Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento dichiari "in limine" inammissibile l'opposizione a decreto penale e ordini la restituzione degli atti al G.i.p., dovendo l'inammissibilità di cui all'art. 591 cod. proc. pen. essere dichiarata con sentenza pronunciata al termine del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2008, n. 27125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27125 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Trasmissione att
SENTENZA N..661 Camera di consiglio del 28 maggio 2008 REG. GENERALE n. 43285/2007 2 7 125 /08 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Ernesto Lupo Presidente
Consigliere 2. Dott. Aldo Fiale
Consigliere 3. Dott. Amedeo Franco (est.)
4. Dott.ssa Maria Silvia Sensini Consigliere
Consigliere 5. Avv. Santi Gazzara ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AT ON, nato a Praia a [...] il [...]; avverso l'ordinanza emessa il 26 ottobre 2007 dal giudice del tribunale di
Paola, sezione distaccata di Scalea;
udita nella udienza in camera di consiglio del 28 maggio 2008 la rela- zione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Svolgimento del processo Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola il 7 ottobre
2000 emise decreto penale di condanna nei confronti di AT ON per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., compiuto nella qualità di sindaco del comu- ne di Praia a mare all'epoca rivestita. Il decreto fu notificato il 4 novembre 2000.
Con raccomandata del 20 novembre 2000 pervenuta il 24 novembre 2000,
l'imputato propose opposizione. Il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 30 novembre 2000, dichiarò inammissibile l'opposizione perché tardiva e dichiarò esecutivo il decreto opposto.
Il difensore dell'imputato, con istanza al gip del 24 gennaio 2001, chiese la revoca di detta ordinanza assumendo che l'opposizione era tempestiva.
Il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 2 febbraio 2001, rilevato che effettivamente l'opposizione era tempestiva perché il 19 novembre 2000 era giorno festivo e che la precedente ordinanza era frutto di un mero erro- re materiale, revocò l'ordinanza del 30 novembre 2000 e dispose il giudizio di opposizione. Il giudice del dibattimento, dopo oltre sei anni e mezzo, con ordinanza del 26 ottobre 2007, rilevò che sia il provvedimento del giudice per le indagini pre- liminari di revoca della precedente ordinanza di inammissibilità dell'opposizione al decreto penale sia quello di contestuale rinvio a giudizio e-
Abm
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito del- l'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manife- stazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipo- tesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. V, 11 febbraio 1994, n. 182, Marino, m. 197091; Sez. V, 14 giugno 2007 n. 28548, Mitrano, m.
237568).
In particolare, la regressione di un procedimento penale in una fase ante- riore è cosa che può verificarsi soltanto nei casi consentiti dalla legge e, quindi, quando un provvedimento disponga una regressione al di fuori di tali casi de- termina una distorsione del procedimento rispetto alla normale e naturale se- quenza procedimentale e deve dunque qualificarsi come abnorme perché finisce per provocare delle superflue stasi processuali nonché una oggettiva lesione al principio della ragionevole durata del processo, oggi di rango costituzionale. E' quanto è successo nel caso in esame nel quale il provvedimento impugnato non solo per la sua singolarità non è inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale ed è stato emesso al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, ma ha anche provocato una indebita regressione del pro- cedimento dinanzi al giudice per le indagini preliminari dopo oltre sette anni e mezzo dal decreto che aveva disposto il giudizio, nonché una situazione di stal- lo processuale non essendo allo stato concesso all'imputato altro rimedio per contestare la sostanziale dichiarazione di inammissibilità della opposizione al decreto penale.
Sia il ricorrente sia in parte anche il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta hanno sostenuto che nella specie non era in realtà ravvisabile una nullità dei precedenti provvedimenti del giudice per le indagini preliminari ed in particolare che non era ravvisabile una nullità del decreto che disponeva il giudizio, la cui nullità non potrebbe derivare da un «vizio genetico prodottosi nel corso della fase precedente».
Rileva il Collegio che non è necessario esaminare il fondamento di queste censure perché l'abnormità dell'ordinanza impugnata prescinde dall'eventuale fondamento delle stesse. Per la stessa ragione è irrilevante stabilire in questa șe-
A -3- de se l'istanza al gip del 24 gennaio 2001 avrebbe eventualmente dovuto, anche ex post, essere qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Ed invero, il giudice dell'opposizione a decreto penale ha certamente il po- tere di dichiarare, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., l'eventuale inammissibilità della opposizione. Tuttavia ciò deve fare con sentenza pronun- ciata a termine del dibattimento, mentre non può - come nella specie - perveni- re a questo medesimo risultato pratico attraverso una ordinanza che dichiari la invalidità del decreto di citazione a giudizio, la quale ha l'effetto di far regredire il procedimento e di impedire la possibilità di prosecuzione del processo ed un sindacato di legittimità sulla sua decisione.
Il giudice del dibattimento, quindi, può eventualmente dichiarare che l'opposizione è inammissibile, ma ciò può fare solo con la sentenza conclusiva del giudizio, in quanto tale impugnabile. L'ordinanza impugnata è pertanto abnorme e va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice a quo per la prosecuzione del giudi- zio.
Il giudice dovrà quindi nuovamente giudicare sulla opposizione al decreto penale e decidere sulla stessa a seguito del dibattimento, anche sotto il profilo della ammissibilità, e potrà eventualmente dichiararne l'inammissibilità con la sentenza conclusiva, contro la quale l'interessato avrà la possibilità di proporre impugnazione.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rimette gli atti al tribunale di Paola.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 2008.
L'estensore
Il Presidente ender from Erasto capo
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
it 4 AUG 2008 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 CANCELLIER (Pablo Mensurati)