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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17518 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LA IA LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Paola Mastroberardino che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17518 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 16 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata da LU Di LA di concessione della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale ovvero della semilibertà. La pena residua espianda aveva titolo in condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, fattispecie ostativa ai sensi dell'art.
4-bis ord. pen. in mancanza di collaborazione. 2. Il difensore di LU Di LA ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto la pena residua era inferiore ad anni quattro e il principio dello scioglimento del cumulo impone che i reati ostativi vadano considerati come espiati per primi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. La difesa impugna provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di ammissione alle misure alternative in ragione della preclusione, in assenza di collaborazione, determinata dal titolo della condanna in espiazione, pronunciata per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Preclusione che si fonda sulla norma di cui all'art.
4-bis ord. pen., nel testo vigente al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza. Si deve precisare che la novella introdotta con decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, ha modificato la norma di cui all'art.
4-bis ord. peri., anche con riferimento alla concessione delle misure alternative ai condannati per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", disponendo, da una parte, il superamento di detta preclusione ex lege e, dall'altra, una serie di oneri per il condannato e per l'autorità giudiziaria. In particolare, il condannato per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, che non sia collaboratore e che non sia sottoposto a regime differenziato, ha: 2 5/1 - l'onere di provare ("dimostrino...") l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento;
- l'onere di allegare elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi;
- l'onere di fornire idonei elementi di prova contraria qualora emergano indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti (o del pericolo di ripristino) con la criminalità organizzata o con il contesto nel quale il reato è stato commesso. L'autorità giudiziaria è tenuta a chiedere: - il parere del pubblico ministero della condanna e del Procuratore nazionale antimafia;
- dettagliate informazioni al comitato provinciale ordine pubblico del luogo di detenzione;
- dettagliate informazioni sul perdurare dell'operatività del sodalizio di appartenenza e del contesto criminale del reato;
sul profilo criminale del detenuto e alla sua posizione nell'associazione; su eventuali nuove imputazioni, misure cautelari o misure di prevenzione;
su eventuali rilievi disciplinari durante la detenzione;
- informazioni alla direzione dell'istituto; - accertamenti in ordine al reddito, patrimonio, tenore di vita, attività economiche. L'autorità giudiziaria, inoltre, deve: - accertare la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime;
- indicare specificamente le ragioni della decisione "tenuto conto dei pareri". Ora, indubbiamente la menzionata, significativa, modifica normativa imporrebbe la rivalutazione della richiesta, da parte del Tribunale di sorveglianza, ma la difesa, con il ricorso, ha posto questione in ordine al titolo in esecuzione, contestando la fondatezza dell'assunto del Tribunale secondo il quale è attualmente in esecuzione la pena inflitta per il menzionato reato associativo. Si tratta, dunque, di questione dalla quale dipende l'operatività o meno della complessa normativa di cui all'art.
4-bis ord. pen., e che quindi va esaminata. 2. Nel caso di esecuzione di pene concorrenti, con conseguente applicazione delle norme sul concorso di pene, ove, al fine dell'applicazione di benefici penitenziari, si debba individuare il titolo di condanna della pena residua da scontare deve procedersi al così detto scioglimento del cumulo delle pene (Corte 3 ,51) costituzionale n. 361 del 1994; Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355). Innanzitutto, si deve rilevare che l'esecuzione riguarda pena inflitta da condanne pronunciate vuoi per reati così detti ostativi - appunto, art. 74 d.P.R. n. 309/1990 - vuoi per reati non ostativi;
inoltre, nell'applicazione delle norme sul concorso di pene non è stato applicato il così detto criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., non ricorrendone i presupposti. La questione posta riguarda il criterio da seguire, una volta operato lo scioglimento del cumulo, per individuare il titolo dei periodi di pena via via scontati, così da determinare il titolo della pena da scontare, cui si riferisce l'istanza della parte di ammissione ai benefici penitenziari. La giurisprudenza formatasi sulla questione ha costantemente affermato che il criterio dev'essere quello della imputazione della pena inflitta per reato ostativo alla parte di pena già scontata, criterio che opera anche nel caso dì richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata, laddove il beneficio viene chiesto in relazione alla pena già scontata e non con riguardo a quella da scontare (Sez. 1, n. 28141 del 18/06/2021, FESTA, Rv. 281672; Sez. 1, n. 6817 del 28/10/2015, Giacomi, Rv. 265987). A questa giurisprudenza fa espresso riferimento la difesa del ricorrente. Il caso in esame presenta la particolarità, valorizzata dal provvedimento impugnato, relativa al fatto che le pene inflitte per le condanne non ostative sono state eseguite interamente (o quasi) prima della irrevocabilità della condanna per reato ostativo. Infatti, il provvedimento di cumulo delle pene concorrenti viene formato secondo il criterio dell'anteriorità della data di consumazione del reato rispetto alla data di inizio della carcerazione, e quindi, correttamente, sono state unificate nel medesimo provvedimento di cumulo le condanne inflitte per reati commessi prima del 4 dicembre 2013, data dalla quale LU Di LA risultava essere detenuto ininterrottamente. E in tale cumulo, come già rilevato, sono confluite condanne divenute irrevocabili prima dell'ultima condanna, che riguarda reato ostativo commesso sino all'8 novembre 2012 (divenuta irrevocabile in data 19 aprile 2018), di tal che nel certificato del casellario giudiziale risulta annotato, come indicato dal provvedimento impugnato, che le pene inflitte per le prime condanne, non ostative, risultavano tutte eseguite alla data del 12 dicembre 2018. Il Collegio ritiene che anche nel presente caso debba essere seguito il criterio dell'imputazione della pena inflitta per il reato ostativo alla pena anteriormente espiata. 