Sentenza 7 giugno 2023
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Non ha diritto al risarcimento chi, violando una regola cautelare, percorre senza una qualche illuminazione una strada buia accettando il rischio di non poter vedere ostacoli e pericoli che, anche per la natura carrabile e aperta al pubblico della strada, non potevano dirsi neanche imprevedibili. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24491/2023. Il caso: Mevia ... Leggi tutto… Il Tribunale di Terni con la sentenza n. 259/2022, dopo una disamina della natura e dei presupposti che caratterizzano la responsabilità del custode, evidenzia le situazioni o i motivi che possano giustificare l'esclusione della responsabilità del Condominio/custode per danni arrecati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24491 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN IFATTO 1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28 gennaio 2021 dal Tribunale di Brescia nei confronti di AB AM, NY NG e OU WA, in accoglimento del gravame del Pubblico ministero, ritenuta l'originaria imputazione di cui agli artt. 110 e 628, secondo comma e terzo comma, n. 1, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a ciascuno degli imputati per il capo a) e ha dichiarato la penale Penale Sent. Sez. 2 Num. 24491 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/04/2023 responsabilità di NG in relazione al delitto di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, contestatogli al capo b). 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 3. Ricorso presentato nell'interesse di AM AB e WA AR. 3.1. Carenza di motivazione in relazione alla omessa risposta al motivo di gravame che censurava la mancata applicazione della normativa sul tentativo da parte del Tribunale. 3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla qualificazione dei fatti in termini di rapina impropria e non di furto tentato, poiché gli imputati furono arrestati prima che la persona offesa perdesse completamente la disponibilità della cosa. Mancherebbe, secondo la difesa, un nesso teleologico tra il furto (tentato) e la (assedi:a) minaccia. 3.3. Violazione di legge in relazione agli i3dt. 110 e 116 c:od. pen., in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale in luogo del concorso anomalo, non potendosi ritenere prevedibile, nelle condizioni di tempo e di luogo, la minaccia operata dal còrreo per assicurarsi l'impunità. 3.4. Carenza di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a WA, viceversa asseritamente inconsapevole della natura delittuosa dell'ablazione. 3.5. Contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., in favore degli imputati, anche in considerazione dell'avvenuto risarcimento del danno e del modesto valore della refurtiva. 3.6. Violazione di legge in relazione all'art. 628, terzo comrna, n. 1, cod. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del fatto commesso da più persone riunite. 4. Ricorso presentato nell'interesse di NY NG. 4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione riguardo alla affermazione di penale responsabilità per il delitto di rapina. La Corte di appello ha infatti riqualificato in deterius i fatti, senza procedere a risentire i testi che, secondo il Tribunale non avevano consentito di individuare chi dei tre imputati avesse proferito le frasi minacciose. Ad NG, poi, sarebbe s':ata riconosciuta la responsabilità concorsuale, a titolo di dolo eventuale, pur trovandosi semplicemente ad attendere i complici in auto. 4.2. Violazione di legge in relazione all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione riguardo alla affermazione di penale responsabilità per la suddetta contravvenzione. Dovrebbe 2 infatti ritenersi corretta la valutazione del Tribunale, che aveva riconosciuto un giustificato motivo per il porto di coltello nell'ordinario utilizzo dello strumento nella attività lavorativa di traslocatore. 4.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena, a seguito del giudizio di equivalenza tra le aggravanti contestate e l'attenuante del risarcimento del danno, nonché del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen. 5. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Posizione di AM AB e WA AR. 2.1. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente. La Corte di appello ha offerto espressa risposta al motivo di gravame diretto a sollecitare la sussunzione del fatto nella fattispecie di furto tentato. Hanno chiarito, infatti, i giudici bresciani, richiamando esplicitamente l'assunto difensivo, come la refurtiva, caricata sul furgone (come riferito dagli operanti che procedettero all'arresto), dovesse ritenersi definitivamente uscita dalla disponibilità e dalla possibilità di controllo del proprietario (p. 18). L'affermazione è conforme al consolidato orientamento di legittimità. La condotta di impossessamento si realizza non appena l'agente abbia la disponibilità materiale della cosa sottratta, intesa come passaggio nella propria esclusiva detenzione, instaurando una relazione diretta con la res, con conseguente privazione per la vittima della detenzione, del potere di dominio e di vigilanza sulla cosa stessa. A nulla rileva la circostanza che l'impossessariento abbia avuto durata minima, e persino che non ci sia stato allontanamento dal luogo in cui si è verificata la sottrazione, ovvero la mera temporaneità della condizione di dominio sulla refurtiva, per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica o per altra causa (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544; Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Hamidovic, Rv. 269576; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017). 