Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
Integra una nullità generale a regime intermedio la violazione del diritto di assistenza dell'imputato (in particolare, per erronea esclusione del legittimo impedimento del difensore), sicchè, se essa si verifica nel corso del giudizio di primo grado, non può più essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2008, n. 47105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47105 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 13/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 2334
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 24659/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE AN, nata a [...] il [...] e da UR ET, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 27 aprile 2007 dalla corte d'appello di Lecce;
udita nella pubblica udienza del 13 novembre 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Lecce confermò la sentenza emessa il 10 novembre 2004 dal tribunale di Brindisi, che aveva dichiarato TE AN e UR ET colpevoli dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di connessa evasione all'IVA, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. UR ET propone ricorso per cassazione deducendo:
1) nullità assoluta del giudizio di primo grado e degli atti successivi per violazione del diritto di assistenza dell'imputato ex art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179 e 420 ter cod. proc. pen., in quanto, sebbene il difensore degli imputati avesse tempestivamente chiesto il rinvio dell'udienza del 7 luglio 2004 perché impedito da altro impegno professionale, il tribunale ha illegittimamente respinto l'istanza con motivazione erronea.
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, perché il suo concorso nei reati contestati è stata affermato solo in modo apodittico ed assertorio.
TE AN propone a sua volta ricorso per cassazione deducendo:
1) nullità dell'intero giudizio per le stesse ragioni di cui al primo motivo dell'UR;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, in ordine alla affermazione della sua responsabilità ed in particolare per il mancato esame del suo deficit psichico per accertare se essa fosse imputabile a titolo di concorso con gli ignoti contrabbandieri datisi alla fuga e se fosse in grado di comprendere quanto stava accadendo e che il tabacco era di contrabbando.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che il primo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile per tardività della relativa eccezione. Ed invero, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla effettiva sussistenza o meno della dedotta nullità, si tratterebbe comunque non di una nullità prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., ma semmai di una delle nullità indicate dall'art. 180 cod. proc. pen., ossia di una nullità che, se verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, non può più essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Nel caso di specie, appunto, la nullità si sarebbe verificata nel corso del giudizio dinanzi al tribunale, ma non è stata mai eccepita ne' con gli atti di appello nè nel corso del giudizio di secondo grado. La stessa, pertanto, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Gli altri motivi si risolvono in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, e sono comunque manifestamente infondati perché la corte d'appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto provato che i due ricorrenti avessero consentito ai contrabbandieri di utilizzare la loro abitazione come deposito, così agevolando lo stoccaggio e l'occultamento del carico e quindi concorrendo nel contrabbando, ed in particolare ha ritenuto, da un lato, che anche l'UR fosse responsabile dei reati in questione, in considerazione del fatto che il consenso dato ai contrabbandieri aveva necessariamente coinvolto anche l'uomo e che il trasporto del carico era avvenuto nelle prime ore del mattino quando tutta la famiglia era in casa, e, da un altro lato, che sussisteva la responsabilità della TE in considerazione del fatto che questa, mentre i bambini giocavano attorno alla casa, si trovava presente sul posto mentre i contrabbandieri scaricavano il carico;
del fatto che la stessa non aveva mostrato turbamento alla presenza degli estranei;
che in ogni caso nell'abitazione si trovava una notevole quantità di sigarette di contrabbando, segno questo di un ingresso precedente e non momentaneo;
che era impensabile che i contrabbandieri avessero potuto lasciare merce di notevole valore in una casa abitata all'insaputa degli occupanti;
che non potevano esservi dubbi sulla consapevolezza (per modalità e quantitativi) di agevolare il contrabbando;
che la insufficienza mentale di medio grado della TE non le aveva impedito di comprendere quanto stava facendo, compresa l'illiceità dell'operazione. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità dei ricorsi, di ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella sede della Corte suprema di Cassazione, il 13 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008