Sentenza 17 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7729 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOM07729 /03 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 22958/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 17082 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 23/01/03 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NO NA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende,2003 527 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 984/00 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 20/07/00 R.G.N. 3617/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro ed in grado d'appello, con sentenza depositata in cancelleria il 20 luglio 2000, ha: a) dichiarato l'estinzione del giudizio (ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), relativamente alla questione concernente il diritto dell'assicurata RU LI, titolare di due pensioni, di conservare (in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994) l'integrazione al minimo della seconda pensione, nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983; b) rigettato l'appello limitatamente alle censure proposte contro la statuizione pretorile di accoglimento della domanda di integrazione al minimo della seconda pensione per il periodo anteriore alla data suddetta;
c) compensato per metà le spese processuali di entrambi i gradi di merito. Della statuizione in punto di spese si duole l'INPS, con ricorso notificato alla controparte il 20 novembre 2000, assumendo che, ai sensi della speciale disciplina dell'estinzione del processo, dettata, dapprima, con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e 183) e, poi, con la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 36, comma quinto), la prescrizione di compensazione delle spese del processo estinto deve essere totale ed operare con riguardo a tutti i gradi del processo anteriori alla pronuncia del provvedimento estintivo, senza che vi ostino decisioni intermedie su questioni sottratte, ratione materiae, all'applicabilità della suddetta disciplina. L'intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione E' opportuno premettere che talune affermazioni della impugnata sentenza in ordine allo svolgimento della vicenda processuale potrebbero far dubitare che al giudice di appello sia stata devoluta (con la proposizione di specifici motivi in ordine ad essa) anche la questione della cd. cristallizzazione e rendere, quindi, ravvisabile un possibile Fec 3 giudicato interno al riguardo. Scrive infatti il Tribunale che “l'INPS proponeva appello, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, si dichiarasse non spettante all'appellato l'integrazione al minimo nei termini di cui sopra, per tutto quanto illustrato in primo grado ed in particolare per la decadenza di cui all'art. 47 d.p.r. 1970/639, come modificato dall'art. 4 d.l. 1992/384 conv. in l. 1992/438, da "sostanziale" ex art. 6 D.L. 1991/103,intendersi come decadenza conv. in L. 1991/n.166”. Tali dubbi, peraltro, non necessitano di verifica alla stregua di un diretto esame degli atti da parte del Collegio, ancorché la questione della legittimità della pronuncia di estinzione del giudizio sulla cristallizzazione si configuri come questione pregiudiziale rispetto alla questione (oggetto del ricorso dell'INPS) della necessità, ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n.448, di compensare integralmente le spese di tutto il processo. Infatti, la statuizione dichiarativa dell'estinzione del giudizio limitatamente alla cristallizzazione non è stata impugnata da alcuna delle parti e, pertanto, il giudicato formatosi su tale capo pregiudiziale preclude la possibilità di verificare la correttezza della pronuncia di estinzione, ai fini dell'esame della questione pregiudicata (disciplina delle spese processuali). Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è fondato, per le ragioni già esposte nella sentenza n.10629 del 19 luglio 2002 ed appresso riportate. La Corte ha ripetutamente espresso il principio per cui la compensazione delle spese del giudizio prevista con norma non in contrasto con i precetti costituzionali giusta la giurisprudenza in materia della Corte costituzionale - dall'art. 36, quinto comma, legge n. 448 del 1998, nel caso in cui sia operativa l'estinzione - prevista dalla stessa disposizione - dei giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge n. 662 del 1996 (e, Feel 4 quindi, in particolare, dei giudizi aventi ad oggetto - oltre ai relativi accessori inerenti alla ritardata corresponsione - il diritto alla conservazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo, fino a riassorbimento negli aumenti della pensione - base, delle pensioni ulteriori rispetto a pensione usufruente di integrazione al minimo, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994) si estende ai pregressi gradi del giudizio, anche se disposta dalla Corte di cassazione, che deve provvedere in tal senso anche in caso di estinzione soltanto parziale, se non vi è luogo ad un giudizio di rinvio, per il rigetto dei motivi riguardanti altre questioni o per la intervenuta formazione del giudicato interno sulle medesime (in coerenza con il principio espresso dall'art. 310 cod. proc. civ., secondo il quale l'estinzione del giudizio non consente ripetizione di spese, sebbene non rimangano travolte le statuizioni definitive su aspetti della lite diversi da quelli il cui esame è precluso dall'evento estintivo)>> (Cass. 19 giugno 1999, n. 6171; Id. 11 gennaio 2000, n. 229; Id., 20 gennaio 2001, n. 825). Da questo principio non v'è ragione di discostarsi, potendo solo aggiungersi a suo chiarimento che il provvedimento di compensazione imposto dalla legge è incompatibile con valutazioni discrezionali del giudice circa la misura della compensazione stessa. Questa deve, in ogni caso, essere integrale, ciò soltanto corrispondendo alla lettera della norma di previsione (che non contiene alcun cenno alla possibilità di una compensazione parziale, a differenza di quanto risulta dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ., ove è espressamente stabilito che il provvedimento riguardi le spese parzialmente o per intero>>) ed al suo coordinamento con l'insieme delle disposizioni dettate in materia dalle suindicate leggi, le quali hanno lo scopo di assicurare la realizzazione dei diritti del pensionato in una logica di composizione дем 5 transattiva, incompatibile con una distribuzione dell'onere delle spese del processo estinto diversa da quella che, recepita anche dal citato art. 310, ultimo comma, coc. proc. civ., esclude ogni obbligazione di rimborso. La sentenza impugnata, postasi in contrasto con gli esposti principi, deve essere, pertanto, cassata, nella parte in cui ha disposto la compensazione soltanto parziale delle spese dei due gradi del giudizio di merito. Essendo il provvedimento di compensazione totale imposto dalla legge e non configurandosi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte medesima, in via sostitutiva, disporre in conformità, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.. Analogo provvedimento si impone quanto alle spese del giudizio di legittimità, a sua volta ricompreso nell'ambito di operatività degli effetti della speciale declaratoria di estinzione prevista dalla richiamata disciplina, sicché, in buona sostanza, si verifica una situazione in tutto identica a quella che si sarebbe avuta qualora alla declaratoria di estinzione avesse provveduto direttamente questa Corte, la quale, dunque, in sede di statuizione sull'onere globale delle spese secondo il risultato finale del processo, deve□ provvedere alla totale compensazione delle medesime, con riguardo a tutto il processo stesso, conformemente alla sopra richiamata disciplina speciale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa, nei corrispondenti limiti, la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 28 gennaio 2003 IL PRESIDENTE Rowaną IL CONSIGLIERE - ESTENSORE CHANGECHERE Flexreeds Officcialisells Depositate in Cancellerla. 17 MAG 2003 Belle CubeCANCELLERE