Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Non integra l'elemento oggettivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che, con un comportamento violento, mantiene il possesso attuale del bene (violenza manutentiva) oppure lo recupera nell'immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa), atteso che tali comportamenti sono legittimi, in quanto tendono a conservare l'ordine giuridico preesistente (Fattispecie in cui l'imputato aveva divelto i paletti infissi per la recinzione del terreno confinante, sulla base del convincimento della violazione, in suo danno, della linea di confine del terreno di sua proprietà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2001, n. 20277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20277 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 19/04/2001
1. Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 623
3. Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 246/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RC AR NT
AVVERSO
la sentenza del Tribunale di Cosenza del 1^ febbraio 2000;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza dell'1 febbraio 2000 il Tribunale di Cosenza dichiarava De AR AR colpevole del reato previsto dall'art. 392 cod.pen. - perché, al fine di esercitare un preteso diritto, si faceva arbitrariamente ragione da sè medesimo mediante violenza sulle cose, consistita nell'estirpare pali e picchetti apposti da De AR SC per delimitare la sua proprietà - e lo condannava alla pena di lire trecentomila di multa.
Avverso detta sentenza l'imputato ricorre per cassazione e denuncia erronea applicazione dell'art. 399 cod.pen. e mancanza di motivazione, sostenendo:
1. che, avendo egli reagito, quando l'installazione della rete divisoria era ancora in corso, al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso violato, la sua condotta non poteva essere qualificata come arbitraria;
2. l'aver tolto i paletti dal terreno, senza danneggiarli o distruggerli, non integrava la violenza sulle cose prevista dalla norma penale.
p.
2. Questa Corte Suprema osserva che l'art. 392 cod.pen. punisce - come recita il testo della norma - colui che "si fa arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose". Con il termine "arbitrariamente" il legislatore ha inteso sottolineare l'esigenza dell'antigiuridicità dell'azione, cioè la necessità che l'azione non sia resa legittima dalla conformità a norme giuridiche particolari o a principi generali dell'ordinamento, come quelli espressi dalle massime vim vi repellere licet o qui continuat non attentat.
In particolare, in tema di possesso, l'arbitrarietà dell'esercizio delle proprie ragioni non sussiste quando il soggetto pone in essere un comportamento violento al fine di mantenere il suo possesso attuale (violenza manutentiva) o al fine di recuperarlo nell'immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa), giacché- l'una e l'altra forma di violenza non tendono a turbare l'ordine giuridico preesistente, ma a conservarlo. Nel solco della suesposta interpretazione, questa Corte di legittimità ha affermato che: "Non commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni chi, usando violenza sulle cose, tutela il suo attuale possesso da altri turbato o si reintegra nel possesso medesimo nella flagranza o quasi flagranza del sofferto spoglio" (Sez. 6^, 7.1.1997, Felato, rv 207.516). E ha aggiunto che:
"In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'autoreintegrazione nel possesso opera come causa speciale di giustificazione quando l'imputato si sia trovato nella necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria, solo se risulti accertato ch'egli abbia voluto reagire a un'azione di spoglio attuale nel momento della sua azione violenta e che la lite giudiziaria sia intervenuta solo successivamente" (Sez. 6^, 6.4 1998, Occhipinti, rv 210.908).
Passando all'esame del caso concreto, dal testo della sentenza impugnata risulta che l'imputato divelse i noti paletti quand'ancora i lavori di recinzione del terreno confinante erano in corso, e che ciò fece sull'assunto che la linea di delimitazione dei fondi era stata violata a suo danno.
È evidente, dunque, che l'azione violenta, compiuta al fine di impedire la perdita del possesso nel momento stesso in cui stava consumandosi lo spoglio, non poteva essere qualificata come "arbitraria", perché consentita dalle norme giuridiche poste a tutela del possesso.
Pertanto la sentenza impugnata, essendo viziata da erronea applicazione della norma incriminatrice, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001