Sentenza 19 giugno 2012
Massime • 1
È inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal P.M. e depositata nella segreteria del proprio ufficio, anziché nella cancelleria del giudice a quo, alla quale sia spedita a termine spirato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2012, n. 32863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32863 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/06/2012
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 1569
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 1988/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la sezione distaccata di Corte d'appello di Sassari;
nei confronti di:
M.R. nato il (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - sez. distaccata per i minorenni di Sassari del 30/6/2011. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. S. Beltrani;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. dott. R. Aniello, il quale ha dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e del difensore, avv. A. Santini (presente per delega dell'avv. R. Moroni) che si è riportata a dette conclusioni.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale per i minorenni di Sassari, con sentenza dei 30/4/2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del minore M.R. in ordine al reato di furto pluriaggravato di rame (commesso in (omesso) ) perché estinto per concessione del perdono giudiziale.
Su appello del solo difensore, la Corte di appello di Cagliari, sez. min. Sassari, con sentenza del 30/6/2011 ha confermato la sentenza impugnata, non accogliendo la richiesta (formulata in udienza dal P.G.) di declaratoria di improcedibilità per irrilevanza penale del fatto.
2. Avverso tale sentenza, il P.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1:
1 - inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità (lamentando l'erronea composizione del collegio per l'udienza 26 maggio 2011 - che aveva peraltro disposto il mero rinvio del processo ad altra udienza - e l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato - il quale aveva peraltro eletto un domicilio presso il quale non era stato reperito);
2 - violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 (in relazione alla quale, peraltro, ne' l'interessato ne' il P.G. avevano proposto appello);
3 - carenza ed illogicità della motivazione quanto alla ritenuta esclusione della "tenuità" del fatto (peraltro esplicitata dalla Corte d'appello nei seguenti termini: "quanto alla richiesta dei P.G., fatta propria dalla difesa, volta a far dichiarare non doversi procedere per irriievanza del fatto, si osserva che, benché il minore non abbia altri precedenti penali, tant'è vero che gii è stato concesso il beneficio del perdono giudiziale, il fatto da lui commesso (furto aggravato consumato in ora notturna, non frutto di un'occasionale tentazione, ma premeditato e organizzato, sia pure in concorso con un adulto) non sia così insignificante da giustificare la rinuncia all'esercizio dell'azione penale"), e chiedendo, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata con le conseguenze di legge.
All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Deve, infatti, rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata, deliberata in data 30/6/2011, risulta tempestivamente depositata (e proprio in virtù della tempestività del deposito non assume rilievo, ai fini della decorrenza del termine, la comunicazione del deposito al P.G.), in difetto della fissazione di un termine ex art.544 c.p.p., comma 3: il dies a quo del termine di giorni 30 per il ricorso decorreva, pertanto, dal 15/7/2011, con scadenza (tenuto conto della sospensione feriale) al 29/9/2011 (che cadeva di giovedì). Il ricorso, depositato dal P.G. nel proprio ufficio in data 29/9/2011, risulta depositato nella cancelleria della Corte di appello di Cagliari - sez. dist. Sassari, soltanto in data 30/9/2011, e quindi tardivamente, poiché deve ribadirsi che è inammissibile l'impugnazione del P.M. depositata nella segreteria del proprio ufficio e non nella cancelleria del giudice a quo, alla quale sia stata spedita a termine spirato: la disciplina dettata in proposito dall'art. 582 c.p.p. evidenzia, infatti, la necessità, ai fini della tempestività dell'impugnazione del P.G., del trasferimento dell'atto di impugnazione dal proprio ufficio all'ufficio competente a riceverlo.
Ciò esonera questa Corte Suprema da ogni ulteriore rilievo quanto alla sussistenza dell'interesse ad impugnare del P.G. (che non aveva Impugnato la sentenza di primo grado, e lamenta presunte violazioni non dedotte dall'interessato) ed al merito delle doglianze.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2012