Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2010, n. 41518
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Sentenza 22 ottobre 2010

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La circostanza attenuante della riparazione del danno non è applicabile al reato edilizio quando la demolizione del manufatto abusivo sia posta in essere a seguito dell'accertamento della violazione ed a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'illecito, sia perché manca il necessario requisito soggettivo della spontaneità del ravvedimento, sia perché nel periodo di mantenimento ed utilizzazione dell'opera, e prima dell'elisione od attenuazione delle conseguenze del reato, la condotta illecita posta in essere dal reo ha realizzato appieno la propria offensività.

Occorre il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di recinzione di un fondo agricolo che modifichi l'assetto urbanistico del territorio per struttura ed estensione, senza che la presenza all'interno del fondo di un edificio adibito ad abitazione possa farlo ritenere pertinenza di quest'ultimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2010, n. 41518
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41518
    Data del deposito : 22 ottobre 2010

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