Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria. (Fattispecie relativa alla demolizione di un manufatto già da tempo realizzato sul confine tra due proprietà, in cui è stata esclusa la flagranza del preteso spoglio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2010, n. 10602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10602 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 290
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 37505/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST MI;
avverso sentenza della Corte di Appello di Trieste resa in data 25 febbraio 2009;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per la declaratoria di rigetto;
sentito il difensore della parte civile avv. DA ROS Leopoldo, che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 febbraio 2009, la corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva condannato MI OS per il delitto di ragione fattasi, consistito nella demolizione di un muro costruito dal vicino sul confine tra le due proprietà.
Il giudice di appello rilevava che l'opera, che si asseriva abusiva, era stata già completata, sicché il ST non poteva invocare la tutela del possesso della parte del suo fondo interessato dalla costruzione e peraltro che l'appellante doveva in ogni caso ricorrere al giudice, essendo certo che vi fosse tra le parti un conflitto di pretese.
Ricorre il condannato e lamenta vizio di motivazione, giacché la Corte avrebbe travisato le prove da cui risultava che il muro era in costruzione e quindi egli aveva tempestivamente reagito per la tutela del suo possesso.
Le parti civili costituite hanno depositato rituale memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Il bene giuridico tutelato dall'art. 392 c.p. si identifica con l'interesse a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autorità giudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretese contrapposte ed in conflitto;
il nucleo fondante del comportamento sanzionato dal legislatore è tipizzato in funzione del risultato di autotutela diretta perseguito dal soggetto agente con la sua condotta (commissiva); condotta che deve altresì coniugarsi, per connotarne l'antigiuridicità, ad una concreta violenza sulle cose. In tema di possesso, l'arbitrarietà dell'esercizio delle proprie ragioni non sussiste quando il soggetto pone in essere un comportamento violento al fine di mantenere il suo possesso attuale (violenza manutentiva) o al fine di recuperarlo nell'immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa), giacché- l'una e l'altra forma di violenza non tendono a turbare l'ordine giuridico preesistente, ma a conservarlo.
Nel solco della suesposta interpretazione, questa Corte di legittimità ha affermato che l'autoreintegrazione nel possesso opera come causa speciale di giustificazione quando l'imputato si sia trovato nella necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria, solo se risulti accertato ch'egli abbia voluto reagire a un'azione di spoglio attuale nel momento della sua azione violenta e che la lite giudiziaria sia intervenuta solo successivamente" (Sez. 6^, 6.4 1998, Occhipinti, rv 210.908).
2. la Corte distrettuale non si è affatto discostata da tali principi, come asserito dal ricorrente.
È stato escluso che la violenza esercitata da costui sul manufatto si svolse nella "flagranza o quasi flagranza del sofferto spoglio", giacché il muro era stato compiutamente realizzato. Al riguardo, la Corte ha richiamato in sentenza sia la dichiarazione della moglie del ST, che aveva appunto affermato che l'opera, sia pure in fasi progressive, era stata definita, sia per relationem le ulteriori testimonianze raccolte in prime cure, che avevano attestato il completamento di un cordolo di cemento a mò di muro di confine tra le due proprietà una settimana prima dell'intervento distruttivo posto in essere dall'imputato.
Va da sè che la valutazione delle dette testimonianze, compiuta con congruo e logico ragionamento, esula dal controllo di questa Corte in sede di legittimità.
Alla declaratoria di rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ST è tenuto altresì a rifondere alla parti civili le spese del grado, che si liquidano un complessivi Euro 1.800,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre il ricorrente alla refusione delle spese che liquida nella somma di Euro 1.800,00 oltre accessori in favore delle parti civili OR SE e MA DA SI.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010