CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20470 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da ES NN n. a Formia il 23/7/1973 ES AN n. a Formia il 23/1/1978 ES LO n. a Formia il 23/7/1973 TR IU n. a Casal di Principe il 4/1/1961 avverso la sentenza del Tribunale di S. MA Capua Vetere in data 2/10/2025 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. NN MA De IS;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Laura Condemi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma del patrono della parte civile che ha concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo la liquidazione delle spese RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in riforma della decisione emessa il 17/5/2024 dal giudice di pace di Carinola che aveva assolto ES NN, ES AN, ES LO e TR IU dal delitto di cui all’art. 633 cod.pen., dichiarava i predetti imputati responsabili agli effetti civili del reato loro ascritto condannandoli in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile CC BA, cui assegnava una provvisionale di euro 5mila. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20470 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/05/2026 2 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. Giuliana Lombardi, che con unico atto ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1 L’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 581-bis cod.proc.pen. Secondo il difensore l’impugnazione della parte civile avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità dei motivi in quanto l’atto non contiene alcuna critica ragionata alla sentenza di primo grado ma si limita a censurare l’esito assolutorio sull’assunto che il verbale riassuntivo delle dichiarazioni della p.o. sia falso o mal trascritto sebbene il difensore non ne abbia mai contestato il contenuto. 2.2 La violazione degli artt. 125, 603 cod.proc.pen. e dell’art. 6 CEDU Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata è venuta meno all’obbligo di rendere una motivazione rafforzata a sostegno del ribaltamento a fini civili della decisione assolutoria di primo grado. In particolare il giudice d’appello ha rinnovato esclusivamente l’esame della p.o., che ha reso dichiarazioni incostanti e illogiche, ha omesso un’adeguata valutazione della credibilità del CC e non ha rivalutato le ulteriori prove dichiarative assunte dal primo giudice. 2.3 La violazione di legge in relazione alla condanna al risarcimento del danno e alla quantificazione della provvisionale in assenza di motivazione. 2.4 L’erronea applicazione della legge con riguardo alla affermata responsabilità solidale di TR IU, non avendo il giudice d’appello argomentato in ordine a detto profilo nonostante il giudice di pace avesse escluso l’esistenza di elementi a carico di detto imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo che deduce l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi ai sensi dell’art. 581, comma 1 bis, cod.proc.pen. è manifestamente infondato. Il Tribunale a pag. 2 ha riepilogato, in piena aderenza all’atto di impugnazione, i motivi, che paiono dotati della necessaria specificità sia intrinseca che estrinseca ed esprimono un’argomentata confutazione delle considerazioni sviluppate dal primo giudice. 2. Ad analoghi esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che lamenta il difetto di motivazione rafforzata sia in relazione allo scrutinio d’attendibilità della p.o. che all’apprezzamento delle ulteriori fonti richiamate dal primo giudice a sostegno dell’esito assolutorio. Il Tribunale, contrariamente all’assunto difensivo, ha rassegnato una motivazione esauriente e persuasiva che, prendendo le mosse dal preliminare di compravendita intervenuto tra i fratelli ES e la parte civile il 14 ottobre 2017, con contestuale immissione nel possesso del fondo del promissario acquirente, ha ricostruito le successive vicende relative alla missiva del marzo seguente con la quale i ES offrivano al CC la restituzione della caparra, mai accettata, e alla contestuale occupazione e coltivazione del terreno da parte dell’imputato TR. 2.1 Correttamente il giudice d’appello ha riassunto, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, l’esame della p.o., il quale ha confermato l’avvenuta immissione in possesso del fondo e l’esecuzione sullo stesso di attività preliminari di pulitura e preparazione per la semina, 3 affrontando specificamente il nodo giuridico costituito dall’offerta di restituzione della caparra da parte degli imputati e la persistenza o meno dopo la stessa del vincolo contrattuale con il CC. Il Tribunale ha ritenuto sulla base di esatti principi giuridici, esposti a pag. 5, che la sola offerta di restituzione della caparra confirmatoria non fosse sufficiente a sciogliere il vincolo contrattuale. Infatti per costante giurisprudenza nei contratti formali (tra cui il preliminare di compravendita di beni immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 cod. civ.), le cause modificative o estintive del rapporto debbono risultare da fattori prestabiliti dalle parti nello stesso contratto e debbono essere, comunque, espresse nella forma richiesta per il contratto al quale si riferiscono, con la conseguenza che tanto l'accordo solutorio quanto la dichiarazione di recesso debbono rivestire la stessa forma scritta richiesta per la stipulazione del contratto preliminare (Cass. Civ. Sez. 2, 14/11/2000, n. 14730, Rv. 541659 – 01; Sez. 3 n. 1609 del 18/02/1994,Rv. 485378 - 01). 