Sentenza 18 aprile 2002
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- 1. Atto amministrativo: nullità o inesistenza va prevista espressamente dalla leggeAccesso limitatoAlessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 29 dicembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2002, n. 5571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5571 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
C.C. 731PD REPUBBLICA ITALIANA IN 05571 02 ORTE SUR D CASSA IONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria a dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente R.G.N. 25411/00 -Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Rel. Consigliere Cron. 16699 © Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Consigliere Dott. Nino FICO Ud. 31/01/02 FALCONE - Consigliere Dott. Giuseppe C.C. RTE SUPREMA DI CASSAZION. ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 73190 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
EC ER;
intimato avversO la sentenza n. 397/99 della Commissione M tributaria regionale di PERUGIA, depositata il2002 538 23/12/99; -1- Jk udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo celine ER residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo sismici avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non rideterminava l'ammontare del redditospettasse la detrazione, imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 il - quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni n. dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF e in virtù dell'interpretazione autentica di cui dell'ILOR - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione и 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28. deve essere all'art. considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere tale senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, ri de la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
Corte rigetta il ricorso. 31.1.02 deciso in Roma il N Il Presidente O I ns. Estensore Z Serve Lower A S му ✓ CANCELLIERE-C1 AN CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 118 APR 2002 CANCELLIERE 61 AL CA