Sentenza 28 ottobre 2016
Massime • 1
La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2016, n. 50089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50089 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2016 |
Testo completo
50 0 89 / 16. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1622 Giacomo Paoloni - Presidente - UP 28/10/20161 Orlando Villoni Ersilia Calvanese R.G.N. 23553/2016 Emanuele Di Salvo Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FI RA LL, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 01/03/2016 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale formulata dalla difesa;
udito l'avvocato Francesco Bracciani, difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa n data 1 marzo 2016, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella, che aveva dichiarato LLАл GO AC colpevole del reato di cui all'art. 336 cod. pen., per aver usato minaccia e violenza al sovrintendente della Polizia di Stato ID OT, anche scagliandosi contro di questi e cercando di divincolarsi dalla presa del medesimo, mentre l'ufficiale di polizia giudiziaria procedeva al suo controllo e tentava poi di farlo salire su di un'auto di servizio, in data 12 marzo 2005, e gli aveva irrogato la pena di nove mesi di reclusione previa applicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale e diniego delle attenuanti generiche.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Francesco Bracciani, quale difensore di fiducia del GO AC, articolando due motivi.
2.1. Nel primo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla affermazione della colpevolezza dell'imputato. Si deduce che la sentenza impugnata non individua l'atto dell'ufficio che l'imputato avrebbe voluto impedire, né evidenzia elementi di prova dai quali ricostruire una situazione di fatto tale da giustificare l'esercizio di poteri coercitivi da parte della Polizia;
in particolare, all'atto dell'intervento di questa l'imputato era intento a parlare con altre persone e non stava certamente commettendo atti illeciti.
2.2. Nel secondo motivo, si lamenta violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata applicazione della prescrizione. Si deduce, innanzitutto, che la sentenza avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione in applicazione del principio enunciato da Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518, secondo il quale, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale. Si deduce, in subordine, la questione di legittimità costituzionale della disciplina perché determinativa di una doppia applicazione in malam partem della recidiva reiterata sotto il profilo della prescrizione, e precisamente sia ai fini dell'individuazione del termine prescrizionale-base, sia ai fini dell'individuazione del termine prescrizionale massimo, in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 27 e 111 Cost., e con il diritto alla ragionevole durata del processo di cui all'art. 6 della C.E.D.U. Ал CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito precisate.
2. Privo di fondamento è il primo motivo, con il quale il ricorrente si lamenta della mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che l'imputato avrebbe tentato di impedire o di far omettere con violenza e minaccia. In realtà, la Corte di appello ha descritto compiutamente, ed in termini immuni da vizi logici o giuridici, il fatto per il quale ha confermato la condanna già pronunciata dal Tribunale di Biella. Precisamente, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che il Sovrintendente di P.S. OT, intervenuto a seguito di segnalazione di tale EL AP, che gli aveva segnalato il tentativo del GO, noto come autore di furti, di vendergli un orologio per 500 euro, aveva invitato l'imputato a cacciare dalle tasche ciò che aveva, e di fronte al diniego ed alle minacce, aveva tentato di far salire i medesimo GO sull'auto di servizio. Secondo la sentenza impugnata, quindi, il OT era intervenuto per impedire la commissione di reati, «apparendo del tutto verosimile che l'orologio potesse provenire da un furto o da altro reato contro il patrimonio (rapina, ricettazione, ecc.). Pertanto, l'ufficiale stava compiendo un atto dell'ufficio, del tutto legittimo ed anzi doveroso, per impedire il quale è stato prima minacciato e poi aggredito».
3. Infondato è anche il secondo motivo, che lamenta la mancata dichiarazione della prescrizione, esclusa per essersi tenuto conto a carico dell'imputato della recidiva reiterata due volte, e cioè ai fini dell'individuazione sia del termine-base, sia del termine massimo di prescrizione.