3 Ciò premesso, la Corte di merito rileva poi come, dopo l'impossessamento così perfezionatosi, ci sia stata la minaccia nei confronti di RI NE, che passava di lì per caso. Peraltro, la sentenza impugnata, con argomentazione congrua e tutt'altro che illogica, giunge alla conclusione che fu inequivocabilmente WA a proferire l'espressione minatoria. Si configura una rapina impropria consumata (e non soltanto tentata) quando l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui e - se del caso, ma non necessariamente - l'impossessamento, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res o l'impunità (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117; Sez. 2, in. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858). I motivi sono dunque manifestamente infondati. 2.3. È corretta la ricostruzione operata in punto di diritto dalla Corte bresciana, laddove ritiene sussistere una piena responsabilità concorsuale dei complici, escludendo il concorso anomalo in ragione della natura di sviluppo logico e prevedibile del furto programmato da riconoscersi alla condotta di minaccia - posta in essere sulla pubblica via, nella prima serata di un giorno di primavera, dove era molto probabile il transito di frequentatori del circolo sportivo o di altri estranei - diretta a intimidire una passante, onde evitare che costei attirasse l'attenzione sui ladri che si trovavano con la refurtiva vicino al furgone. Il Collegio ribadisce in proposito il costante orientamento giurisprudenziale per cui costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, 3amarishvili, Rv. 274467). Peraltro, agendo in luogo ordinariamente aperto al transito delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato, con conseguente responsabilità ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto ovvero indeterminato, alternativo o eventuale (cfr. Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 2767:34). Il motivo è dunque manifestamente infondato. 2.4. I giudici bresciani ritengono indubitabile la sussistenza del dolo di legge, a fronte di un'attività di sottrazione caratterizzata dalla preliminare effrazione della rete di recinzione del circolo, oltre che della successiva tentata fuga all'arrivo degli operanti (per il solo WA, asseritamente giustificata dalla difesa con la condizione di immigrato irregolare). 4 La motivazione è congrua e non presenta vizi logici, restando pertanto insuscettibile di censure in questa sede di legittimità. 2.5. Il valore complessivo dei beni sottratti ammonta, secondo la ricostruzione operata nel giudizio di merito, a circa mille euro (relativi soprattutto al costo del macchinario sottratto). La Corte di merito valuta, unitamente al dato meramente economico, anche gli effetti della condotta degli imputati sullo stato psicologico di RI EO (che, sentita in dibattimento tempo dopo i fatti, dichiarava di essere ancora impaurita per la minaccia ricevuta). La conclusione è coerente con il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in relazione a delitti contro il patrimonio, occorre far riferimento ad una valutazione il più completa possibile del danno complessivo cagionato, senza avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, dep. 2014, Annaro, Rv. 260021). Nello specifico, nei delitti di rapina ed estorsione (di natura plurioffensiva, poiché ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita), non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia. Pertanto, solo ove qualora la valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa risulti di speciale tenuità, può valutarsi positivamente la sussistenza dell'attenuante sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173). Resta dunque priva di consistenza l'obiezione difensiva che fa leva sull'accettazione da parte del Circolo di un risarcimento di una somma molto più contenuta (300 euro), sia perché la refurtiva era già stata riconsegnata al legittimo proprietario (di modo che, al più, la rifusione dei danni aveva per oggetto il danneggiamento della rete metallica), sia perché tralascia la natura plurioffensiva della fattispecie incriminatrice, viceversa ben valutata dalla Corte territoriale. 2.6. La sussistenza dell'aggravante di cui;