4 Infatti, la ratio che ispira la disciplina sulla formazione del cumulo di pene concorrenti, secondo il criterio dell'anteriorità del reato rispetto ai periodi di carcerazione, è quella secondo la quale è irrilevante sia il momento nel quale interviene l'accertamento giudiziale di ciascun reato sia quello di inizio dell'esecuzione, momenti che dipendono da fattori imprevedibili. Dunque, anche nel presente caso l'operazione dello scioglimento del cumulo va condotta imputando la pena inflitta per reato ostativo al periodo decorrente dal 4 dicembre 2013. Si deve aggiungere, risultando la condanna ostativa pronunciata in relazione a più reati, solo uno dei quali ostativo, che anche di tale pena complessiva (anni dieci di reclusione) va operato lo scioglimento del cumulo, individuando (alla stregua delle determinazioni del giudice della cognizione) la pena inflitta per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e la pena inflitta per la fattispecie non ostativa. 3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare l'esame della richiesta della parte, applicando, quando all'individuazione del titolo della pena da scontare i principi di diritto esposti al superiore punto 2 e, ove risultasse titolo rientrante nella previsione dell'art.
4-bis ord. pen., applicando la normativa introdotta con legge 30 dicembre 2022, n. 199.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso, il 10 febbraio 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Paola Mastroberardino che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17518 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 16 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata da LU Di LA di concessione della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale ovvero della semilibertà. La pena residua espianda aveva titolo in condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, fattispecie ostativa ai sensi dell'art.
4-bis ord. pen. in mancanza di collaborazione. 2. Il difensore di LU Di LA ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto la pena residua era inferiore ad anni quattro e il principio dello scioglimento del cumulo impone che i reati ostativi vadano considerati come espiati per primi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. La difesa impugna provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di ammissione alle misure alternative in ragione della preclusione, in assenza di collaborazione, determinata dal titolo della condanna in espiazione, pronunciata per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Preclusione che si fonda sulla norma di cui all'art.
4-bis ord. pen., nel testo vigente al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza. Si deve precisare che la novella introdotta con decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, ha modificato la norma di cui all'art.
4-bis ord. peri., anche con riferimento alla concessione delle misure alternative ai condannati per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", disponendo, da una parte, il superamento di detta preclusione ex lege e, dall'altra, una serie di oneri per il condannato e per l'autorità giudiziaria. In particolare, il condannato per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, che non sia collaboratore e che non sia sottoposto a regime differenziato, ha: 2 5/1 - l'onere di provare ("dimostrino...") l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento;
- l'onere di allegare elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi;
- l'onere di fornire idonei elementi di prova contraria qualora emergano indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti (o del pericolo di ripristino) con la criminalità organizzata o con il contesto nel quale il reato è stato commesso. L'autorità giudiziaria è tenuta a chiedere: - il parere del pubblico ministero della condanna e del Procuratore nazionale antimafia;
- dettagliate informazioni al comitato provinciale ordine pubblico del luogo di detenzione;
- dettagliate informazioni sul perdurare dell'operatività del sodalizio di appartenenza e del contesto criminale del reato;
sul profilo criminale del detenuto e alla sua posizione nell'associazione; su eventuali nuove imputazioni, misure cautelari o misure di prevenzione;
su eventuali rilievi disciplinari durante la detenzione;
- informazioni alla direzione dell'istituto; - accertamenti in ordine al reddito, patrimonio, tenore di vita, attività economiche. L'autorità giudiziaria, inoltre, deve: - accertare la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime;
- indicare specificamente le ragioni della decisione "tenuto conto dei pareri". Ora, indubbiamente la menzionata, significativa, modifica normativa imporrebbe la rivalutazione della richiesta, da parte del Tribunale di sorveglianza, ma la difesa, con il ricorso, ha posto questione in ordine al titolo in esecuzione, contestando la fondatezza dell'assunto del Tribunale secondo il quale è attualmente in esecuzione la pena inflitta per il menzionato reato associativo. Si tratta, dunque, di questione dalla quale dipende l'operatività o meno della complessa normativa di cui all'art.
