Sentenza 25 novembre 2005
Massime • 1
In tema di invasione di terreni o edifici, la norma di cui all'art. 633 cod. pen. comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti, con il termine "altrui" la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l'immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene. (Fattispecie relativa alla ritenuta sussistenza dell'interesse ad ottenere la disponibilità di un immobile sequestrato in base all'art. 633 cod. pen. da parte del legittimo possessore, in forza di un contratto preliminare di compravendita, attributivo della disponibilità immediata dell'immobile).
Commentario • 1
- 1. le problematiche connesseDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2020
Sommario: La genesi – La norma giuridica – Il soggetto attivo del reato – Il bene giuridico protetto – L'elemento oggettivo del reato – L'elemento soggettivo del reato – La consumazione e il tentativo – Le aggravanti – Lo stato di necessità – La particolare tenuità del fatto – La casistica – Il rapporto con gli altri reati o illeciti amministrativi – I profili procedurali – La competenza – Le condizioni di procedibilità – L'arresto, il fermo, le misure cautelari – Le cause di improcedibilità – Le cause di estinzione del reato – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie – Perdono giudiziale ed esito positivo della prova – Altre cause di estinzione del reato – Note …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2005, n. 4823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4823 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 25/11/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1850
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 030084/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD LD;
avverso ORDINANZA del 28/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di LECCO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
latte le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. TAPPETO Pietro del Foro di Roma, per la parte civile LL IG.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso il 18 marzo 2000 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecco revocava il sequestro preventivo dell'unità immobiliare sita in via Caduti Lecchesi n. 7, di proprietà del Sig. AN GI LL, disponendone la restituzione a quest'ultimo:
sequestro, che era stato disposto in relazione al reato di invasione di edificio, ex art. 633 c.p., contestato a AR AL, che aveva sostituito la serratura e compiuto opere edili in violazione della disciplina urbanistica.
Avverso il provvedimento proponeva appello, ex articolo 322 bis cod. proc. pen., il AR, che, premesso di essere legittimo possessore,
in forza di un contratto preliminare di compravendita, attributivo della disponibilità immediata dell'immobile, deduceva l'illegittimità della restituzione a soggetto diverso da quello cui era stato sequestrato;
ed in ogni caso, eccepiva la competenza per materia del giudice civile a dirimere la controversia sulla titolarità del diritto ex articolo 263 c.p.p.. Radicatosi il contraddittorio con il controinteressato, LL AN GI, che eccepiva, a sua volta, l'avvenuta risoluzione giudiziale del contratto preliminare, il Tribunale del riesame di Lecco, premessa la tempestività dell'appello, poiché all'imputato non era stato notificato il provvedimento di revoca, lo rigettava nel merito.
Motivava:
che il provvedimento di restituzione era corredato di motivazione implicita sul venir meno del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato;
che difettava l'interesse ad impugnare, visto che l'eventuale permanenza del vincolo cautelare non avrebbe giovato al AR;
che il diritto alla restituzione spettava al legittimo proprietario, e questi era, incontestabilmente, il LL, sia se il contratto preliminare fosse rimasto colpevolmente da lui inadempiuto (secondo la tesi del AR), sia se fosse stato risolto con sentenza del tribunale di Lecco (come allegato dal LL).
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il AR, deducendo:
1) l'inosservanza dell'articolo 568 c.p.p., comma 4, perché il Tribunale di Lecco aveva ingiustamente negato il suo interesse ad impugnare, che invece sussisteva in relazione al suo preesistente possesso legittimo del bene ed al pericolo che il LL potesse porre in essere atti pregiudizievoli o modificativi della stato di fatto dell'immobile;
2) la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca del sequestro assunto dal Pubblico Ministero ex articolo 321 c.p., comma 3, non essendo ammissibile la cosiddetta motivazione implicita ravvisata dal tribunale;
3) la violazione dell'articolo 324 c.p.p., u.c., per omessa rimessione al giudice civile della controversia sulla titolarità del diritto alla restituzione, dovendosi ritenere applicabile tale norma - pur formalmente dettata in tema di riesame - anche al diverso mezzo di gravame dell'appello di cui all'articolo 322 bis c.p.p.;
4) la carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza impugnata, assimilabile a violazione di legge.
All'udienza del 25 novembre il Procuratore Generale ed il difensore della parte civile hanno precisato le conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'articolo 568 c.p.p., comma 4, perché il Tribunale di Lecco ha ingiustamente negato il suo interesse ad impugnare.
