Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3486 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
O L L 4 O 7 B ) 3 . E E C N E , N A 1 P O 9 I I 9 Z 1 IN NOME3486/02 D A - PUBBLICA ITAL LAN 1 R E 1 T - S C I 1 I 2 D N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE GMA) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14700/99 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron.8342 Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE - Consigliere Ud. 04/12/01 - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CI EF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VERBANIA 2/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PIETRO MURRU, difeso dall'avvocato GIOVANNI UGO CARTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RR CO, SA SPA;
intimati - avverso la sentenza n. 38/99 del Giudice di pace di SASSARI, emessa e depositata il 28/01/99 (R.G. 56/98); 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1849 udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio 1 LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 10-12-.
1.1998 ES NO, permesso che la propria autovettura Alfa 75 era stata urtata e danneggiata dall'autovettura NT condotta dal proprietario AZ FR ed assicurata dalla S.A. I. spa, ha convenuto dinanzi al giudice di pace di Sassari l'AZ e la SA per esserne risarcito. Con- tumace la SA, l'AZ ha resistito alla domanda. Con sentenza del 28.1.1999 il Giudice di pace ha rigettato la domanda sul rilievo che l'attore non aveva provato d'essere proprietario della vettura danneggiata. Ricor- re il ES con quattro motivi. Gli intimati AZ も e SA non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo, secondo e quarto motivo, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente 2697, 2043 C.C., 101 denunzia violazione degli artt. c.p.c. Lamenta, in particolare, che il Giudice di pace abbia escluso "la legittimazione dell'attore", addebi- tandogli di non aver provato d'essere proprietario dell'autovettura danneggiata, quantunque tale circo- 2 stanza fosse incontroversa e dovesse, comunque, consi- derarsi irrilevante ai fini della domanda di risarci- mento. La censura ammissibile, perché concerne i principi sull'onere della prova, che, avendo risalto processuale, devono essere applicati dal Giudice di pa- ce anche nei giudizi nei quali "ratione valoris" (come in quello di specie) la pronunzia, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., va emessa secondo equità. Al riguardo, non si ignora che con sentenza n. 717 del 18.1.2001 questa Corte ha ritenuto di natura non processuale la norma 2697 cod. civ. in tema di onere della prova, dell'art. ritiene di potere aderire a tale indirizzo, ma non si atteso che va considerato che la disciplina non solo pratica del "provare" assolutamente improntata al processo ed in funzione del processo, sol che si tenga presente che, come emerge senza equivoci dal dettato testuale dell'art.2697 cod. civ. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costi- tuiscono il fondamento", l'adferre et probare si pre- senta come un preciso “onere processuale delle parti, cui corrisponde il potere-dovere del giudice. La censu- ra è anche fondata, perché il Giudice di pace, contrav- venendo all'art. 2697 C.C., ha ritenuto che incombesse all'attore l'onere di provare il fatto incontroverso dell'essere egli proprietario della vettura danneggia- 3 ta. L'accoglimento dei motivi testè esaminati rende su- perfluo l'esame del terzo motivo (con cui il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace non abbia previamente prospettato alle parti il criterio di equi- tà che intendeva applicare), che appare assorbito. La impugnata sentenza va, dunque, cassata, con rin- vio ad altro giudice di pace di Sassari, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la impugnata sentenza e rin- via, anche per la liquidazione delle spese, ad altro giudice di pace di Sassari. Roma, 4.12.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Fiducia i IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria GI Gasoli oggi, I 1413.02 O L L 4 7 O .3 B IL CANCELLIERE C1 E ) N E E , GI Casoli 1 C N 9 IO A 9 1 P Z - I A 1 1 R D - T 1 IS E 2 IC G . E L R O 9 3 A V D E Q E T E N N E T. IS T R S A ( 4