Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2003, n. 2593
CASS
Sentenza 20 febbraio 2003

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In tema di mutuo bancario, e con riferimento al calcolo degli interessi, devono ritenersi senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 cod. civ., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta. Gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 cod. civ., sono, difatti, soltanto quelli formatisi anteriormente all'entrata in vigore del codice civile (nè usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma "de qua" - impeditivo, per l'effetto, del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente -, norma che si poneva come del tutto ostativa alla realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo), e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 cod. civ.. Ne consegue la illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto dei comportamenti - ancorché non tradotti in patti - che si risolvano in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2003, n. 2593
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2593
Data del deposito : 20 febbraio 2003

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