Sentenza 13 dicembre 2006
Massime • 2
Integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.) la rimozione, finalizzata alla tutela del possesso, di cartelli posti da altri in un'area di pertinenza dell'agente, considerato che l'auto-reintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato (clandestinamente o violentemente), opera come causa speciale di giustificazione qualora sia impossibile il ricorso al giudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria, condizioni, nella specie, insussistenti.
Non integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.), ma quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), l'appropriazione della cosa mobile altrui (nella fattispecie la rimozione di cartelli posti da altri in una area di pertinenza dell'agente) finalizzata esclusivamente alla tutela del possesso e in assenza del fine di profitto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che la collocazione dei cartelli rimossi all'interno del negozio dell'agente, il quale intendeva eliminare i cartelli ritenuti abusivamente esposti, escluda il fine di profitto che presuppone il proposito di utilizzo, in tal caso assente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2006, n. 4975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4975 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 13/12/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2229
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 004286/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OB PA RO, N. IL 12/02/1968;
avverso SENTENZA del 13/12/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. OSSERVA
Il 21.6.2003 in Livigno TT PA RO rimosse (e ricoverò nel suo negozio) due cartelli che NA EO aveva apposto davanti all'ingresso dell'esercizio "Fotogino" per avvisare la clientela che egli avrebbe continuato in altro luogo la sua attività. Il TT era socio della TG s.r.l., affittuario del negozio adiacente a quello del NA. Per tali fatti a carico del TT fu emesso decreto penale di condanna, cui lo stesso propose opposizione. Giudicato con rito abbreviato dal G.I.P. di Sondrio con riferimento al reato di furto aggravato, TT fu assolto perché il fatto non costituisce reato. A seguito di appello del P.M. e della P.C., la Corte di appello di Milano, in riforma della precedente sentenza, lo ha dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 624 c.p., art.625 c.p., n. 7 e, riconosciute le attenuanti generiche e l'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, lo ha condannato alla pena di giorni 10 di reclusione ed Euro 80,00 di multa, oltre spese e risarcimento danni alla P.C., sostituendo la pena in complessivi Euro 440,00 di multa e concedendo doppi benefici.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato e deduce violazione degli artt. 624, 392, 51, 164 c.p. e L. n. 689 del 1981, art. 57. Argomenta come segue.
È evidente (e la stessa Corte milanese lo riconosce) che scopo del TT è stato solo quello di tutelare il possesso del negozio e delle sue pertinenze che deteneva in forza di regolare contratto di locazione. L'imputato, prima di agire, fotografò i cartelli, quindi li ricoverò nel suo negozio, in posizione visibile dall'esterno. Avuta notizia della denunzia a suo carico, si recò dai Carabinieri, offrendosi di restituire i cartelli. È evidente quindi, tanto dalla condotta anteriore, quanto da quella posteriore, che egli non perseguiva alcun fine di profitto. Il NA, d'altronde, ha ammesso che la TG era titolare del negozio. Conseguentemente egli nessun diritto aveva di collocare i cartelli dove di fatto li collocò. Neanche è ipotizzabile il delitto ex art. 392 c.p. perché la condotta di TT è scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p., avendo egli agito in difesa del possesso, come giustamente ha scritto il G.I.P.. Gli era dunque consentito esercitare tanto la cd. violenza manutentiva, quanto la cd. violenza reintegrativa. Infine (e subordinatamente) è illogica la decisione con la quale la Corte ha concesso i doppi benefici al TT dopo aver sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria. Nessuna richiesta fu avanzata in tal senso e la statuizione si risolve in uno svantaggio per l'imputato che, versando la somma impostagli, può definire subito la sua pendenza, senza dover attendere il decorso del termine di cinque anni ai sensi dell'art. 163 c.p.. Tanto premesso, rileva la Corte che la qualificazione giuridica attribuita alla condotta del TT, quale emerge dalle sentenze di merito, non è riconducibile alla ipotesi criminosa del furto aggravato.
Invero il fine di profitto, che connota il dolo del delitto di furto, presuppone il proposito di utilizzo, diretto o indiretto, della cosa della quale l'agente si è impossessato. Così è stato ritenuto (ASN 198504471 - RV 169109) che il profitto possa consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale, essendo sufficiente che il soggetto attivo abbia operato per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse, anche psichico;
pertanto è stato ricondotto al paradigma normativo ex art. 624 c.p. anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona (ASN 198906923 - RV 181295). Nel caso in esame, viceversa, il TT si proponeva il fine di eliminare i cartelli che riteneva abusivamente esposti;
per tale motivo egli, per così dire, "li sequestrò" (e li tenne in custodia nel suo negozio), ma il suo scopo avrebbe potuto essere raggiunto anche con la distruzione dei due predetti oggetti, dal cui possesso dunque non intendeva trarre alcun profitto, atteso che la finalità perseguita era semplicemente che i cartelli non fossero più lì dove NA li aveva messi.
D'altronde, poiché il furto è un delitto a dolo specifico, quando è certo che la ragione della amotio e del successivo impossessamento non possa essere ricondotta allo scopo di "sfruttare", in qualsiasi maniera il bene, deve ritenersi insussistente l'elemento psicologico del reato in questione. Così è stato ritenuto (ASN 199111027 - RV 188495) che la sottrazione ioci causa di un oggetto non possa integrare il delitto previsto dall'art. 624 c.p.. Conclusivamente: il TT dei due cartelli non doveva fare alcun uso;
semplicemente voleva che essi non fossero posizionati dove egli li aveva trovati. Resta viceversa integrato, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (procedibile, esistendo in atti la querela per i fatti per i quali è processo), non ricorrendo, ad evidenza, l'ipotesi dell'esercizio di un diritto. Certamente l'imputato aveva diritto a difendere il possesso dell'area nella quale i cartelli erano stati posti, ma non era autorizzato a tutelare il possesso esercitando violenza sulle cose. Invero, perché la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto possa essere operativa, occorre che l'ordinamento faculti l'interessato a esercitare detto diritto mettendo in essere l'attività che, in astratto, costituirebbe l'elemento oggettivo di un reato. E tale non è il caso in esame atteso che l'autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia stato spogliato (clandestinamente o violentemente), opera come causa speciale di giustificazione allorché risulti che l'agente si sia trovato, senza poter ricorrere al giudice, nella necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria (ASN 198406507 - RV 165285).
Orbene, la situazione quale descritta dal giudice di merito non risponde sicuramente alla ipotesi di cui alla massima sopra riportata, atteso che TT poteva ricorre alla autorità e che il permanere dei cartelli non avrebbe consolidato alcuna pericolosa situazione in suo danno.
Per tutto quanto sopra scritto, il fatto va dunque qualificato ai sensi dell'art. 392 c.p., mentre la censura relativa al trattamento sanzionatorio appare infondata, atteso che la sospensione condizionale della pena (ma ovviamente anche la non menzione) è insuscettibile di applicazione (o disapplicazione) a tutela di interessi diversi da quelli propri, ossia nella prospettiva di "riserva" rispetto ad eventuali future condanne a pene differenti e più gravi di quella pecuniaria, "riserva" che sarebbe in contrasto con la funzione preventiva propria di questo istituto (ASN 200004954 - RV 216564).
Conclusivamente il ricorso va rigettato, con l'effetto che la pena (pur illegale, in quanto stabilita in violazione dell'art. 23 c.p.), in mancanza di impugnazione del P.M., risulta confermata.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto come violazione dell'art. 392 c.p., rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007