Cass. pen., sez. V, sentenza 10/09/2019, n. 1552
CASS
Sentenza 10 settembre 2019

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È inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal pubblico ministero e depositata nella segreteria del proprio ufficio, anziché nella cancelleria del giudice "a quo", alla quale sia trasmessa a termine spirato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che è testualmente riservato, ai sensi dell'art. 582, comma 2 cod. proc. pen, alle sole parti private e ai difensori la facoltà di presentare l'impugnazione presso la cancelleria del tribunale o dell'ufficio del giudice di pace ove si trovano).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/09/2019, n. 1552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1552
    Data del deposito : 10 settembre 2019

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