3.1. Invero, come i giudici di legittimità hanno più volte osservato, la recidiva, di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 99 cod. pen., rileva contemporaneamente, in presenza di atti interruttivi, anche per determinare il termine massimo di prescrizione (Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532, nonché Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski). In particolare, secondo quanto osserva Sez. 6, Lamirowski: «Si tratta di un orientamento tradizionalmente accolto dalla giurisprudenza di legittimità (tra tante, Sez. 2, n. 19565 del 09/04/2008, Rinallo, Rv. 240409) e implicitamente anche da quella costituzionale (cfr. Corte cost. ord. n. 34 del 2009; sent. n. 324 del 2008), che ha trovato, peraltro, un unico, isolato, precedente difforme, che, facendo leva sul principio del ne bis in idem sostanziale, ha ritenuto non consentita la contemporanea rilevanza della recidiva qualificata (nella specie reiterata) al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, secondoАл 3 comma, cod. pen., e del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518). Ad avviso di questo Collegio, quest'ultima interpretazione delle citate norme codicistiche non può essere accolto, alla luce delle condivisili osservazioni già espresse dalla Corte di legittimità in un recente arresto (Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532). Invero, la soluzione che ritiene possibile applicare una sola volta l'aumento del termine prescrizionale a causa di talune forme di recidiva rimette in definitiva all'interprete e in modo arbitrario in difetto di espliciti riferimenti normativi - la - determinazione della rilevanza da attribuire ad esse caso per caso;
mentre, nei casi esemplificativamente menzionati dalla citata sentenza, quali applicazioni del principio del ne bis in idem sostanziale (artt. 15, 61, 62, 68, 301, 581 comma 2 cod. pen.), è pur sempre il legislatore ad indicare i criteri per applicare l'elemento in astratto suscettibile di assumere doppia valenza. Nel caso del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. emerge al contrario la chiara volontà del legislatore di conferire alla recidiva qualificata una duplice valenza. A ciò deve aggiungersi che la dedotta violazione del ne bis in idem sostanziale appare non cogliere le peculiarità della disciplina dell'interruzione della prescrizione. Quest'ultima, come è noto, determina l'effetto di rendere privo di conseguenze giuridiche il tempo precedentemente trascorso e far decorrere ex novo i termini della prescrizione, con il temperamento previsto dal terzo comma dell'art. 160 cod. pen. (fatta eccezione per i reati di cui all'art. 51-bis e quater cod. proc. pen.), che richiama appunto i termini indicati nel citato art. 161, secondo comma, cod. pen. È evidente che il limite posto dal comma terzo dell'art 160 cod. pen. è previsto nell'interesse dell'indagato/imputato, che non può vedere rimandato, quasi all'infinito, il momento iniziale del decorso della prescrizione e, quindi, il momento del suo maturare. Infatti l'istituto della interruzione della prescrizione contempera due esigenze: quella dello Stato, che, attraverso l'atto interruttivo, manifesta il permanere del suo interesse al perseguimento del reato, e quello dell'indagato o imputato, al quale deve essere riconosciuto il diritto di vedere estinto, entro un ragionevole lasso temporale, il reato, con conseguente cessazione della possibilità che egli sia giudizialmente perseguito (Sez. 5, n. 1018 del 03/12/1999, dep. 2000, Mazzara Bologna G, Rv. 215571). E proprio nel dettare le regole volte a mitigare l'automatico effetto riespansivo» degli atti interruttivi, il legislatore del 2005 ha ritenuto, coerentemente con le modalità di calcolo del termine base» della prescrizione, di considerare talune situazioni che giustificassero un diverso trattamento. Ал Quindi in definitiva è proprio il meccanismo dell'interruzione della prescrizione, fondato sulla regola della tendenziale elisione del tempo precedentemente trascorso, a consentire, ai fini del calcolo «mitigato>> dell'ulteriore termine di prescrizione, di tener conto nuovamente del fattore recidiva». Né può ritenersi che tale scelta di politica criminale sia in contrasto con i principi sanciti a livello internazionale in tema di ne bis in idem, in quanto indipendentemente dalla natura sostanziale attribuita all'istituto della prescrizione (cfr. Corte cost. sent. n. 393 del 2006, secondo cui la prescrizione elimina la punibilità in sè e per sé del reato, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva), quest'ultimo non forma oggetto della tutela apprestata dall'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, che vieta soltanto di perseguire o giudicare una persona per un secondo illecito nella misura in cui alla base di quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi» (tra tante, Grande Camera, Corte EDU, 10/02/2009, Zolotukhine c. Russia, § 82)».
3.2. Le ragioni precedentemente indicate evidenziano anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina in materia di computo della prescrizione per i recidivi, formulata nel motivo di ricorso in via subordinata, in riferimento agli artt. 3, 27, 111 e 117 Cost., quest'ultimo avendo riguardo all'art. 6 della C.E.D.U.
4. All'infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni me. Antonio Corbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA hace loogi 25 NOV 2016 IL CANCELLIERE Dan Storeno Golfieri 5