Sentenza 10 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile. (In motivazione, la S.C. ha precisato che per la liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all'ammontare della somma liquidata).
Commentari • 7
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Rassegna giurisprudenziale Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili (art. 540) È legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma quantificata a titolo di provvisionale entro un termine anteriore alla data del passaggio in giudicato della sentenza, argomentando dall'immediata esecutività della provvisionale prevista dal capoverso dell'art. 540, in relazione al disposto dell'art. 165 Cod. pen. (Sez. 5, 4014/2016). In senso contrario: il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile, da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato …
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Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Taranto, con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di minaccia e lesioni personali. Tribunale Taranto sez. I, 11/07/2023, (ud. 11/07/2023, dep. 11/07/2023), n.2715 Svolgimento del processo Con decreto del 5.2.2020 Vi.Lu. viene tratto a giudizio per rispondere del reato di lesioni personali pluriaggravate (artt. 81,582,583,585 e 612 c.p.). Commesso in Taranto il 23.9.2018. L'udienza del 5.5.2020 è stata rinviata in applicazione del D.L. del 17.3.2020 n. 18. All'udienza del 26.1.2021 il processo è stato rinviato dal giudice onorario per sua incompetenza funzionale. All'udienza del 22.6.2022 verificata la regolare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2017, n. 20318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20318 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2017 |
Testo completo
20318 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENITENZA Dott. PATRIZIA PICCIALLI Presidente - N.6:17 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLA MENICHETTI Rel. Consigliere - N. 21250/2016 Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. ALESSANDRO RANALDI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AG N. IL 13/03/1949 avverso la sentenza n. 8162/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/12/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Solzano che ha concluso per l'annullamento Couzinio dille seriense relativamente alle starmpom Civile e refetto nel cesso Sigeeching in sprchy way on Tube. Po Liver Udito, per le parté civile, l'Avv Politature The deporte conclusions Udit i difensor Avv. scritte chole spese Di Becolemo purtezzelle AG che minste pu l'elegh mento del corso 1 Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 22 marzo 2010 il Tribunale di Napoli dichiarava ZE AG colpevole del delitto di cui all'art. 589 commi 1 e 2 c.p. perché, quale legale rappresentante dell'impresa edile A. ZE srl e direttore del cantiere sito in Ischia via Enea 22, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nonché in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2087 cc, 8 Dlgs 626/94, 68 DPR 547/55, per non aver osservato le misure generali di tutela di cui all'art. 3 D.Lgs n. 626/94 ed in particolare per non aver adottato le idonee misure atte ad evitare la caduta dall'alto nella tromba delle scale presso il predetto cantiere, cagionava la morte del suo operaio AN IG a seguito di caduta nella tromba delle scale dell'edificio ove erano in corso lavori di ristrutturazione appaltati dalla NV srl alla ditta ZE. Condannava il predetto alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, pena sospesa condizionata al pagamento entro 60 giorni dal passaggio in giudicato di una provvisionale pari ad euro 30.000,00 in favore di ciascuna delle costituite parti civili (OL LU, AN ID, AN AN e AN CO). Proposto appello, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il non doversi procedere nei confronti del ZE in ordine al reato ascrittogli per intervenuta prescrizione confermando le statuizioni civili della pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi: 1) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione in relazione all'art. 125 co. 3 c.p.p. per assoluta mancanza di motivazione in merito al rigetto da parte del giudice di prime cure dell'istanza difensiva volta ad ottenere la revoca della dichiarazione di contumacia. Ciò sebbene il punto costituisse oggetto di specifico motivo di appello. 2) Violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza dell'art. 125 co. 3 c.p.p. in relazione all'art. 578 c.p.p per assoluta mancanza di motivazione con riguardo alla conferma delle statuizioni civili. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Con riguardo al primo motivo di ricorso col il quale si lamenta la mancata pronuncia da parte della Corte di appello dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della dichiarazione di contumacia adottata dal giudice di primo grado, occorre rilevare la mancanza di interesse del ricorrente essendo stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato al medesimo ascritto. Quanto al secondo motivo merita precisare che per la liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma, come risulta dalle decisioni dei giudici di merito, è sufficiente la certezza dello stesso, sino all'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale. 2 in to Inoltre, per quanto qui interessa, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, quale non ha l'obbligo di espressa motivazione, quando l'importo, per la sua non particolare rilevanza, come nella specie, rientri nell'ambito del danno prevedibile (Cass. Sez. VI n. 49877/2009 Rv. 245701). Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili OL LU, AN CO, AN ID e AN AN in questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili OL LU, AN CO, AN ID e AN AN in questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, in data 10 gennaio 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Marjapid/gavino Tehivejal revelli Patrizia Piccially Mifatin Depositata in Cancelleria 28 APR. 2017 Oggi, T Il Funzionario iudiziario E R P Patrizia Giorra V O N ما