Sentenza 24 marzo 2010
Massime • 2
La demolizione dell'opera abusivamente eseguita non produce l'effetto estintivo del reato urbanistico, a differenza di quanto previsto dalla normativa a tutela del paesaggio.
Il nulla osta paesaggistico, rilasciato successivamente all'esecuzione dei lavori abusivi in zona vincolata, non produce alcun effetto estintivo del corrispondente reato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale effetto estintivo consegue solo nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 181, comma primo - quinquies, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2010, n. 17535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17535 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/03/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 617
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 38003/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Antonaci Cosimo Luigi, difensore di fiducia di NA IL, n. a Lecce il 9.1.1935;
avverso la sentenza in data 15.1.2009 della Corte di Appello di Lecce, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, in data 19.5.2008;
venne condannato alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) e c), e D.Lgs. n.42 del 2004, art. 181;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia di colpevolezza di NA IL in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) e c), e D.Lgs. n. 42 del 2004. art. 181, a lui ascritto per avere eseguito alcuni interventi edilizi, in parte destinati alla realizzazione di un servizio igienico delle dimensioni di 7,00 metri utili, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il permesso di costruire e senza l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto la insussistenza del reato e, comunque, la estinzione dello stesso per effetto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativamente al servizio igienico, in quanto conforme all'art. 30 delle NTA del P.R.G., previa esecuzione della demolizione di quanto non sanato, nonché il rilascio del parere favorevole della Soprintendenza.
La Corte territoriale ha osservato, in sintesi, che la eseguita demolizione delle opere non sanabili non determina l'estinzione del reato edilizio, così come il rilascio del permesso di costruire in sanatoria limitato ad alcuni manufatti abusivi;
che anche il parere della Soprintendenza, peraltro limitato alle opere sanabili, non produce l'effetto estintivo del corrispondente reato. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione del reato. Si osserva che il reato di cui al D.P.R. n.380 del 2001, art. 44, lett. b) e c) si prescrive ai sensi dell'art.157 c.p., nella formulazione previgente, in tre anni e che tale termine, pur tenendosi conto della sospensione del suo decorso dal 22.3.2007 a 15.10.2007, è scaduto l'11 marzo 2009, prima del deposito della sentenza impugnata, sicché il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione ed errata applicazione di legge. In primo luogo si osserva che il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies, introdotto dalla L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 36, prevede che la rimessione in pristino delle aree e degli immobili soggetti a vincoli, prima che venga disposta dall'autorità amministrativa o, comunque, prima della sentenza di condanna, determina l'estinzione del reato per la violazione paesaggistica. Si deduce, quindi, che nel caso in esame la demolizione delle opere non sanabili è stata accertata dal competente Ufficio comunale, prima del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, sicché deve essere dichiarata la estinzione del reato ai sensi della disposizione citata. Nel prosieguo del motivo di gravame si contesta l'affermazione della sentenza impugnata ed in particolare di quella di primo grado, secondo la quale il rilascio del permesso di costruire in sanatoria non risponde al requisito della doppia conformità richiesto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36. Si deduce che la conformità del manufatto oggetto del permesso di costruire alle norme urbanistiche è attestata dallo stesso provvedimento dell'ente locale in cui si afferma che il servizio igienico assentito è conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 30 delle NTA del PRG vigente. Nel prosieguo del motivo di gravame si contesta l'affermazione della sentenza di primo grado secondo la quale le opere realizzate avrebbero determinato un aumento del carico urbanistico, facendosi rilevare che tale affermazione contrasta con la sanatoria ottenuta. Si sostiene inoltre che la costruzione era assentibile o sanabile fin dall'origine, in quanto l'art. 30 delle NTA prevede espressamente la possibilità di realizzare servizi igienici negli immobili che ne sono privi e che dagli elaborati tecnici risulta chiaramente che l'edificio in questione non ne era provvisto;
che l'ufficio tecnico comunale nel 2006 ha negato immotivatamente il rilascio del permesso di costruire, fondando il diniego sull'assunto errato che l'altezza del fabbricato risultava difforme dalle prescrizioni delle NTA per quanto attiene all'altezza degli edifici adiacenti;
che tale affermazione risulta frutto della confusione tra la nozione di edifici adiacenti, indicati nelle NTA, e quella di edifici prossimi considerata nel diniego dell'ufficio tecnico, diniego contrastante anche con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza.
Con memoria difensiva il ricorrente ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni di cui ai motivi di ricorso esposti.
Il primo motivo di gravame è manifestamente infondato. Il ricorrente, nell'effettuare il calcolo del termine di prescrizione, non tiene conto dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 c.p., sicché il termine risulta in effetti di anni quattro e mesi sei;
termine che verrà a maturare il 12.9.2010, tenuto conto della sospensione per il periodo dal 22.3.2007 al 14.10.2007 per complessivi mesi sei e giorni 23. Gli ulteriori motivi di gravame sono infondati.
Le censure del ricorrente muovono sostanzialmente dalla mancata distinzione tra il reato avente ad oggetto la violazione urbanistica (esecuzione dei lavori senza il permesso di costruire ex D.P.R. n.380 del 2001, art. 44 lett. b) e c) ed il reato avente ad oggetto la violazione paesaggistica (esecuzione dei lavori senza il nulla osta della Soprintendenza ex D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 in relazione Al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c). Tali reati sono unificati dal vincolo della continuazione, ma devono essere esaminati distintamente in relazione alla operatività delle cause estintive previste dalle norme che regolano le rispettive fattispecie penali.
Orbene, è esatto quanto affermato dal ricorrente, con riferimento alla violazione paesaggistica, circa la operatività della causa estintiva del reato prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies, quale conseguenza della demolizione delle opere realizzate abusivamente.
Tale demolizione, però, non ha riguardato certamente il manufatto oggetto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria e del nulla osta della Soprintendenza che ha preceduto tale provvedimento. Pertanto, proprio con riferimento all'immobile oggetto di sanatoria e che non è stato demolito, la sentenza impugnata ha esattamente osservato che il nulla osta rilasciato successivamente alla esecuzione dei lavori abusivi non produce l'effetto estintivo del corrispondente reato (cfr sez. 3, 17.1.2003 n. 2109, Caruso, RV 223256), mentre neppure trova applicazione il disposto di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies. Con riferimento al reato urbanistico la sentenza impugnata ha altresì correttamente affermato che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, che abbia ad oggetto solo una parte delle opere realizzate abusivamente ovvero subordinato alla esecuzione di interventi, non determina l'effetto estintivo del corrispondente reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45, non sussistendo il requisito della doppia conformità che deve riguardare l'attività edilizia abusiva nel suo complesso (sez. 3, 200400291, P.M. in proc. Fammiano, RV 226871).
Nè, peraltro, l'effetto estintivo, in materia urbanistica, ed a differenza di quanto previsto dalla normativa paesaggistica, consegue alla demolizione delle opere abusive (cfr. sez. 3, 19.6.1998 n. 10199, Sanfilippo, RV 211861). Nel resto le deduzioni del ricorrente circa la assentibilità fin dall'origine dei lavori si riferiscono sempre al solo servizio igienico.
Peraltro, tali deduzioni sono meramente assertive ed implicano valutazioni di merito non suscettibili di esame in sede di legittimità.
Le stesse sono, altresì, inconferenti, non essendo esclusa la sussistenza dei reati dall'eventuale illegittimità del diniego degli atti autorizzatori.
Correttamente, infine, in considerazione delle eseguite demolizioni e del permesso in sanatoria, non sono stati emessi l'ordine di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 24 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010