Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
È inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata presso un ufficio giudiziario incompetente, pervenuta successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 408 cod. proc. pen. e dopo l'emissione del decreto di archiviazione. (Nella specie la Corte, pur confermando il carattere ordinatorio del termine per la proposizione dell'opposizione, ha escluso l'applicabilità dell'art. 582 cod. proc. pen., non avendo quest'ultima natura di impugnazione).
Commentario • 1
- 1. Opposizione all'archiviazione, dove depositarla? (Cass. 42791/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 luglio 2020
Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione può essere anche presso la segreteria del pubblico ministero. Cassazione Penale sezione V Sentenza 10 ottobre 2016, n. 42791 (19 settembre 2016) Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CATENA ROSSELLA RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva l'archiviazione, su conforme richiesta del pubblico ministero del 24/12/2014, del procedimento penale in premessa indicato, dando atto dell'assenza di opposizione da parte della persona offesa. 2. La persona offesa, M.R., a mezzo del difensore di fiducia Avv.to GL, ricorre ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2012, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI S. L. - Presidente - del 27/11/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2103
Dott. MANNA A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. R. M. - Consigliere - N. 24626/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PS GI;
avverso il decreto 2.5.11 del GIP del Tribunale di Parma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
lette le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del dott. Aldo Policastro, che ha chiesto l'annullamento del decreto. OSSERVA
1- con decreto del 2.5.11 il GIP del Tribunale di Parma disponeva de plano, nonostante la tempestiva opposizione del denunciante- querelante alla richiesta di archiviazione da parte del PM, l'archiviazione del procedimento nei confronti di AR LI instaurato a seguito di denuncia-querela proposta da GI PS per il reato di truffa.
Il PS ricorreva contro detto decreto lamentandone la nullità per violazione dell'art. 410 c.p.p., comma 3, per omessa fissazione dell'udienza camerale, ascrivibile al fatto che l'opposizione alla richiesta di archiviazione, pervenuta al PM il 29.4.11, era stata tardivamente trasmessa al GIP, che l'aveva ricevuta quando ormai aveva già provveduto - il 2.5.11 - ad emettere il decreto di archiviazione.
2 - Il ricorso è inammissibile.
Risulta che l'opposizione fu depositata il 20.4.11 non presso la Procura della Repubblica o il Tribunale di Parma, bensì presso il Tribunale di Roma, dal quale venne trasmessa alla Procura della Repubblica di Parma, dove pervenne il 29.4.11 e, infine, al Tribunale della stessa città, dove giunse il 12.5.11, cioè dopo che il GIP aveva emesso il decreto di archiviazione.
Orbene, se è vero che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., è illegittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, dichiari l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa per violazione del termine di dieci giorni di cui all'art 408 c.p.p., comma 3 termine da considerarsi ordinatorio e non perentorio (cfr.,
da ultimo, Cass. Sez. 2^ n. 33882 del 16.6.10, dep. 17.9.10), nondimeno nel caso di specie deve constatarsi che la richiesta è pervenuta al GIP dopo l'emanazione del decreto di archiviazione, senza che il GIP medesimo ne fosse stato reso edotto e senza che egli potesse, ovviamente, revocare il decreto ormai emesso. Invero, in tanto il GIP è obbligato a tenere conto dell'opposizione in quanto non abbia già, senza sua colpa, provveduto alì archiviazione. Nel caso in esame la tardiva presentazione dell'opposizione è ascrivibile alla condotta dell'odierno ricorrente, che l'ha depositata non presso il GIP competente, bensì presso il Tribunale di Roma, nonostante l'inapplicabilità - al deposito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione - del cpv. dell'art. 582 c.p.p., che consente alle parti private e ai loro difensori di depositare l'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice di pace o del tribunale del luogo in cui si trovano, ovvero presso un agente consolare all'estero. Ciò deriva dal rilievo che l'opposizione ex art. 410 c.p.p. non ha natura di impugnazione, essendo diretta non contro un provvedimento giurisdizionale, ma contro una richiesta presentata da organo non giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. 4^ n. 661 del 4.11.03, dep. 14.1.04; Cass. Sez. 6^ n. 38944 del 18.9.03, dep. 14.10.03; Cass. Sez. 5^ n. 1623 del 12.4.99, dep. 18.6.99), il che impedisce - a monte - l'applicazione dell'art. 582 cpv. c.p.p.. L'opposizione ex art. 410 c.p.p. costituisce, invece, peculiare forma di esercizio del contraddittorio, rientrante nella generale facoltà delle parti di presentare (v. art. 121 c.p.p., comma 1) memorie o richieste scritte "mediante deposito in cancelleria", vale a dire innanzi al giudice che procede.
È, quindi, onere dell'interessato presentare tempestivamente i propri scritti al giudice competente e non ad una qualunque autorità giudiziaria. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2013