Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 1
IL decreto presidenziale n. 191 del 1979 (al pari dei successivi decreti nn. 347 del 1983 e 268 del 1987) - nel prevedere, all'art. 16, in presenza di determinate condizioni, l'assunzione, a carico dell'ente territoriale, dell'onere delle spese processuali relative ai giudizi di responsabilità civile o penale promossi nei confronti dei dipendenti - si limita ad approvare il trattamento economico e normativo del personale degli enti locali, concordato, con appositi accordi collettivi, tra il Governo e le rappresentanze sindacali, sicché, non essendo stato emanato nell'esercizio di funzioni legislative delegate, è privo di forza di legge ed ha natura soltanto regolamentare. Ne consegue che le disposizioni in esso contenute conservano la loro originaria natura contrattuale, e non consentono, per l'effetto, il ricorso all'analogia (procedimento di integrazione ermeneutica consentito, ex art. 12 delle preleggi, con esclusivo riferimento agli atti aventi forza o valore di legge), così che, del citato art. 16, non possono avvalersi i membri laici di una commissione edilizia comunale che abbiano sostenuto spese processuali (nella specie, di natura penale) in relazione ad un giudizio instaurato a causa della funzione svolta, attesa la loro non equiparabilità ne' ai dipendenti comunali (per i quali l'accordo collettivo risulta formalizzato nel citato d.P.R.), ne' agli amministratori (categoria cui la giurisprudenza amministrativa estende gli effetti del citato d.P.R.). (Cfr. Corte cost. n. 95 del 1986).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5914 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 1, presso l'avvocato MARINA SOLIMINI, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA FABRIZIO SOLIMINI e DAVIDE DE GENNARO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MOLFETTA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 32/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 19/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso previa riunione chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.3.1996 OR RI conveniva in giudizio avanti al Pretore di Trani - sezione distaccata di Molfetta - il Comune di Molfetta, assumendo di essere stato sottoposto, nella sua qualità di componente della Commissione edilizia del Comune, a due procedimenti penali (n. 1420/92 e 2049 R.G. GIP) conclusisi a seguito di giudizio abbreviato con sentenza di proscioglimento e di aver corrisposto al proprio difensore gli onorari dovuti, rispettivamente di L.
2.923.000 e di L. 2.677.500, di cui il Comune aveva illegittimamente respinto la sua richiesta di rimborso, nonostante la giurisprudenza amministrativa e quella contabile avessero equiparato gli amministratori ai dipendenti comunali ai fini dell'applicazione dell'art. 16 del D.P.R. n. 191/79 che prevede l'assistenza in sede processuale da parte dell'ente dei propri dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, purché non sussista un conflitto di interessi con l'ente. Chiedeva quindi il pagamento della complessiva somma di L.
5.600.000 oltre agli interessi legali dalla data della richiesta del pagamento al soddisfo.
Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza del 16.7.1996 il Pretore accoglieva la domanda. Proponeva impugnazione il Comune ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il RI chiedendone il rigetto, il Tribunale (di Trani con sentenza del 4.3.1998-19.1.1999 accoglieva l'appello rigettando la domanda del RI e compensando integralmente le spese dell'intero giudizio.
Rilevava il Tribunale che non era consentito estendere, sia pure in via analogica, l'applicazione del richiamato art. 16 ai membri "laici" delle commissioni edilizie, non essendo dipendenti ne' potendosi ad essi riconoscere la qualità di amministratori (tali essendo soltanto quelli nominati attraverso Pubbliche elezioni) ai quali la giurisprudenza amministrativa e quella contabile avevano ritenuto di poter estendere per analogia l'applicazione. Osservava altresì che la diversa tesi privilegia sostanzialmente la funzione rispetto allo "status" di dipendente che costituisce invece in definitiva il requisito essenziale per la richiesta tutela processuale e che tale interpretazione trovava conferma nel fatto che successivamente il D.P.R. 20.5.1983 n. 347 ha riproposto fedelmente all'art. 22 il testo dell'art. 16 del D.P.R. 191/79. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione OR RI, deducendo quattro motivi di censura.
La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso OR RI denuncia violazione dell'art. 12 comma 2 disp. prel. al C.C. nonché degli artt. 67 D.P.R. 13.5.1987 n. 268, 16 D.P.R.
1.6.1979 n. 191 e 22 D.P.R. 25.6.1983 n. 347 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Lamenta che il Tribunale, nel negare l'applicazione della richiamata norma, non abbia adeguatamente considerato la possibilità di far ricorso all'analogia, violando l'art. 12 delle preleggi che tale ulteriore indagine impone.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. nonché falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. al C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Deduce che il Tribunale ha disatteso il ricorso all'analogia od all'interpretazione estensiva senza un'adeguata motivazione, affermando che l'unica interpretazione possibile è quella letterale e sostenendo contraddittoriamente, da un lato, la legittimità dell'estensione agli amministratori del diritto al rimborso e, dall'altro, l'impossibilità di estenderlo a soggetti diversi dai dipendenti dell'ente locale.
