Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2002, n. 35614
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Sentenza 25 settembre 2002

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È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, data la diversità delle situazioni messe a confronto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il ricorso straordinario per errore di fatto incorso nelle decisioni della Corte di cassazione sia esperibile solo dal condannato e non anche dall'imputato con riferimento ad errore occorso in procedure incidentali, in quanto le decisioni emesse all'esito di queste ultime costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, essendo suscettibili di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi, non sono munite del carattere dell'irrevocabilità, che connota invece i provvedimenti con cui viene resa definitiva una condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2002, n. 35614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35614
    Data del deposito : 25 settembre 2002

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