Sentenza 8 aprile 2016
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice, senza attendere l'esito del dibattimento, dichiari inammissibile l'opposizione a decreto penale, ordinandone l'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2016, n. 23717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23717 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2016 |
Testo completo
23 7 17 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Pus Aldo Fiale - Presidente - Sent. n. sez. Vito Di Nicola CC - 8/4/2016 Angelo M. Socci R.G.N. 50785/2015 Giovanni Liberati Enrico Mengoni -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SH YM, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/5/2015 del Tribunale di Savona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, con trasmissione degli atti RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/5/2015, il Tribunale di Savona dichiara inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna proposta da YM SH, perché tardiva, con conseguente esecutività del medesimo provvedimento.
2. Propone ricorso per cassazione l'SH, a mezzo del proprio difensore, deducendo con unico motivo - la disparità di trattamento tra la procedura di - cui all'art. 8, 1. n. 20 novembre 1982, n. 890 e quella di cui all'art. 157, comma @ 8, cod. proc. pen., in tema di notificazioni: in particolare, mentre la prima farebbe decorrere gli effetti dell'invio della raccomandata dal ricevimento della stessa, l'altra li legherebbe alla sola spedizione, con evidente disparità di trattamento. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto notizia della raccomandata in esame soltanto il 14/1/2015, ed avrebbe quindi fatto affidamento sulla decorrenza dei termini per impugnare a muover dalla data medesima.
3. Con requisitoria scritta del 2/2/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza, con trasmissione degli atti. Premesso che l'SH avrebbe potuto impugnare il provvedimento soltanto con la sentenza, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., si osserva comunque che l'ordinanza in esame sarebbe abnorme;
il Giudice, infatti, avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen. soltanto con sentenza, al termine del dibattimento, non anche a - mezzo ordinanza, che infatti impedirebbe la possibilità di prosecuzione del processo ed un sindacato di legittimità sulla sua decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Preliminarmente, ritiene questa Corte non condivisibile l'assunto del Procuratore generale in forza del quale la declaratoria di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. sarebbe dovuta esser pronunciata dal - Giudice del dibattimento a mezzo sentenza, non già con ordinanza;
ed invero, la norma a mente della quale l'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2 (ovvero dal Giudice dell'impugnazione, nel caso di specie il G.i.p.), può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento - non specifica affatto che tale declaratoria debba avvenire con sentenza, al riguardo dovendosi piuttosto richiamare proprio il citato comma 2, che individua esplicitamente l'ordinanza quale provvedimento da emettere nel caso di specie. D'altronde, accedere alla tesi sostenuta dal Procuratore medesimo, come peraltro anche da questa Corte (Sez. 3, n. 27125 del 28/5/2008, Praticò, Rv. 240249) secondo la quale occorrerebbe comunque attendere l'esito del - dibattimento per dichiarare l'inammissibilità, qualora non già dichiarata dal Giudice dell'impugnazione comporterebbe una spendita di tempo e di mezzi - processuali priva di alcun concreto significato, differendo ad un momento incertus quando una pronuncia conclusiva del giudizio invero suscettibile di esser emessa subito, allo stato degli atti. Ancora, tale opzione differirebbe inutilmente la fase dell'eventuale impugnazione avverso questo provvedimento, da ritenersi per certo ammissibile con lo strumento del ricorso per cassazione;
con specifico 2 a : riguardo al caso di specie, infatti, ben può esser richiamata attesane l'eadem ratio e l'identità di presupposti la previsione di cui all'art. 461, comma 6, cod. - proc. pen., in tema di opposizione a decreto penale di condanna, a mente della quale "contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per cassazione". Il provvedimento impugnato, pertanto, non risulta abnorme, non ricorrendo alcuno dei presupposti che - ormai pacificamente - governano l'istituto. Osserva il Collegio, infatti, che una lunga e diffusa elaborazione giurisprudenziale ha condotto, negli ultimi due decenni, ad un sempre più definito inquadramento dogmatico della categoria dell'abnormità, intesa quale vizio che connota in radice un provvedimento, senza però identificarsi nella sua nullità o inesistenza giuridica. In particolare, le Sezioni unite di questa Corte, già nel 1997, hanno affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale si è ulteriormente precisato - può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094. Di seguito, ex plurimis, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/5/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 3, n. 3739 del 24/11/2000, Puppo, Rv. 218666). Quel che non è dato ravvisare nel caso di specie.
5. Ciò premesso, il ricorso risulta infondato. L'SH, infatti, contesta l'operatività della procedura di cui all'art. 8, I. 20 novembre 1982, n. 890, sebbene la stessa si sia regolarmente perfezionata, come riconosciuto dal Tribunale di Savona: ed invero - come verificato anche da questo Collegio, attesa la natura della doglianza - espletate le procedure di cui al comma 2 del citato art. 8 (deposito del piego presso l'ufficio postale;
affissione dell'avviso alla porta di ingresso dell'abitazione; spedizione di raccomandata), sono inutilmente decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, avvenuta il 30/12/2014. Con l'effetto che la notifica deve ritenersi perfezionata - quanto al ricorrente alla data del 9/1/2015, con conseguente spirare del termine per proporre opposizione ex art. 461 cod. proc. pen. al 24/1/2015; a fronte, invece, di un'impugnazione avanzata il 29/1/2015, quindi tardivamente, come affermato con l'ordinanza impugnata. Né, peraltro, possono valere come 3 doglianze a questo provvedimento le ulteriori considerazioni contenute nel gravame circa la data del 14/1/2015, quale giorno in cui l'SH avrebbe avuto effettiva conoscenza del decreto penale, trattandosi di elemento di mero fatto insuscettibile di esser portato all'attenzione di questa Corte;
al pari, ancora, degli argomenti relativi al rapporto tra la procedura così delineata e quella di cui all'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., che collega gli effetti della notificazione della raccomandata inviata all'imputato (non rinvenuto presso la casa di abitazione, in difetto di altre persone capaci a riceverlo) al ricevimento della stessa, non anche alla sua spedizione, sì da determinare «una disparità di trattamento tra cittadini destinatari di un decreto penale». Quel che, all'evidenza, non costituisce affatto una censura all'ordinanza qui in esame, fondata sulla corretta applicazione della disciplina vigente.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico MengoniSuper Aldo Fiale елоfale DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8 GIU 2016 IL CANCELL PRE Marani - 4