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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16300/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LABIS EMANUELE elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 51 10121 TORINO presso il difensore avv. LABIS EMANUELE
ATTORE contro
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Come da conclusioni precisate all'udienza del 28/1/2025
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito civile in TORINO, il 05/02/2000 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
Atto N. 86 parte 2 serie C - anno 2016). pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nata una figlia oramai maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, poiché studentessa universitaria.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 4940/2023 pubbl. il 01/12/2023 emessa dal Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato il 21/9/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
All'udienza del 28/1/2025 compariva solo la parte ricorrente la quale precisava le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Si ritiene, infine, di accogliere quanto domandato in punto economico, posto che la richiesta è la conferma di quanto deciso in sede di separazione e l'importo è proporzionato alle esigenze di una ragazza maggiorenne che studia con profitto all'Università.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e iscrizione i cui estremi sono precisati in
[...] Controparte_1 narrativa.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone che il sig. versi a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00, annualmente aggiornata
[...] secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese pagina 2 di 3 straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
Nulla in punto spese.
Torino, 26/9/2025.
Il Presidente Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice rel. - est. Dott. Serafina Aceto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16300/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LABIS EMANUELE elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 51 10121 TORINO presso il difensore avv. LABIS EMANUELE
ATTORE contro
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Come da conclusioni precisate all'udienza del 28/1/2025
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito civile in TORINO, il 05/02/2000 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
Atto N. 86 parte 2 serie C - anno 2016). pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nata una figlia oramai maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, poiché studentessa universitaria.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 4940/2023 pubbl. il 01/12/2023 emessa dal Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato il 21/9/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
All'udienza del 28/1/2025 compariva solo la parte ricorrente la quale precisava le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Si ritiene, infine, di accogliere quanto domandato in punto economico, posto che la richiesta è la conferma di quanto deciso in sede di separazione e l'importo è proporzionato alle esigenze di una ragazza maggiorenne che studia con profitto all'Università.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e iscrizione i cui estremi sono precisati in
[...] Controparte_1 narrativa.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone che il sig. versi a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00, annualmente aggiornata
[...] secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese pagina 2 di 3 straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
Nulla in punto spese.
Torino, 26/9/2025.
Il Presidente Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice rel. - est. Dott. Serafina Aceto
pagina 3 di 3