Sentenza 25 febbraio 2003
Massime • 3
Non è consentito il giudizio di riesame avverso il provvedimento con cui il PM abbia disposto - in relazione ad un'istanza di dissequestro proposta dalla P.A. e preordinata alla demolizione di un fabbricato abusivo - il ripristino, fermo restando il sequestro, dello stato dei luoghi, in quanto, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il riesame è ammissibile nei soli casi previsti dalla legge. Ne consegue che è illegittima l'ordinanza con cui il giudice si sia pronunciato, in sede di riesame, avverso il detto provvedimento, anziché qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti al giudice di legittimità.
L'atto abnorme è impugnabile con ricorso per cassazione indipendentemente dall'osservanza dei relativi termini.
È abnorme, e come tale impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento con cui il P.M. - richiesto, da parte della Pubblica Amministrazione, di disporre il dissequestro di un fabbricato abusivo al fine di procedere alla sua demolizione - disponga, fermo restando il sequestro, il ripristino dello stato dei luoghi, in quanto tale provvedimento non può essere disposto in pendenza del procedimento penale dall'Autorità giudiziaria e, quindi, neppure dal Pubblico Ministero, trattandosi di una sanzione penale tipica che, ai sensi dell'art.1 sexies, comma 2, legge n.431 del 1985, può essere irrogata dal giudice penale solo con la sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2003, n. 18079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18079 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PAPADIA UMBERTO Presidente
Dott. DE MAIO GUIDO Consigliere
Dott. TERESI ALFREDO Consigliere
Dott. PICCIALLI LUIGI Consigliere
Dott. FIALE ALDO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA GE, nata il [...];
avverso l'ORDINANZA del 31/10/2002 del TRIBUNALE della LIBERTÀ di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Luigi CIAMPOLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVAZIONE
Il dirigente dell'Ufficio Antiabusivismo - Settore Urbanistica del comune di Latina, con nota 27.9.2002, "dovendo dare esecuzione alla demolizione del fabbricato abusivo di cui alla informativa n. 30/PE del 28.3.00...", richiese "il dissequestro del fabbricato stesso" al Proc. della Repubb. di quella città. Questi, con provvedimento in data 28.9.2002, "considerato che con la prodotta istanza il Dirigente Comunale intende dare esecuzione alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato", dispose, in danno dell'indagata AL GE, "fermo restando il sequestro, il ripristino dello stato dei luoghi come da istanza allegata".
Avverso tale provvedimento il difensore dell'indagata propose istanza di riesame, che il Tribunale di Latina, ritenendo la legittimità del provvedimento stesso, ha dichiarato inammissibile con ordinanza del 31.10.2002, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione. Il ricorrente denuncia, in sostanza, che il provvedimento impugnato aveva ritenuto, in violazione di legge e con vizio di motivazione, "che l'Autorità amministrativa abbia un potere autonomo anche in pendenza del processo penale e del sequestro probatorio e che il P.M. possa ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e il dissequestro".
Il ricorso è fondato solo in tale sua ultima parte (peraltro decisiva ai fini dell'annullamento della ordinanza e del provvedimento impugnati), essendo, per contro, evidente che la P.A., pur in pendenza del procedimento penale e di un provvedimento cautelare, conserva, in base al fondamentale principio della divisione dei poteri, tutte le facoltà riconosciutele dalle norme, e, quindi, in particolare, anche quelle derivanti dalle LL. 47/85 e 431/85. Nel resto, il ricorso è fondato, essendosi in presenza di un provvedimento con cui il P.M. ha disposto "fermo restando il sequestro, il ripristino dello stato dei luoghi" e, quindi, chiaramente abnorme e, come tale, impugnabile con ricorso per cassazione indipendentemente dall'osservanza dei relativi termini, pur non essendo l'impugnazione stessa prevista da una specifica norma. È, infatti, evidente che non può l'Autorità Giudiziaria (e, quindi, neppure il P.M.) disporre, in pendenza del procedimento penale in genere e tanto più nella fase delle indagini preliminari, "il ripristino dello stato dei luoghi". Questo, come è ben noto, è configurato dal co. 2 dell'art. 1 sexies L. 431/85 (che ha trovato continuità normativa nell'art.163 co.2 D.Lvo 490/99) come un provvedimento avente natura di sanzione penale tipica, essendo dalla norma stessa attribuito al giudice penale in via diretta e costituendo, quindi, espressione di un potere non meramente surrogatorio, ma primario, esclusivo, autonomo e più ampio rispetto a quello della P.A. (alla quale è attribuito solo il potere della demolizione). La sanzione stessa, tuttavia, può, sempre a norma del cit. co. 2 art. 1 sexies L. 431/85, essere irrogata dal giudice penale solo "con la sentenza di condanna". Ne deriva che il P.M. era, nell'attuale fase delle indagini preliminari, del tutto privo del potere di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e che il relativo provvedimento si qualifica, quindi, come abnorme (tale essendo senza alcun dubbio un atto che, come quello in esame, travalica le attribuzioni del P.M. e, in questa fase, anche del Giudice). Contro tale provvedimento era ammissibile, come sopra precisato, il ricorso per cassazione, e non l'appello ex art.322 bis c.p.p. (in quanto, il provvedimento del P.M. non era stato richiesto dall'attuale ricorrente), nè il riesame in senso stretto (consentito, in base al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nei soli casi previsti dalla legge: art. 257 c.p.p. - contro il decreto di sequestro probatorio;
art. 322 - contro il decreto di sequestro preventivo;
art. 355 - contro la convalida del sequestro). L'ordinanza impugnata, quindi, rilevata per un verso l'abnormità del provvedimento e per l'altro la non esperibilità del riesame, avrebbe dovuto qualificare l'istanza come ricorso per cassazione e, di conseguenza, trasmettere gli atti a questa Corte. Per contro, il Tribunale (dopo una digressione del tutto superflua sulla, natura dell'ordine di demolizione) ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame, per motivi non solo dissonanti rispetto alla motivazione, ma anche diversi da quelli che, soli, avrebbero consentito quella pronuncia (e cioè il non essere consentito contro il provvedimento di cui si discute lo strumento del riesame); inoltre, ha esplicitamente affermato la legittimità del provvedimento stesso (testualmente affermando che "l'illegittimità e l'eccesso di potere sostenuti dalla difesa con riferimento all'ordinanza di immissione in possesso ed acquisizione non appaiono esistenti"). Si tratta., con tutta evidenza, di un'ordinanza illegittima, che va, pertanto, annullata senza rinvio;
parimenti, per ricollocare il procedimento su binari compatibili con le norme e il sistema, deve essere annullato anche il provvedimento oggetto dell'ordinanza, in quanto abnorme e, come tale, comunque, impugnabile, senza l'osservanza dei relativi termini, con ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento del P.M. in data 28.9.2002.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 APRILE 2003 .