Sentenza 19 dicembre 2000
Massime • 1
In applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, previsto dall'art. 568, primo comma, cod. proc. pen., il provvedimento che dispone la perquisizione è inoppugnabile e non può essere quindi sottoposto a riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2000, n. 6502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6502 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO IETTI - Presidente - del 19/12/2000
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 5298
3. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 40170/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL AR US Antonio, n. il 28.11.1946 ad Aidone (EN);
EL AR DO, n. il 5.4.1956 a Catania;
avverso: ordinanza in data 5.5.2000 del Tribunale di Catania, sezione per il riesame;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. P. Marini;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso perché il ricorso sia rigettato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 5-5-2000, il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame formulata nell'interesse di EL AR US e EL AR DO - indagati per falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici ed in certificati - avverso il sequestro - probatorio eseguito dalla Polizia Giudiziaria a seguito di decreto di perquisizione locale e personale nei loro confronti emesso dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale in data 14.4.2000. I ricorrenti, a mezzo del comune difensore, deducono:
1) violazione degli artt. 247, 250, 252 e 191 cod. proc. pen., sul rilievo che il provvedimento impugnato ha acriticamente confermato la misura autorizzata con provvedimento di perquisizione carente di motivazione in ordine alla natura pertinenziale delle cose da sequestrare nonché privo di enunciazione dei reati per cui è indagine;
2) motivazione "illogica, contraddittoria ed apparente", sul rilievo che non è stata fornita risposta alla censura circa l'insufficienza degli indizi di reità legittimanti la misura e l'effettiva rilevanza probatoria delle cose sequestrate. I ricorsi sono inammissibili.
Nella specie, infatti, l'istanza di riesame risulta formulata nei confronti di un provvedimento che ha in un unicum disposto una perquisizione ed ha autorizzato la polizia giudiziaria al sequestro, di tipo probatorio, "di quanto rinvenuto (corpo di reato, cose pertinenti al reato) ed in ogni caso ritenuto utile ai fini delle indagini".
Orbene, il giudice di legittimità ha già fissato il principio che nessuna forma di impugnazione è normativamente prevista con riguardo al decreto che disponga la perquisizione, onde è che il predetto, stante il principio di tassatività dell'impugnazione ex art.568 comma 1 cod. proc. pen., è inoppugnabile ed in particolare non può
essere sottoposto a riesame (Cass. Sez. 1^, 19.1.1994 n. 299, P.M. in proc. Frignani).
Nè il rimedio del riesame può essere nella specie recuperato considerando che è stato anche impugnato il sequestro conseguito alla perquisizione, atteso che "in tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida ex art.355 cod. proc. pen. allorché il decreto del PM. non indichi l'oggetto specifico della misura ma si limiti ad un generico richiamo a quanto rinvenuto;
siffatta indeterminatezza, infatti, rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro stesso, e cioè della qualifica di corpo/o di pertinenza del reato dei beni, la quale situazione non può certo essere definitiva e richiede il superiore controllo dell'autorità giudiziaria" (Cass. Sez. 5^, 21.1.1999 n. 366, Gasperini). Nel caso di specie, il sequestro è in effetti caduto su beni non specificamente indicati, bensì su "quanto rinvenuto (corpo di reato, cose pertinenti al reato) ed in ogni caso ritenuto utile al fine delle indagini", senza che sia poi seguita la necessaria convalida, sicché contro il provvedimento impositivo della misura non era esperibile la procedura del riesame, riservata dall'ordinamento al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen. che deve contenere l'indicazione delle cose da sequestrare;
piuttosto, non restituiti i beni di ufficio ex art. 355 comma 2 cod. proc. pen., sussisteva e sussiste in capo, agli interessati, piena legittimazione a formulare al P.M. la relativa istanza e, in ipotesi di diniego, a proporre l'opposizione al Gip ex art. 263 stesso codice (Cass. Sez. 3^, 2.10.1997 n. 3130, Tazzini). I ricorsi, che concludono un percorso di impugnazione viziato ab origine, debbono, pertanto essere dichiarati inammissibili;
i ricorrenti sono in solido tenuti al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno di essi al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente fissata, in ragione dei dedotti motivi, in L. 1.000.000=.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno di essi al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2001