Sentenza 19 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2004, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO LM, domiciliata in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ATTILIO CODISPOTI con Studio in 70031 ANDRIA (BA) VIA XX SETTEMBRE 23, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
METRONOTTE PUGLIESE ISTITUTO DI VIGILANZA SRL, con sede in Bari, in persona dell'Amministratore Unico Sig. TR Trivisano, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il Cav. LUIGI GARDIN, difesa dall'avvocato DONATO GARGANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 894/00 del Giudice di pace di BARI, emessa il 27/03/00 e depositata il 31/03/00 (R.G. 6271/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Donato GARGANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 22.5.1998 il Giudice di pace di Bari ingiungeva a CI MA di pagare in favore della istante ON PU srl la somma di L. 1.130.500, oltre interessi e spese, dovuta quale corrispettivo per il servizio di vigilanza prestato dalla ON dal gennaio 1994 al luglio 1995.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la CI, la quale eccepiva, innanzitutto, l'incompetenza per territorio del giudice adito, competente essendo, a suo dire, il Giudice di pace di Andria;
disconosceva, poi, l'autografia delle firme e sigle portate dalla "copia di servizio" prodotta dall'opposta; contestava, infine, il credito vantato da quest'ultima.
La ME PU resisteva all'opposizione. Con sentenza emessa il 27.3.2000 l'opposizione veniva rigettata dal Giudice di pace di Bari.
Per la cassazione della sentenza CI MA ha proposto ricorso con quattro mezzi di censura, cui resiste l'Istituto di vigilanza "ON PU" srl con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prioritario, per la sua antecedenza logica, è l'esame del secondo motivo col quale la ricorrente si duole, innanzitutto, per essere stata disattesa la propria eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace adito e deduce, poi, nel merito l'assoluta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il motivo non è fondato.
Risulta dal ricorso che CI MA ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo "eccependo l'incompetenza per territorio del magistrato adito", per cui, trattandosi di generica eccezione, ne' del resto indicando la ricorrente di aver contestato la competenza del Giudice di pace di Bari adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti di cui agli artt. 18 e 20, la cui scelta spetta all'attore, la competenza restava e resta radicata presso il giudice adito.
Nel merito, inoltre, è da escludere qualsiasi vizio di inesistenza o apparenza o contraddittorietà insanabile - soli vizi motivazionali che rilevano nel giudizio secondo equità, proprio del giudice di pace - della motivazione, avendo il giudice a quo sufficientemente e logicamente dato conto del suo convincimento e ritenuto esistente tra le parti il rapporto contrattuale di vigilanza.
Ha egli osservato, infatti, che la CI, pur disconoscendo le sottoscrizioni della commissione di servizio prodotta dalla ON PU, ha peraltro affermato che tra le parti era intervenuto un accordo verbale di vigilanza a partire dall'1.1.1993 e che aveva inviato disdetta nel settembre 1993, così riconoscendo - secondo l'incensurabile giudizio dello stesso giudice - l'esistenza del rapporto contrattuale in questione, della cui durata è stata fornita prova dall'Istituto di vigilanza.
La diversa valutazione opposta dall'odierna ricorrente involge, pertanto, l'apprezzamento così compiuto dal giudice di merito, risolvendosi nella pretesa ad un riesame delle risultanze di causa, inammissibile in sede di legittimità.
Nel primo motivo, a sua volta, la ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 320 comma 3^ c.p.c., deduce al nullità della sentenza (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) lamentando che il Giudice di pace abbia erroneamente ammesso - con ordinanza del 18.5.1999 - "ulteriori mezzi istruttori formulati dalla convenuta ON PU, per la prima volta, con le note conclusive depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.3.1999", "saltando ogni sistema di preclusione". Tale motivo è inammissibile.
Posto che le nullità concernenti l'ammissione delle prove costituiscono nullità relative, rilevasi che nel giudizio di merito - come si evince dall'esame diretto degli atti, compiuto in ragione del tipo di vizio denunciando (error in procedendo)- l'attuale ricorrente contestò l'ammissione dei mezzi istruttori in punto di loro rilevanza, e non - come viene dedotto in questa sede - per essere stati formulati "per la prima volta" con le note conclusive, sicché resta preclusa la nuova diversa deduzione e, quindi, sanata la nullità relativa concernente l'avvenuta ammissione di dette prove.
Nel terzo motivo, impostato sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., si deduce che "se il contratto scritto posto a fondamento della decisione del Giudice di pace di Bari è "altro e diverso" da quello disconosciuto, nel risulterebbe violata anche la norma di cui all'art. 112 c.p.c. in quanto la ON PU srl non ha mai sostenuto che con la CI MA fosse intervenuto un altro contratto scritto diverso dalla commissione di servizio allegata al ricorso per decreto ingiuntivo".
Il motivo è da disattendere, giacché, oltre che generico, si basa su un mero presupposto ipotetico;
dell'esistenza del contratto e della qualificazione giuridica dello stesso si è, poi, detto innanzi.
Nel quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 132 n. 3 c.p.c. per omessa trascrizione delle conclusioni con conseguente mancata pronuncia sulle stesse conclusioni non trascritte, nonché omessa motivazione in punto di confutazione delle risultanze delle deposizioni testimoniali di parte opposta.
Anche tale motivo va disatteso, da un lato avendo il giudice a quo tenuto conto, come palesemente si desume dal contenuto della sentenza, delle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione (riprodotte nel ricorso, mentre altrettanto non risulta fatto delle conclusioni "formulate in corso di causa" e poi rassegnate) e dall'altro sostanziandosi il motivo in una. inammissibile censura di merito.
Il ricorso va quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 550/00, di cui euro 450/00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004