Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di costituzione di parte civile, l'esistenza in calce o a margine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé.
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Leggi di più… - 2. Autenticazione della firma: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2015, n. 44660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44660 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
44 6 6 0 / 1 5 sentenza N. 2068 R. Gen. N. 2854/2014 Udienza del 21/10/2015 REPUBBLICA ITALIANA I N NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da Dott. FRANCO FIANDANESE Presidente Dott. PIERCAMILLO DAVIGO Consigliere Consigliere Dott. GEPPINO RAGO Consigliere Dott. ANDREA PELLEGRINO ConsigliereDott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: LE TE AS nato il [...], avverso la sentenza del 23/09/2013 del Tribunale di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Pinelli che ha concluso per l'inammissibilità; FATTO 1. Con sentenza del 23/09/2013, il giudice monocratico del tribunale di Milano, giudicando in sede di appello, confermava la sentenza con la quale, in data 26/03/2012, il Giudice di Pace di Milano aveva ritenuto LE EO MA colpevole del reato di cui all'art. 639 cod. pen. per avere imbrattato con vernice le vetrine della sede dell'Istituto per il diritto alla Studio Universitario.
2. Contro la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76-77 COD. PROC. PEN. per avere il Tribunale, nonostante il motivo di appello, ritenuto infondata l'eccezione sulla inammissibilità della parte civile il cui atto di costituzione non era stato sottoscritto dalla parte personalmente;
inoltre, il difensore era munito solo della procura ad litem apposta in calce all'atto;
2.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETT. E) COD. PROC. PEN.: il difensore ha dedotto un travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni rese dal teste OP 1 4 consistita nel fatto che il medesimo aveva affermato di avere visto l'imputato imbrattare l'istituto universitario ma di non ricordare la scritta né cosa fosse stato effettivamente sporcato, né il colore della vernice. Il giudice, poi, aveva ritenuto di valorizzare anche la testimonianza del m.llo ER al quale, non ricordando i fatti, era stato concesso di leggere il verbale. La difesa, poi, censura la motivazione della sentenza impugnata sostenendo che era stata motivata in modo carente ed apodittico.
2.3. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: la difesa ha dedotto: a) l'eccessività della pena irrogata nel massimo edittale;
b) la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate senza una particolare motivazione. DIRITTO 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76-77 COD. PROC. PEN.: il giudice di appello ha respinto la medesima doglianza rilevando che «la procura speciale è apposta in calce all'atto di costituzione, è firmata dalla parte con autentica del difensore». Le regole per la costituzione della parte civile sono quelle previste dal combinato disposto degli artt. 78 lett. c) e) - 100 - 122 cod. proc. pen. a norma del quale: a) la parte civile sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale;
b) la procura speciale dev'essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dallo stesso difensore (o altra persona abilitata): nel quale caso la procura è unita agli atti;
c) se, invece, la suddetta procura è apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore. Nel caso di specie, la procura speciale, espressamente conferita ex artt. 100-112 cod. proc. pen. risulta rilasciata dalla parte offesa che nominava difensore l'avv.to Giuliano Maggioni «per ogni fase, stato e grado del processo, compreso l'eventuale giudizio di appello [...]». Infatti, essendo stata la procura speciale apposta in calce all'atto di costituzione deve ritenersi chiara ed inequivoca la volontà della parte di conferire la procura speciale per il suddetto atto. La censura, pertanto, deve ritenersi infondata, dovendosi ritenere corretta la motivazione addotta dal giudice nella sentenza impugnata alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «In tema di costituzione di parte civile, l'esistenza in calce o a margine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di 2 autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé»: Cass. 4101/2012 Rv. 255265; Cass. II, n° 18704/2010 2. VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETT. E) COD. PROC. PEN.: il suddetto motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che non potrebbe tenersi in alcun conto delle dichiarazioni del teste OP: ma non se ne comprende il motivo perché, secondo quanto scrive lo stesso difensore, il suddetto teste affermò di avere visto l'imputato imbrattare le vetrine: irrilevante, quindi, diventa la circostanza che non ricordava né la scritta né il colore della vernice. Manifestamente infondata è anche la doglianza in ordine alla testimonianza del m.llo ER le cui dichiarazioni sono state ritualmente ritenute attendibili ex combinato disposto degli artt. 499/5 - 514/2 cod. proc. pen.
3. TRATTAMENTO èSANZIONATORIO: anche la suddetta doglianza manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dal giudice di appello deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche atteso che la Corte ha anche motivato in ordine ai pretesi elementi a favore dell'imputato ritenendoli, motivatamente, insussistenti.
4. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 21/10/2015 IL PRESIDENTE (Dott. Franco Fiandanese) franco fandary EAST.IL CONSIGLIERE, (Dott. G. Rago)( DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 6 NOV. 2015 IL EMA DIDI CASS Il Cancelliere Claudia Pianelli I O Z N E A S 3