Sentenza 10 settembre 2019
Massime • 1
È inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal pubblico ministero e depositata nella segreteria del proprio ufficio, anziché nella cancelleria del giudice "a quo", alla quale sia trasmessa a termine spirato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che è testualmente riservato, ai sensi dell'art. 582, comma 2 cod. proc. pen, alle sole parti private e ai difensori la facoltà di presentare l'impugnazione presso la cancelleria del tribunale o dell'ufficio del giudice di pace ove si trovano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/09/2019, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2019 |
Testo completo
01 552-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da -- Presidente - Sent. n. 2609/2019 sez. 5 Stefano PALLA PU 10/09/2019 Carlo ZAZA R.G.N. 21317/2019 Antonio SETTEMBRE Paolo MICHELI Barbara CALASELICE -rel- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT AB nato a [...] il [...] Parte civile nel procedimento a carico di : OL MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2017 del Tribunale di Lagonegro in funzione di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, F. Lignola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. A. La Maida, sostituito dall'avv. E. Di Bisceglie, che ha concluso per la parte civile ricorrente, chiedendo l'accoglimento del ricorso depositando conclusioni e nota spese. Nessuno è comparso per l'imputato. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lagonegro in funzione di appello, ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice di pace di Sala Consilina, in data 24 aprile 2015, nei confronti di IC ER, con la quale il predetto veniva assolto perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 612 cod. pen., commesso nei confronti della parte lesa IO OL, odierno ricorrente, dichiarando inammissibile l'appello proposto a fini penali dalla Procura generale, nonché rigettando agli effetti civili, quello della parte civile.
2. Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la parte civile, per il tramite del difensore di fiducia, procuratore speciale, deducendo, nei motivi di seguito riassunti, quattro vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. Si assume che la testimonianza della parte civile era confortata dai tabulati telefonici e dalle stesse prove a discarico, tutte fonti convergenti nel senso dell'esistenza della telefonata infuocata, intercorsa tra le parti per motivi economici. Peraltro si deduce che la deposizione della parte offesa non necessita di riscontri, trattandosi di mera testimonianza pur a fronte della costituzione di parte civile.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., 111 Cost. e vizio di motivazione. Si sostiene che le prove a discarico (testimonianza di moglie e fratello di ER) avrebbero, comunque, confermato non solo la telefonata del 11 febbraio 2008, ma anche il contenuto della stessa, confortando anche la descritta esistenza di motivi di forte risentimento tra le parti, dovuti al preteso mancato pagamento di lavori. Si rileva che il rilievo, prospettato al Tribunale, sarebbe stato del tutto trascurato dal giudice di secondo grado. Si fa riferimento ad una prima telefonata tra le parti, di contenuto non significativo, intervenuta a Natale 2007, poi seguita dalla telefonata del febbraio 2008, dai toni minacciosi.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.,111 Cost. e vizio di motivazione, anche in relazione a travisamento della prova. Si contesta come inattendibile la ricostruzione del Tribunale che indica come presente alla telefonata incriminata la moglie del ER, mentre alla prima viene indicato presente il fratello del predetto. 2 2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza di norme dettate a pena di nullità, inutilizzabilità e decadenza, vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Si contesta la rilevata tardività della impugnazione della parte pubblica che, in quanto incidentale, quindi proposta nei termini, si sarebbe dovuta convertire in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. Si contesta la pronunciata condanna alle spese, che segue alla soccombenza in giudizi proposti ai soli effetti civili e che, invece, nella specie, non poteva seguire per la presenza della impugnazione proposta dalla parte pubblica che, dunque, avrebbe comunque previsto la partecipazione della parte civile anche se non appellante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Il giudizio devoluto, circa la sussistenza di riscontri al narrato della parte lesa, è integralmente versato in fatto e, comunque, confuta la valutazione di intrinseca inattendibilità della parte civile che il giudice di secondo grado fonda, con motivazione non manifestamente illogica, sulla sussistenza di un interesse economico, stante il descritto rapporto di debito-credito tra le parti che, dunque, non attiene alla mera intervenuta costituzione di parte civile. Si osserva, invero, che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. 3 2.2. Il secondo motivo devolve una censura inammissibile in sede di legittimità. Si tratta di critica già devoluta con il gravame, alla quale il Tribunale ha risposto con motivazione, nel suo complesso, adeguata e non manifestamente illogica, facendo riferimento alla carenza di prova del contenuto minaccioso della telefonata intervenuta tra le parti, non negata nemmeno dall'imputato nella sua versione difensiva.
2.3. Il terzo motivo è generico e non si confronta, specificamente, con la motivazione del provvedimento impugnato che offre una completa ricostruzione delle telefonate svolte dall'imputato, nonché delle dichiarazioni rese da moglie (presente ad una conversazione telefonica) e fratello dell'imputato (presente ad entrambe le telefonate descritte); né si specifica, puntualmente, per quale ragione la prova che si assume travisata sarebbe decisiva per un diverso, più favorevole esito per l'imputato.
2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La condanna alle spese è stata legittimamente pronunciata, tenuto conto che l'appello della parte civile è stato respinto e, dunque, in conformità al principio della soccombenza. Quanto alla tardività dell'impugnazione della parte pubblica si osserva che questa è indicata come proposta, su sollecitazione della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen. Inoltre la stessa è stata tardivamente trasmessa al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, per essere stata tempestivamente depositata alla segreteria della Procura generale, ma trasmessa al Giudice di pace competente oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato, in violazione dell'art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen. Corretta è, dunque, la rilevata inammissibilità per tardività dell'impugnazione della parte pubblica, in quanto depositata in termini alla segreteria del proprio ufficio, invece che nella cancelleria del giudice a quo, alla quale è stata depositata a termine spirato. Ed invero la disciplina dettata in proposito dall'art. 582 cod. proc. pen., secondo un principio affermato da questa Corte di legittimità che deve essere ribadito, evidenzia la necessità, ai fini della tempestività dell'impugnazione del Procuratore generale, del trasferimento tempestivo dell'atto di impugnazione dal proprio ufficio a quello competente a riceverlo (Sez. 2, n. 32863 del 19/06/2012, M., Rv. 253535 ; Sez. 5, n. 40165 del 23/06/2009, Granifero, Rv. 244606, in 4 mot.). Risulta infatti, testualmente riservato, dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., alle sole parti private ad ai difensori la facoltà di presentare l'impugnazione presso la cancelleria del Tribunale o dell'ufficio del giudice di pace ove si trovano.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Stefano Palla Barbara Calaselice S Jans DOPC addi 16 GEN 2020 IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 5