Sentenza 14 maggio 2008
Massime • 1
In materia edilizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l'area impegnata, come tale qualificabile intervento di nuova costruzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2008, n. 35898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35898 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/05/2008
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 118
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 42316/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. SO SI, nato a [...] il [...];
2. SA NA, nata a [...] l'[...];
avverso la sentenza 21.6.2006 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Uditele richieste del Pubblico Ministero, in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 21.6.2006, confermava la sentenza 15.3.2005 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Sorrento, che aveva affermato la responsabilità penale di SO SI e SA NA in ordine ai reati di cui: - alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere realizzato, in concorso tra loro, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza del prescritto permesso di costruire, un muro di contenimento, avente lunghezza di circa mt. 10 con predisposizione di un prolungamento per circa mt. 13, ed altezza media di mt. 1,60, nonché un fabbricato ad unica elevazione fuori terra, su una superficie di circa mq. 80 - acc. in Sant'Agnello, il 18.6.2001 e l'8.1.2002);
- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, (per avere realizzato i manufatti anzidetti in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., aveva condannato ciascuno alla pena complessiva di mesi quattro di arresto ed Euro 13.000,00, di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato luoghi e concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale subordinato all'effettiva esecuzione degli ordini medesimi.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, i quali hanno eccepito:
- la irrilevanza penale delle opere realizzate;
- la prescrizione dei reati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. Manifestamente infondata è la prima doglianza, poiché sono lavori di "nuova costruzione", per i quali occorre il permesso di costruire - ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e1), - tutti quelli di realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ivi compresi i muri di contenimento, che comunque trasformano durevolmente l'area impegnata. Dalla pronunzia di condanna, invece, è rimasta esclusa la contestata pavimentazione di un viale interpoderale.
2. I reati non erano prescritti allorquando è intervenuta la pronuncia della sentenza impugnata, in quanto nel corso dei giudizi di merito non è stato dimostrato che le opere abusive siano state ultimate in epoca antecedente alla data ultima di accertamento. Il reato di costruzione edilizia senza concessione, infatti, ha natura permanente e la permanenza cessa con il totale esaurimento dell'attività illecita, cioè o con la totale sospensione dei lavori, sia essa volontaria (da provare rigorosamente) o dovuta a provvedimento autoritativo, ovvero con l'ultimazione dell'opera nel suo complesso, compresi i lavori di rifinitura interni ed esterni (intonaci, infissi, tinteggiatura, impianti idrici, elettrici e di riscaldamento, etc.).
Nella fattispecie in esame i lavori non erano ultimati nel senso anzidetto all'epoca dell'eseguito sequestro (8.1.2002), sicché la scadenza del termine ultimo di prescrizione (di anni 4 e mesi 6, ex art. 157 c.p., e art. 160 c.p., u.c..) deve ritenersi fissato all'8.7.2006.
La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati venuta a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi Cass. Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art.616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonché,
per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno di essi al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2008