Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5914
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Sentenza 23 aprile 2002

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IL decreto presidenziale n. 191 del 1979 (al pari dei successivi decreti nn. 347 del 1983 e 268 del 1987) - nel prevedere, all'art. 16, in presenza di determinate condizioni, l'assunzione, a carico dell'ente territoriale, dell'onere delle spese processuali relative ai giudizi di responsabilità civile o penale promossi nei confronti dei dipendenti - si limita ad approvare il trattamento economico e normativo del personale degli enti locali, concordato, con appositi accordi collettivi, tra il Governo e le rappresentanze sindacali, sicché, non essendo stato emanato nell'esercizio di funzioni legislative delegate, è privo di forza di legge ed ha natura soltanto regolamentare. Ne consegue che le disposizioni in esso contenute conservano la loro originaria natura contrattuale, e non consentono, per l'effetto, il ricorso all'analogia (procedimento di integrazione ermeneutica consentito, ex art. 12 delle preleggi, con esclusivo riferimento agli atti aventi forza o valore di legge), così che, del citato art. 16, non possono avvalersi i membri laici di una commissione edilizia comunale che abbiano sostenuto spese processuali (nella specie, di natura penale) in relazione ad un giudizio instaurato a causa della funzione svolta, attesa la loro non equiparabilità ne' ai dipendenti comunali (per i quali l'accordo collettivo risulta formalizzato nel citato d.P.R.), ne' agli amministratori (categoria cui la giurisprudenza amministrativa estende gli effetti del citato d.P.R.). (Cfr. Corte cost. n. 95 del 1986).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5914
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5914
    Data del deposito : 23 aprile 2002

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