Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2012, n. 161
CASS
Sentenza 27 novembre 2012

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È inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata presso un ufficio giudiziario incompetente, pervenuta successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 408 cod. proc. pen. e dopo l'emissione del decreto di archiviazione. (Nella specie la Corte, pur confermando il carattere ordinatorio del termine per la proposizione dell'opposizione, ha escluso l'applicabilità dell'art. 582 cod. proc. pen., non avendo quest'ultima natura di impugnazione).

Commentario1

  • 1Opposizione all'archiviazione, dove depositarla? (Cass. 42791/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 luglio 2020

    Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione può essere anche presso la segreteria del pubblico ministero. Cassazione Penale sezione V Sentenza 10 ottobre 2016, n. 42791 (19 settembre 2016) Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CATENA ROSSELLA RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva l'archiviazione, su conforme richiesta del pubblico ministero del 24/12/2014, del procedimento penale in premessa indicato, dando atto dell'assenza di opposizione da parte della persona offesa. 2. La persona offesa, M.R., a mezzo del difensore di fiducia Avv.to GL, ricorre ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2012, n. 161
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 161
Data del deposito : 27 novembre 2012

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