioni di disturbo del possesso altrui, dall'altro, grave attentato incendiario), il giudice d'appello ha ritenuto, in modo non certo manifestamente illogico, di dover ricollegare essenzialmente all'attentato incendiario le ragioni di reale ansia per le persone offese. Lo stesso assume che "i turbamenti delle persone offese, ed in primis di US LE", avevano "avuto inizio dall'incendio dell'automobile che quest'ultimo aveva subito, precedendo, di fatto, la lunga querelle familiare con il LL relativa ai confini delle due proprietà, dunque prescindendo dalla stessa". Si tratta di un apprezzamento di fatto che, in quanto argomentato in maniera non manifestamente illogica, resta insindacabile in questa sede. La assunta violazione dell'art. 41 cod. pen. si risolve, dunque, in una critica alla concretizzazione del giudizio causale, che presuppone una rivisitazione del fatto e non individua reali vizi motivazionali o violazioni di legge. Ed ancora, sempre in modo non manifestamente illogico, la sentenza censurata ha evidenziato come sotto il profilo spaziale (essendo la turbativa limitata alla sola zona di confine e non ai terreni in questione in tutta la loro estensione) e sotto quello temporale (essendo la medesima ristretta ai soli momenti di rientro ad AG Calabra della US) non sussistesse neppure un turbamento perdurante, in capo alla persona offesa. Tanto porta a concludere per l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, che lamenta una insussistente violazione di legge e mira, in definitiva, ad una non consentita rivisitazione del giudizio di merito.
6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
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Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RU
QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae-Firmato Da: AN LO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e306024
Firmato Da: UC RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore
CI AL
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Il Presidente
UC TO
Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae- Firmato Da: AN LO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e306024 Firmato Da: UC RE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015