2.2 A fronte dell’indebito recesso unilaterale degli odierni imputati, la sentenza impugnata ha ritenuto integrato l’illecito ascritto sulla base delle univoche risultanze attestanti la coltivazione del fondo promesso in vendita da parte del TR, consapevole della vicenda contrattuale in corso tra la parte civile e i ES con conseguente integrazione degli estremi costitutivi d’ordine materiale e psicologico del delitto in rubrica ascritto ai ricorrenti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione (tra molte, Sez. 2, n. 15297 del 05/03/2013, [...], Rv. 256484 - 01) chiarendo che la norma di cui all'art. 633 cod. pen. comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti, con il termine "altrui" la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l'immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene (Sez. 2, n. 4823 del 25/11/2005, [...], Nardon, Rv. 233232 - 01). Quanto all’elemento soggettivo del reato, la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni od edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente "al fine di occuparli" oppure "al fine di trarne altrimenti profitto", deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di porre in essere una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive (Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, [...], Rv. 254331 – 01), requisiti la cui ravvisabilità nel caso di specie è stata congruamente argomentata dal giudice d’appello alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata senza che con le rassegnate considerazioni i ricorrenti si siano criticamente confrontati, incorrendo per tal via in genericità delle censure in punto di responsabilità, con particolare riguardo alla posizione del TR (quarto motivo). 3.Risultano inammissibili per manifesta infondatezza anche le conclusive censure in punto di quantificazione della provvisionale. La sentenza impugnata ha dato conto a pag. 7 delle ragioni poste a base dell’importo liquidato a titolo di provvisionale, statuizione che per costante 4 giurisprudenza sfugge a censura in questa sede in quanto la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723 – 01; Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, [...], Rv. 269882 – 01; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269704 – 01). 4.Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., come da dispositivo. Agli imputati fanno, altresì, carico le spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate nella misura di euro duemila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CC BA, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 12 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN MA De IS GI LT
udita la relazione del Cons. NN MA De IS;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Laura Condemi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma del patrono della parte civile che ha concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo la liquidazione delle spese RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in riforma della decisione emessa il 17/5/2024 dal giudice di pace di Carinola che aveva assolto ES NN, ES AN, ES LO e TR IU dal delitto di cui all’art. 633 cod.pen., dichiarava i predetti imputati responsabili agli effetti civili del reato loro ascritto condannandoli in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile CC BA, cui assegnava una provvisionale di euro 5mila. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20470 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/05/2026 2 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. Giuliana Lombardi, che con unico atto ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1 L’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 581-bis cod.proc.pen. Secondo il difensore l’impugnazione della parte civile avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità dei motivi in quanto l’atto non contiene alcuna critica ragionata alla sentenza di primo grado ma si limita a censurare l’esito assolutorio sull’assunto che il verbale riassuntivo delle dichiarazioni della p.o. sia falso o mal trascritto sebbene il difensore non ne abbia mai contestato il contenuto. 2.2 La violazione degli artt. 125, 603 cod.proc.pen. e dell’art. 6 CEDU Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata è venuta meno all’obbligo di rendere una motivazione rafforzata a sostegno del ribaltamento a fini civili della decisione assolutoria di primo grado. In particolare il giudice d’appello ha rinnovato esclusivamente l’esame della p.o., che ha reso dichiarazioni incostanti e illogiche, ha omesso un’adeguata valutazione della credibilità del CC e non ha rivalutato le ulteriori prove dichiarative assunte dal primo giudice. 2.3 La violazione di legge in relazione alla condanna al risarcimento del danno e alla quantificazione della provvisionale in assenza di motivazione. 