Sentenza 27 maggio 2003
Massime • 1
Il comportamento del pubblico ufficiale che usa minacce per costringere un collega del suo ufficio a mostrargli determinati documenti, configura solo il delitto di minaccia, in quanto la pretesa di prendere visione dei documenti non è un'attività rientrante nei compiti del pubblico ufficiale ed il diverbio ha ad oggetto un dissenso sulle modalità di gestione di determinate pratiche e costituisce solo l'occasione per l'azione minacciosa, non finalizzata a costringere ad omettere un atto dell'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2003, n. 39090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39090 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.
Dott. Renato ACQUARONE - Presidente -
Dott. Raffaele LEONASI - Consigliere -
Dott. Giangiulio AMBROSINI Rel. - Consigliere -
Dott. Francesco SERPICO - Consigliere -
Dott. Nicola MILO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Paolo Paladino, di:
CE QU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 12.11.2001 della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. dott.ssa Anna Maria De Sandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Antonino Mormino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE QU, responsabile del servizio sanitario della AUSL n. 9 del distretto di Marsala, era originariamente imputato ai sensi dell'art. 323 c.p., anche in concorso con alcuni veterinari (La RO AN, BA RI e ON NI) e con un vigile urbano (La AT DO), per varie irregolarità nella gestione del settore delle autorizzazioni sanitarie da rilasciare nel territorio di Marsala, attuate in modo da escludere qualsiasi possibilità di controllo da parte delle Autorità competenti e, in particolare, omettendo, nei casi di mancanza dell'autorizzazione sanitaria, di elevare la prescritta contravvenzione amministrativa e di trasmettere gli atti all'Autorità giudiziaria e al Sindaco competente per la chiusura temporanea dei locali, così favorendo i titolari degli esercizi stessi (reati rubricati ai capi A, H, I, L, M, N). Nel corso del dibattimento di primo grado gli veniva contestato l'ulteriore reato di cui agli artt. 610, 61 n. 9 c.p. (capo P) in danno di ON FR.
Il Tribunale di Marsala, con sentenza 21.7.2000, qualificava i fatti di abuso di ufficio in omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale ex art. 361 c.p., e il reato di violenza privata in quello di cui agli artt. 336, 61 n. 9 c.p. e, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, condannava il CE alla pena di mesi 8 di reclusione.
La Corte d'appello di Palermo con sentenza 12.11.2001, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, assolveva CE QU dai reati di cui ai capi A, H, I, L, M, N, perché il fatto non costituisce reato e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo P) in mesi 7 di reclusione.
La Corte d'appello, in conformità alla decisione del Tribunale, ritiene provata la materialità del fatto minaccioso e aggressivo nei confronti di ON FR, ricollegata all'iniziativa del ON stesso, contestata dal CE, di approfondire la pratica relativa a eventuali irregolarità da parte di una delle ditte controllate (Morello) - attestato dalle dichiarazioni del ON e dalle deposizioni TA e ON. E ritiene che la finalità dell'azione aggressiva fosse diretta far desistere il ON da una attività perfettamente legittima di accertamento. Ricorre la difesa del CE in primo luogo per manifesta illogicità della motivazione in punto sussistenza del fatto, in quanto l'assoluzione dai reati relativi al preteso favore agli esercenti commerciali esclude il dolo specifico del residuo reato di cui all'art. 336 c.p., consistente nel fine di costringere il soggetto passivo a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero ad omettere un atto dovuto.
In secondo luogo lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'aggravante contestata, non essendo la minaccia di licenziamento fondata su un effettivo potere del superiore gerarchico, quale era il CE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Risulta in modo inequivoco dal testo della sentenza impugnata che l'imputato CE rivolse minacce (non sempre velate) al ON, spingendosi "fino ad un uso, ancorché limitato, della violenza" per una questione interna all'ufficio di cui il CE era dirigente e ON sottoposto gerarchicamente.
La materialità delle minacce non può essere posta in discussione in questa sede di legittimità, senza interferire nel merito della vicenda, in ordine al quale è preclusa la valutazione della Suprema Corte, salva carenza o illogicità della motivazione - che nel caso non si ravvisa.
Tuttavia ciò che resta in ombra nella motivazione della sentenza impugnata è la circostanza che lo scontro verbale fra imputato e parte offesa non ha per oggetto la costrizione a omettere atti del proprio ufficio, non ravvisandosi obiettivamente nella pretesa del ON di prendere visione di determinati documenti (in modo surrettizio, come risulta dalla sentenza di primo grado) una attività rientrante nei propri compiti di pubblico ufficiale. Ciò a maggior ragione se si considera che in relazione a quei documenti era già stata iniziata azione penale per il reato di cui all'art.323 c.p., poi qualificato in quello di cui all'art. 361 c.p. (da cui in secondo grado l'imputato CE verrà assolto).
In ultima analisi lo scontro fra il CE e il ON si configura come un diverbio nell'ambito dell'ufficio pubblico, dove il dissenso sulle modalità di gestione di determinate pratiche funge da mera "occasione" per l'azione minacciosa di uno dei contendenti, senza che la minaccia sia finalizzata a costringere ad omettere un atto di ufficio.
Sotto questo profilo oggettivo il fatto deve essere qualificato come minaccia ai sensi dell'art. 612, c. 1, c.p., escludendosi l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. per venir meno - correlativamente alla persona offesa - la rilevanza giuridica della qualità di pubblico ufficiale dell'imputato.
Consegue - ferma restando l'assoluzione per i reati di cui all'art.361 c.p. non oggetto di impugnazione - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il delitto di minaccia è perseguibile a querela di parte, che nella specie non è stata presentata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 612, c. 1, c.p., perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 OTTOBRE 2003.