Entrambi i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, riguardando le due censure, sotto il profilo rispettivamente della violazione di legge e del difetto di motivazione, il diniego del Tribunale in ordine all'applicabilità al caso in esame dell'analogia prevista dall'art. 12 delle preleggi. Orbene, la sentenza impugnata merita di essere confermata, anche se ne va corretta in parte la motivazione, dovendosi escludere in radice, al di là di ogni valutazione sul contenuto delle disposizioni richiamate e sulla correttezza dell'interpretazione adottata, la possibilità di far ricorso all'analogia. I decreti presidenziali nn. 191/79, 347/83 e 268/87 richiamati dai ricorrenti - i quali, rispettivamente agli artt. 16, 22 e 67, prevedono, in presenza di determinate condizioni, l'assunzione a carico dell'ente delle spese processuali relative ai giudizi di responsabilità civile o genale promossi nei confronti dei dipendenti - si limitano ad approvare il trattamento economico e "normativo" del personale degli enti locali concordato con appositi accordi collettivi dal Governo e dalle rappresentanze sindacali, rendendolo esecutivo per tutto il territorio nazionale (erga omnes), con la conseguenza che, non essendo stati adottati nell'esercizio della funzione legislativa delegata di cui mancano nel preambolo anche i riferimenti normativi (artt. 76 e 77 Cost.), sono privi di forza di legge ma hanno natura regolamentare (con particolare riferimento al D.P.R. 191/79 vedi C. Cost. 14.4.1986 n. 95 nonché C. Cost. 25.6.1980 n. 100; con riferimento ad analoghi D.P.R. vedi C. Cost. 431/90, 314/87, 782/88, 1003/88 e 21/80). Tutte le richiamate sentenze hanno dichiarato infatti la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità proposta in quanto sono stati ritenuti privi di forza di legge i D.P.R. che recepiscono gli accordi collettivi.
Da tale affermazione di principio discende che le disposizioni contenute negli accordi collettivi conservano la loro natura contrattuale, con l'ulteriore corollario dell'inapplicabilità dell'invocato art. 12 delle preleggi, riguardante i principi in tema di interpretazione e di analogia con esclusivo riferimento alle leggi.
L'interpretazione di detto articolo deve ritenersi, quindi, preclusa in relazione alle richiamate disposizioni le quali, ponendosi unicamente sul piano contrattuale, trovano i loro parametri di riferimento nei criteri di ermeneutica negoziale fissati dagli artt. 1362 e segg. C.C. (Cass. 6158/85; Sez. Un. 2685/82; Cass. 7763/95) in relazione ai quali nessuna censura è stata peraltro dedotta.
Esula, pertanto, nel caso in esame, sulla base di tale prospettazione giuridica, ogni valutazione correlata alla omessa considerazione dell'analogia sia sotto il profilo della violazione di legge (primo motivo) che con riguardo al difetto di motivazione (secondo motivo).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. nonché violazione dell'art. 23 della Legge 11.3.1953 n. 87 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C..
Lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciare in ordine alla questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 3, della Cost. sul presupposto della irragionevolezza di un'interpretazione riduttiva che escluda dal rimborso i componenti "laici" della Commissione edilizia e che lo consente invece nei confronti dei dipendenti e degli amministratori facenti parte della stessa Commissione.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 3 Cost., lamentando che il Tribunale non abbia ritenuto ingiustificabile che alcuni componenti della Commissione edilizia, pur tratti a giudizio negli stessi procedimenti penali nei quali egli era stato coinvolto, abbiano ottenuto il rimborso delle spese per il solo fatto di essere dipendenti o amministratori e non abbia, oltre tutto, considerato che essi furono tratti a giudizio esclusivamente nella loro qualità di componenti della Commissione e non già di dipendenti o di amministratori.
Anche tali due censure vanno esaminate congiuntamente. Le considerazioni in ordine alla natura delle disposizioni in esame esposte in relazione ai primi due motivi precludono per mancanza dei necessari presupposti la possibilità di rimettere la questione alla Corte Costituzionale la quale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di leggi, dello Stato e delle Regioni (art. 134 Cost.) Nè dalla censura correlata all'art. 3 (Cost. e riguardante la pretesa irragionevolezza della interpretazione delle disposizioni in esame data dal Tribunale potrebbe dedursi, sia pure implicitamente, una violazione dei canoni legali all'uopo previsti e sopra richiamati ovvero un difetto di motivazione, anche considerando l'avvenuta applicazione agli amministratori delle disposizioni medesime. Gli accordi collettivi si applicano, infatti alle categorie per le quali sono stati stipulati e non possono certamente estendersi in tutto od in parte, se non a seguito di apposite convenzioni che li recepiscono o di espliciti riconoscimenti, a soggetti ad esse estranei, la cui attività peraltro, come nel caso in esame non viene svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o ad esso assimilabile.
L'impugnata sentenza merita, quindi, di essere confermata, sia pure con le esposte correzioni, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato.
Nulla è dovuto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2002