2.4 L’erronea applicazione della legge con riguardo alla affermata responsabilità solidale di TR IU, non avendo il giudice d’appello argomentato in ordine a detto profilo nonostante il giudice di pace avesse escluso l’esistenza di elementi a carico di detto imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo che deduce l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi ai sensi dell’art. 581, comma 1 bis, cod.proc.pen. è manifestamente infondato. Il Tribunale a pag. 2 ha riepilogato, in piena aderenza all’atto di impugnazione, i motivi, che paiono dotati della necessaria specificità sia intrinseca che estrinseca ed esprimono un’argomentata confutazione delle considerazioni sviluppate dal primo giudice. 2. Ad analoghi esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che lamenta il difetto di motivazione rafforzata sia in relazione allo scrutinio d’attendibilità della p.o. che all’apprezzamento delle ulteriori fonti richiamate dal primo giudice a sostegno dell’esito assolutorio. Il Tribunale, contrariamente all’assunto difensivo, ha rassegnato una motivazione esauriente e persuasiva che, prendendo le mosse dal preliminare di compravendita intervenuto tra i fratelli ES e la parte civile il 14 ottobre 2017, con contestuale immissione nel possesso del fondo del promissario acquirente, ha ricostruito le successive vicende relative alla missiva del marzo seguente con la quale i ES offrivano al CC la restituzione della caparra, mai accettata, e alla contestuale occupazione e coltivazione del terreno da parte dell’imputato TR. 2.1 Correttamente il giudice d’appello ha riassunto, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, l’esame della p.o., il quale ha confermato l’avvenuta immissione in possesso del fondo e l’esecuzione sullo stesso di attività preliminari di pulitura e preparazione per la semina, 3 affrontando specificamente il nodo giuridico costituito dall’offerta di restituzione della caparra da parte degli imputati e la persistenza o meno dopo la stessa del vincolo contrattuale con il CC. Il Tribunale ha ritenuto sulla base di esatti principi giuridici, esposti a pag. 5, che la sola offerta di restituzione della caparra confirmatoria non fosse sufficiente a sciogliere il vincolo contrattuale. Infatti per costante giurisprudenza nei contratti formali (tra cui il preliminare di compravendita di beni immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 cod. civ.), le cause modificative o estintive del rapporto debbono risultare da fattori prestabiliti dalle parti nello stesso contratto e debbono essere, comunque, espresse nella forma richiesta per il contratto al quale si riferiscono, con la conseguenza che tanto l'accordo solutorio quanto la dichiarazione di recesso debbono rivestire la stessa forma scritta richiesta per la stipulazione del contratto preliminare (Cass. Civ. Sez. 2, 14/11/2000, n. 14730, Rv. 541659 – 01; Sez. 3 n. 1609 del 18/02/1994,Rv. 485378 - 01). 2.2 A fronte dell’indebito recesso unilaterale degli odierni imputati, la sentenza impugnata ha ritenuto integrato l’illecito ascritto sulla base delle univoche risultanze attestanti la coltivazione del fondo promesso in vendita da parte del TR, consapevole della vicenda contrattuale in corso tra la parte civile e i ES con conseguente integrazione degli estremi costitutivi d’ordine materiale e psicologico del delitto in rubrica ascritto ai ricorrenti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione (tra molte, Sez. 2, n. 15297 del 05/03/2013, [...], Rv. 256484 - 01) chiarendo che la norma di cui all'art. 633 cod. pen. comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti, con il termine "altrui" la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l'immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene (Sez. 2, n. 4823 del 25/11/2005, [...], Nardon, Rv. 233232 - 01). Quanto all’elemento soggettivo del reato, la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni od edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente "al fine di occuparli" oppure "al fine di trarne altrimenti profitto", deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di porre in essere una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive (Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, [...], Rv. 254331 – 01), requisiti la cui ravvisabilità nel caso di specie è stata congruamente argomentata dal giudice d’appello alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata senza che con le rassegnate considerazioni i ricorrenti si siano criticamente confrontati, incorrendo per tal via in genericità delle censure in punto di responsabilità, con particolare riguardo alla posizione del TR (quarto motivo). 3.Risultano inammissibili per manifesta infondatezza anche le conclusive censure in punto di quantificazione della provvisionale. La sentenza impugnata ha dato conto a pag. 7 delle ragioni poste a base dell’importo liquidato a titolo di provvisionale, statuizione che per costante 4 giurisprudenza sfugge a censura in questa sede in quanto la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723 – 01; Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, [...], Rv. 269882 – 01; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269704 – 01). 4.Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., come da dispositivo. Agli imputati fanno, altresì, carico le spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate nella misura di euro duemila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CC BA, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 12 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN MA De IS GI LT