Sentenza 5 ottobre 2017
Massime • 1
L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregidizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa.
Commentari • 3
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Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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In tema di reati contro il patrimonio, l'aggravante della violenza si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il furto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino; essa, invece, non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, a seguito dei quali cui sia necessaria un'opera di ripristino. L'applicazione della circostanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2017, n. 50660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50660 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2017 |
Testo completo
50660-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sent. n. 213 GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - P.U. 5.10.2017 - Consigliere - IG AGOSTINACCHIO R.G.N. 46439/2016 Consigliere - STEFANO FILIPPINI Rel. Consigliere- GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Consigliere - GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI IG nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 1273/2016 della Corte d'Appello di Bari dell'8.4.2016 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 5.10.2017 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza dell'8 aprile 2016, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 2 aprile 2013 dal Tribunale di Foggia sezione - distaccata di Cerignola, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di ricettazione di quattro sportelli di un autocarro, provento di furto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità dell'imputato, nonostante non potessero ritenersi integrati con certezza gli elementi costitutivi della fattispecie contestata (in particolare, non vi sarebbe prova certa del possesso dei beni e dell'elemento soggettivo del reato). La Corte territoriale avrebbe omesso di giustificare la pena inflitta, sicuramente eccessiva, nonché la riconosciuta recidiva e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., compatibile con la ritenuta sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è integralmente inammissibile perché presentato per motivi non consentiti, assolutamente privi di specificità e comunque del tutto assertivi.
1.1 Quanto alle doglianze sulla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione, il ricorrente si limita a reiterare doglianze già sollevate dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattese con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e, quindi, esenti da vizi censurabili in questa sede. La Corte territoriale, difatti, ha dato atto della sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione, rimarcando con specifico riferimento al possesso - dei beni da parte del ricorrente che i quattro sportelli dell'autocarro, proventi di - furto, erano stati rinvenuti nel locale di autodemolizione, intestato al medesimo imputato e nel quale egli era presente, come asseverato nel verbale di sequestro dal personale di p.g. operante, così da potersi "escludere anche l'ipotesi che altri abbiano potuto depositare all'interno del locale i quattro sportelli, non essendo peraltro emerso alcun sospetto al riguardo da parte dei verbalizzanti". Quanto all'elemento soggettivo, la Corte d'appello ha sottolineato che "il AL, pur a fronte dell'evidenza degli elementi di prova raccolti a suo carico, non aveva fornito la pur minima giustificazione, rendendosi contumace al processo". In tal modo la Corte di merito si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
1.2 Anche riguardo al trattamento sanzionatorio le argomentazioni dei giudici di merito sono esenti da vizi, avendo essi dato contezza della ritenuta recidiva, con il correlato giudizio sulla maggiore pericolosità sociale dell'imputato, 2 e delle ragioni per cui hanno considerato assorbita l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. nell'ipotesi di cui all'art. 648, comma 2, c.p.. A quest'ultimo riguardo deve rilevarsi che la Corte di merito si è posta in linea con l'orientamento enunciato in sede di legittimità e condiviso da questo Collegio (v. Sez. 2, n. 50066 del 15.11.2013, Rv 257647, in motivaz.). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la "particolare tenuità", rilevante ex art. 648, secondo comma, c.p., va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della "res" ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale (V. Cass., Sez. 2, n. 32832 del 9.5.2007, Rv. 237696; Cass., Sez. 1, n. 33510 del 7.7.2010, Rv. 248119). Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 35535 del 12.7.2007, Rv 236914), "non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti". Il giudice, quindi, perché possa ritenere configurata l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, deve avere riguardo a tutti danni patrimoniali, derivanti dal reato di ricettazione, e non solo al valore della cosa ricettata. Alla luce delle superiori precisazioni deve quindi affermarsi che: a) ove il danno patrimoniale (nel senso stabilito dalle cit. SSUU del 2007) superi la soglia della speciale tenuità, va esclusa sia l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sia quella di cui all'art. 648 comma 2 c.p., perché il fatto, per assioma, non può essere considerato di particolare tenuità in considerazione dell'entità e qualità della res provento di delitto;
b) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità e si accerti che anche il fatto sia di particolare tenuità sotto il profilo soggettivo (personalità del reo - modalità dell'azione), va riconosciuta la sola ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 c.p., rimanendo in essa assorbita l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p; c) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità, ma il giudice appuri che il fatto, sia pure sotto il solo profilo soggettivo (personalità del reo modalità - dell'azione), non sia di particolare tenuità, deve essere concessa la sola attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., che, essendo di natura oggettiva, ove sussistente, deve essere riconosciuta indipendentemente dal comportamento tenuto, nella singola fattispecie, dall'agente. 3 Applicando i suddetti principi alla concreta fattispecie in esame, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto assorbita l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., avendo riconosciuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 648, secondo comma, c.p.
1.3 La censura sull'eccessività della pena e sulla mancata giustificazione dei criteri adottati per la sua determinazione non può essere dedotta in questa sede. Con l'atto di appello infatti era stata lamentata l'eccessività della pena in modo del tutto generico, sicché la doglianza, in quanto originariamente inammissibile, poteva non essere presa in considerazione dal giudice di merito. Ne discende che la censura de qua non può essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Rv 262700, sull'inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell'inammissibilità). 2) La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso - determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento euro a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 5 ottobre 2017 fhoteller Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Giovanni Diotallevi un e. R. Puell' DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 17 NOV 2017 "CANCELLIERE Claudia Pian Z I O N E