Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 2
In virtù del principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione a norma dell'articolo 568 cod. proc. pen., l'istituto del riesame dei provvedimenti non è applicabile al decreto di convalida della perquisizione ed un sindacato dello stesso è consentito solo nei limiti in cui la decisione possa riflettersi sulla validità del sequestro che ne sia derivato. (Fattispecie relativa a perquisizione di autovettura).
Nel giudizio di riesame del sequestro probatorio di un corpo di reato, l'indagine rimessa al giudice è ristretta alla verifica dell'astratta configurabilità dell'illecito penale nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero e, attraverso l'accertamento della relazione di immediatezza richiesta dall'articolo 253, secondo comma, cod. proc. pen., dell'effettiva possibilità di qualificare come tale la cosa appresa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/1999, n. 6149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6149 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 9/12/1999
Dott. Luigi Varola Consigliere SENTENZA
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore N. 6149
Dott. Michele Besson Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco Tirelli Consigliere N. 35785/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 9 luglio 1999 dal difensore di NI DO - nato a [...] il [...] - e RA AN - nato a [...] il [...] - avverso l'ordinanza resa il 30 giugno 1999 dal Tribunale di Arezzo, che ha rigettato la richiesta di riesame dei provvedimenti di convalida della perquisizione di un'autovettura e del sequestro della stessa e della somma di L. 29.000.000, emessi il 13 maggio 1999 dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Arezzo in un procedimento a carico del NI e del RA per il delitto di ricettazione.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed i ricorsi;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi:
OSSERVA
I ricorrenti con un unico motivo hanno lamentato l'illegittimità della perquisizione della autovettura sulla quale viaggiavano, effettuata l'11 maggio 1999 dalla Polstrada ai sensi dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ed il vizio di motivazione del provvedimento di riesame relativamente all'affermazione della pertinenza della somma sequestrata ad un delitto di ricettazione, non potendo la stessa essere giustificata soltanto dal rinvenimento del denaro ed avendo ritenuto il tribunale senza alcun fondamento che la somma poteva costituire il prezzo di una partita di oreficeria di provenienza illecita ulteriore rispetto a quella oggetto di un precedente sequestro.
Il motivo è manifestamente infondato.
In forza del principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, stabilito dall'art. 568, c.p.p., l'istituto del riesame non è applicabile, in mancanza di una espressa previsione, al decreto di convalida della perquisizione ed un sindacato dello stesso è consentito soltanto nei limiti in cui la relativa decisione possa riflettersi sulla validità del sequestro che ne sia derivato (cfr.:
Cass. pen., sez. un., sent. 20 novembre 1996, n. 23). Nella specie, anche senza considerare che la perquisizione, eseguita a norma dell'art. 4, L. 22 maggio 1975, n. 152, costituisce una attività di polizia che ricade anche nella sfera della prevenzione, estranea e non riconducibile al sistema del processo penale (cfr.:
Corte cost., sent. 26 settembre 1983, n. 261), il sequestro ha riguardato una somma di denaro - oltre che un'autovettura -, alla quale è stata attribuita natura di corpo del reato, in quanto presunto prezzo di una partita di oreficeria oggetto di ricettazione. Tale qualificazione esclude l'ipotizzabilità di una invalidità del sequestro in dipendenza di una illegittimità della perquisizione e la conseguente rilevabilità di quest'ultima, giacché nell'ipotesi prevista dall'art. 253, 1^ co., c.p.p., il sequestro probatorio del corpo di reato è obbligatorio per l'efficacia immediatamente dimostrativa dell'illecito penale che allo stesso si ricollega ed è pertanto del tutto irrilevante il mezzo con il quale si sia pervenuti alla sua acquisizione (Cass. pen., sez. un., sent. 27 marzo 1996, n. 5021). Neppure è ravvisabile un vizio di motivazione dell'ordinanza di riesame relativamente alla asserita sussistenza del fumus di un delitto di ricettazione e della pertinenza ad esso della somma sequestrata.
Nel giudizio di riesame del sequestro probatorio di un corpo del reato l'indagine rimessa al giudice è ristretta alla verifica dell'astratta configurabilità dell'illecito penale nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero e, attraverso l'accertamento della relazione di immediatezza richiesta dall'art. 253, 2^ co., c.p.p., dell'effettiva possibilità di qualificare come tale la cosa appresa (cfr.: Cass. pen., sez. un., sent. 20 novembre 1996, n. 23). A tale dovere non si è sottratto il tribunale, il quale con motivazione adeguata e priva di vizi logici, dopo avere sottolineato la qualità di pluripregiudicati degli indagati e che in un controllo svoltosi quattro giorni prima essi erano stati trovati in possesso di oggetti di oreficeria di presumibile provenienza illecita, ha desunto dalla rilevante entità della somma sequestrata e dall'accurato occultamento della stessa nel bagagliaio dell'autovettura sulla quale il NI e lo RA viaggiavano, sufficienti indizi sulla commissione da parte loro di della ricettazione di un'ulteriore partita di oggetti sottratti e sulla pertinenza ad esso del denaro. L'esistenza di tali elementi non può essere censurata dalla corte in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ostandovi il disposto dell'art. 606, lett. e), c.p.p., e la valutazione effettuata della loro congruità, ai fini di sussumere l'ipotesi delittuosa formulata in quella tipica e la qualificazione del denaro come pertinente al reato, sfugge ad un controllo di legittimità, poiché non è ravvisabile negli argomenti addotti dal tribunale a sostegno dell'ordinanza alcuna palese illogicità. Alla manifesta infondatezza dell'unico motivo segue la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616, c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno della somma di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2000