Il motivo è fondato.
Non può essere negato l'interesse del AR, quale destinatario diretto della misura cautelare, ad opporsi al rilascio al LL dell'immobile sequestrato, dal momento che la sua richiesta di mantenimento del vincolo è funzionale, in prospettiva, ad ottenerne la restituzione in proprio favore, con ripristino dello stato di fatto "quo antea", qualunque fosse il titolo giuridico del suo primitivo possesso.
Inconferente, in senso contrario, è il rilievo che neppure in caso di accoglimento del gravame egli tornerebbe in possesso dell'immobile, che resterebbe assoggettato al sequestro: giacché, evidentemente, altro è la custodia affidata a un ausiliario del giudice in attesa della soluzione della controversia sulla titolarità del diritto e altro è l'immediata disponibilità concessa alla controparte, che verrebbe ad avere un diritto di godimento pieno, in pendenza della lite, con facoltà anche di modificare lo stato dei luoghi. Del resto, l'esistenza di un contenzioso sul diritto di proprietà o sul possesso è proprio il presupposto del sequestro giudiziario civile quando sia opportuno provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (art. 670 c.p.c.). Il Tribunale del riesame di Lecco non si è però limitato a questa statuizione sulla carenza d'interesse - che pure rivestirebbe, di per sè sola, efficacia preclusiva dell'appello - ma ha anche affermato che la restituzione al LL era comunque legittima essendo egli titolare incontroverso del diritto di proprietà sull'immobile di via Caduti Lecchesi, n. 7.
Anche sotto questo profilo, peraltro, la decisione non sembra condivisibile.
L'articolo 263 c.p.p., comma 1, prevede la restituzione delle cose sequestrate se non vi è dubbio sulla loro appartenenza. Il concetto di appartenenza è più ampio che non quello di proprietà, abbracciando ogni situazione di legittima disponibilità della cosa, anche se derivante da un diritto reale parziario, o financo obbligatorio, di godimento.
Non si può, infatti, negare il diritto ad ottenere la restituzione del bene dissequestrato da parte di chi avesse perso il possesso che gli competeva in virtù, ad es. di un diritto di usufrutto, di uso o di abitazione, o perfino la detenzione qualificata in forza di contratto di locazione.
Anche la disponibilità dell'immobile, ottenuta nella specie dal AR in base ad un contratto preliminare di compravendita configura un "jus ad rem", suscettibile di tradursi in un vero e proprio "jus in re", in ipotesi di esecuzione in forma specifica (art. 2932 cod. civ.), che non può essere, in radice, negletto solo perché ancora non assurto a diritto di proprietà pieno. Il contrasto con la speculare pretesa del promittente venditore, LL AN GI - che non è stato il soggetto passivo della misura cautelare - non può quindi che trovare la propria "sedes materiae" nel giudizio civile,peraltro già pendente tra le parti.
Alla luce dei predetti principi si deve dunque ritenere che la successiva previsione di cui all'articolo 263 c.p.p., comma 3, che dispone la rimessione della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate al giudice civile territorialmente competente non può essere intesa in senso letterale e restrittivo - come limitata, cioè, alla sola azione di revindica, di natura reale - bensì inclusivo di tutte le situazioni contenziose che abbiano ad oggetto il diritto di riacquistare la disponibilità del bene di cui si godeva prima dell'esecuzione del sequestro.
In questo senso, dunque, l'art. 263 c.p.p., comma 3, "minus dixit quam voluit", e si deve colmare la lacuna letterale, ricomprendendo nella fattispecie anche la controversia derivante dall'esecuzione o risoluzione di un contratto preliminare di compravendita. Sul punto, è appena il caso di aggiungere, per completezza di analisi, che, data la latitudine della nozione penale di "altruità" della cosa, colui che formalmente è il proprietario può essere perfino l'autore materiale del reato di invasione ex art. 633 cod. pen. in danno dell'attuale possessore dell'immobile (Cass., sez. 2,
10 Novembre 1981, n. 3776): e sarebbe davvero paradossale ritenere che proprio a lui debba restituirsi, "de plano", dal Pubblico Ministero il bene su cui si è esercitata l'azione criminosa, una volta venute meno le ragioni cautelari.
L'ordinanza del Tribunale di Lecco dev'essere quindi annullata con rinvio al Tribunale di Lecco.
P.Q.M.
- Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Lecco.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2006