4-bis ord. pen., e che quindi va esaminata. 2. Nel caso di esecuzione di pene concorrenti, con conseguente applicazione delle norme sul concorso di pene, ove, al fine dell'applicazione di benefici penitenziari, si debba individuare il titolo di condanna della pena residua da scontare deve procedersi al così detto scioglimento del cumulo delle pene (Corte 3 ,51) costituzionale n. 361 del 1994; Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355). Innanzitutto, si deve rilevare che l'esecuzione riguarda pena inflitta da condanne pronunciate vuoi per reati così detti ostativi - appunto, art. 74 d.P.R. n. 309/1990 - vuoi per reati non ostativi;
inoltre, nell'applicazione delle norme sul concorso di pene non è stato applicato il così detto criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., non ricorrendone i presupposti. La questione posta riguarda il criterio da seguire, una volta operato lo scioglimento del cumulo, per individuare il titolo dei periodi di pena via via scontati, così da determinare il titolo della pena da scontare, cui si riferisce l'istanza della parte di ammissione ai benefici penitenziari. La giurisprudenza formatasi sulla questione ha costantemente affermato che il criterio dev'essere quello della imputazione della pena inflitta per reato ostativo alla parte di pena già scontata, criterio che opera anche nel caso dì richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata, laddove il beneficio viene chiesto in relazione alla pena già scontata e non con riguardo a quella da scontare (Sez. 1, n. 28141 del 18/06/2021, FESTA, Rv. 281672; Sez. 1, n. 6817 del 28/10/2015, Giacomi, Rv. 265987). A questa giurisprudenza fa espresso riferimento la difesa del ricorrente. Il caso in esame presenta la particolarità, valorizzata dal provvedimento impugnato, relativa al fatto che le pene inflitte per le condanne non ostative sono state eseguite interamente (o quasi) prima della irrevocabilità della condanna per reato ostativo. Infatti, il provvedimento di cumulo delle pene concorrenti viene formato secondo il criterio dell'anteriorità della data di consumazione del reato rispetto alla data di inizio della carcerazione, e quindi, correttamente, sono state unificate nel medesimo provvedimento di cumulo le condanne inflitte per reati commessi prima del 4 dicembre 2013, data dalla quale LU Di LA risultava essere detenuto ininterrottamente. E in tale cumulo, come già rilevato, sono confluite condanne divenute irrevocabili prima dell'ultima condanna, che riguarda reato ostativo commesso sino all'8 novembre 2012 (divenuta irrevocabile in data 19 aprile 2018), di tal che nel certificato del casellario giudiziale risulta annotato, come indicato dal provvedimento impugnato, che le pene inflitte per le prime condanne, non ostative, risultavano tutte eseguite alla data del 12 dicembre 2018. Il Collegio ritiene che anche nel presente caso debba essere seguito il criterio dell'imputazione della pena inflitta per il reato ostativo alla pena anteriormente espiata. 4 Infatti, la ratio che ispira la disciplina sulla formazione del cumulo di pene concorrenti, secondo il criterio dell'anteriorità del reato rispetto ai periodi di carcerazione, è quella secondo la quale è irrilevante sia il momento nel quale interviene l'accertamento giudiziale di ciascun reato sia quello di inizio dell'esecuzione, momenti che dipendono da fattori imprevedibili. Dunque, anche nel presente caso l'operazione dello scioglimento del cumulo va condotta imputando la pena inflitta per reato ostativo al periodo decorrente dal 4 dicembre 2013. Si deve aggiungere, risultando la condanna ostativa pronunciata in relazione a più reati, solo uno dei quali ostativo, che anche di tale pena complessiva (anni dieci di reclusione) va operato lo scioglimento del cumulo, individuando (alla stregua delle determinazioni del giudice della cognizione) la pena inflitta per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e la pena inflitta per la fattispecie non ostativa. 3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare l'esame della richiesta della parte, applicando, quando all'individuazione del titolo della pena da scontare i principi di diritto esposti al superiore punto 2 e, ove risultasse titolo rientrante nella previsione dell'art.
4-bis ord. pen., applicando la normativa introdotta con legge 30 dicembre 2022, n. 199.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso, il 10 febbraio 2023.