all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., secondo la Corte di appello, discende dalle chiare dichiarazioni rese - in dibattimento e durante le indagini - da NE, che ha riferito di avere visto due uomini vicino alla rete metallica divelta, il primo dei quali buttava lì una scusa banale per giustificare la loro presenza e il secondo le diceva «Se tu parli, io ti uccido, tu non hai visto niente, io ti riconosco». La circostanza in questione richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo al momento di realizzazione della minaccia, 5 in modo che anche la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della medesima, non essendo necessario che tutti gli imputati pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041; Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785). Le considerazioni della Corte sono dunque pienamente corrette e risultano manifestamente infondate le censure dei ricorrenti sul punto. 3. Posizione di NY NG. 3.1. In tema di giudizio di appello, la cosiddetta motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria conseguente a una diversa interpretazione della norma incriminatrice, consiste in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056, che ha precisato come l'obbligo di motivazione rafforzata trovi fondamento nella necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). La Corte di appello non si è sottratta all'onere motivazionale, evidenziando una parzialmente diversa ricostruzione della vicenda in termini puramente giuridici. In questo modo, è stata offerta puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento in punto di diritto e confutando specificamente gli argomenti posti a fondamento della prima sentenza. Non si profilano, dunque, lacune motivazionali in tal senso. Per quanto attiene alla correttezza della imputazione della rapina impropria anche ad NG, quale prevedibile sviluppo dell'azione delittuosa, si richiama quanto esposto sul punto sub 2.3. L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, e si comunica anche ai complici non presenti nel luogo di consumazione del reato, qualora costoro fossero a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273521). La motivazione della sentenza impugnata - che estende questi principi di diritto, al segmento di condotta posto in essere da NG, quale autista del furgone su cui si stava caricando la refurtiva, armato lui stesso di un coltello - risulta dunque impermeabile rispetto alle censure mosse dal ricorrente. 3.2. La Corte di appello ha ritenuto non giustificato il porto di coltello a serramanico lungo complessivamente 17 centimetri da parte di NG sul solo presupposto della mera e astratta possibilità di utilizzo nella propria attività lavorativa (quando in concreto non era sul luogo di lavoro, né vi si stava recando 6 o ne stava tornando); al contrario, si trattava di un'arma utile anche a fini di difesa personale, nella disponibilità dell'imputato durante lo svolgimento di un furto, poi degradato in rapina. Il coltello a serramanico, ove non presenti i requisiti dell'arma propria ex art. 699 cod. pen. (punta acuta e della lama a due tagli) ovvero dell'arma impropria ex art. 4, primo comma, legge n. 110 del 1975 (sistema di blocco della lama), deve qualificarsi come strumento atto a offendere ai sensi dell'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, il cui porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga «senza giustificato motivo» (cfr. Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101). Il giustificato motivo in questione ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto„ alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878; Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, Brahime, Rv. 278083). Nel caso di specie, a fronte della congrua argomentazione della Corte di appello, coerente con la consolidata esegesi di legittimità, la alternativa spiegazione offerta dal ricorrente, che lega il porto alle ordinarie modalità di esercizio dell'attività di traslocatore, è diretta a sollecitare un'inammissibile rivalutazione del merito. 3.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata, in maniera congrua, dopo avere riconosciuto agli imputati l'attenuante del risarcimento del danno ha concluso per una valutazione di equivalenza, ex art. 69 cod. pen., rispetto alla contestata aggravante, valorizzando la mancata considerazione per l'altra persona offesa, accanto ai gestori del Circolo, RI Ma rineo, destinataria della minaccia ed estranea a proposte di rifusione. Le censure rivolte a questa argomentazione si palesano come del tutto generiche, dolendosi della incertezza sull'effettivo esecutore della minaccia (che viceversa è stato individuato in sentenza) e sulla inesigibilità di un risarcimento anche da parte di NG, di cui la persona offesa neppure si era accorta (motivo inconferente, sulla base della già sottolineata estensione dell'aggravante a tutti i concorrenti). Sul diniego della circostanza attenuante di cui agli artt. 62, n. 4, cod. pen., si richiama quanto esposto sub 2.5. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giustificato dalla Corte di Brescia valorizzando la gravità dei plurimi precedenti, anche della medesima indole. Questa congrua motivazione resta incensurabile in questa sede, 7 di fronte alle considerazioni del ricorrente, dirette a sollecitare nuove valutazioni schiettamente di merito. 4. Tutti i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. In considerazione della suddetta declaratoria, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che entrambi hanno proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), vanno ambedue altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/04/2023