Sentenza 25 settembre 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, data la diversità delle situazioni messe a confronto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il ricorso straordinario per errore di fatto incorso nelle decisioni della Corte di cassazione sia esperibile solo dal condannato e non anche dall'imputato con riferimento ad errore occorso in procedure incidentali, in quanto le decisioni emesse all'esito di queste ultime costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, essendo suscettibili di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi, non sono munite del carattere dell'irrevocabilità, che connota invece i provvedimenti con cui viene resa definitiva una condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2002, n. 35614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35614 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 25/09/2002
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 2854
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 013213/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AL IN N. IL 24/09/1956
avverso SENTENZA del 08/02/2002 QUINTA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore avv. Verio Dario del Foro di Napoli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Osserva in fatto e in diritto:
1^. Con ordinanza del 26 gennaio 2001 il gip del tribunale di Napoli disponeva la custodia cautelare in carcere di LO Vincenzo per il reato di cui agli artt. 110, 56 c.p., 73, 80, d.p.r. 309/90. Con ordinanza del 30 gennaio 2001 il tribunale del riesame confermava il provvedimento.
In data 21 settembre 2001 il gip, all'esito di ulteriori indagini, emetteva nuova ordinanza di custodia cautelare, in sostituzione ed ad integrazione della precedente, con la quale contestativa i delitti di cui agli artt. 73 e 74, d.p.r. 309/90. Anche tale ordinanza veniva confermata dal tribunale di Napoli che, in relazione al delitto di cui all'art. 73, d.p.r. 309/90 riteneva che "la difesa avesse rinunciato" alle relative contestazioni.
Proponeva ricorso per cassazione il LO e questa corte, con sentenza 8 febbraio 2002, dichiarava, in motivazione, infondati i motivi di ricorso relativi all'art. 73, d.p.r. 309/90 in quanto "come risulta dal provvedimento impugnato in questa sede, la difesa aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza cautelare, limitatamente al reato di cui all'art. 74, d.p.r. 309/90"; accoglieva invece il ricorso con riferimento all'art. 74 d.p.r., annullando con rinvio l'ordinanza impugnata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625 bis c.p. il LO sostenendo che, come risulta dal verbale di udienza del 17 ottobre 2001 - che ha esibito -, egli davanti tribunale del riesame aveva chiesto che il reato di spaccio di stupefacenti contestato con la seconda ordinanza venisse qualificato come reato tentato. Sussistendo, pertanto, a suo avviso un errore di fatto chiede che questa corte, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. "voglia annullare (l'ordinanza del tribunale di Napoli) anche in relazione all'art. 73 d.p.r. 309/90 nella sua ipotesi consumata e ritenere il tentativo di consumazione della predetta norma, per mancanza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 273 c.p.p.". Con motivi aggiunti del 5 settembre 2002, il LO ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 625 bis c.p.p. in relazione all'art. 3 Costituzione. Ad avviso del ricorrente, infatti, "è assurdo che solo il condannato possa ricorrere in modo straordinario", quando gravissimi danni alla cittadino possono derivare anche da errori di fatto commessi nel corso di una procedura incidentale, come si sarebbe verificato nel caso di specie in cui il giudice di cognizione, tratto in errore dalla decisone di questa corte, lo avrebbe condannato per il reato consumato di spaccio di stupefacenti.
3. La dedotta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Deve preliminarmente precisarsi che lo scopo dell'art. 625 bis c.p.p. è quello di rimuovere quelle situazioni di fatto che, pur essendo sostanzialmente ingiuste, in quanto trovano la loro origine in un errore di percezione del giudice di cassazione, non possono ciò malgrado essere modificate perché la decisione è divenuta irrevocabile e non ricorre alcuna delle ipotesi di revocazione. È evidente che una situazione di tale genere non ricorre nel caso di giudizio incidentale de libertate. Si tratta, infatti, di decisioni emesse allo stato degli atti, suscettibili di essere modificate per la sopravvenienza di nuovi elementi favorevoli o sfavorevoli all'indagato; che non sono in alcun modo idonee ad incidere sulla decisione in ordine alla responsabilità dell'imputato, in quanto non condizionano in alcun modo la decisione del giudice merito, che in ogni caso prevale su quella emessa nel procedimento incidentale, che, anzi, è suscettibile di essere modifica o resa inefficace proprio in conseguenza della pronunzia del giudice del processo principale (cfr. art. 300 c.p.p.). Trattandosi, pertanto, di situazioni completamente diverse, è evidente che nella specie non può ritenersi violato l'art. 3 Cost. invocato dal ricorrente.
Va rilevato, peraltro, proprio con riferimento al caso in esame, che nessun "irrimediabile" pregiudizio è derivato al ricorrente dall'errore in cui, a suo avviso, sarebbe incorsa questa corte, avendo la possibilità di riproporre la questione relativa alla qualificazione del fatto come delitto consumato o tentato, sia davanti al tribunale ordinario, sia davanti alla corte d'appello, sia, infine, davanti a questa corte con i conseguenti eventuali effetti sulla durata della custodia cautelare nell'ipotesi in cui la sua prospettazione fosse accolta.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
4. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ricorrendo i presupposti indicati dalla corte costituzionale con la sentenza 13 giugno 2000, n. 186, anche al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende che si ritiene di determinare in curo cinquecento.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso straordinario e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2002