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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GL AN, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1094/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230005388641 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.4.24 Ricorrente_1 impugnava la Cartella di pagamento n. 290230005388641 notifcata il 15.01.2024 – tassa automobilistica anno 2020 per € 188,13 eccependo la mancata notifica dell'avviso prodromico ed in ogni caso la decadenza e prescrizione triennale ritenuta la mancanza di atti interruttivi intermedi .
Chiedeva, pertanto, previa sospensione della esecutività dell'atto, l'annullamento dell'atto opposto. Si costituiva per controparte l'AdER eccependo la regolarità del proprio operato atteso che il ruolo era stato consegnato nel 2023 e la corretta motivazione della cartella.
Rigettata l'istanza di sospensione, all'udienza del 7.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice fondata l'eccezione di parte ricorrente circa l'avvenuta prescrizione del tributo, atteso che, a fronte del mancato pagamento della tassa auto anno 2020, la cartella esattoriale è stata notificata in data 15.1.2024 e quindi oltre il triennio previsto, senza che vi siano stati atti interruttivi intermedi né provata dalla resistente la spedizione della cartella nei termini
Nessun rilievo può essere data alla eccezione dell'AdER circa la data di consegna del ruolo nel 2023 né fondata l'eccezione di sospensione dei termini per CO 19 .
Ritenuta quindi la fondatezza della eccezione proposta, in accoglimento del ricorso va annullata la cartella opposta.
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla la cartella opposta .
Condanna parte resistente ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 180,00 oltre accessori e
CUT .
Siracusa, 7.11.2025
IL GIUDICE
dott. Adriana Puglisi
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GL AN, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1094/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230005388641 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.4.24 Ricorrente_1 impugnava la Cartella di pagamento n. 290230005388641 notifcata il 15.01.2024 – tassa automobilistica anno 2020 per € 188,13 eccependo la mancata notifica dell'avviso prodromico ed in ogni caso la decadenza e prescrizione triennale ritenuta la mancanza di atti interruttivi intermedi .
Chiedeva, pertanto, previa sospensione della esecutività dell'atto, l'annullamento dell'atto opposto. Si costituiva per controparte l'AdER eccependo la regolarità del proprio operato atteso che il ruolo era stato consegnato nel 2023 e la corretta motivazione della cartella.
Rigettata l'istanza di sospensione, all'udienza del 7.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice fondata l'eccezione di parte ricorrente circa l'avvenuta prescrizione del tributo, atteso che, a fronte del mancato pagamento della tassa auto anno 2020, la cartella esattoriale è stata notificata in data 15.1.2024 e quindi oltre il triennio previsto, senza che vi siano stati atti interruttivi intermedi né provata dalla resistente la spedizione della cartella nei termini
Nessun rilievo può essere data alla eccezione dell'AdER circa la data di consegna del ruolo nel 2023 né fondata l'eccezione di sospensione dei termini per CO 19 .
Ritenuta quindi la fondatezza della eccezione proposta, in accoglimento del ricorso va annullata la cartella opposta.
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla la cartella opposta .
Condanna parte resistente ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 180,00 oltre accessori e
CUT .
Siracusa, 7.11.2025
IL GIUDICE
dott. Adriana Puglisi