Sentenza 15 aprile 2003
Massime • 1
L'omessa notifica alla persona offesa dell'avviso di udienza fissata a seguito di opposizione all'archiviazione(art. 409, comma 2, cod. proc. pen.) integra una nullità a regime intermedio la quale è sanata qualora non sia dedotta dal difensore presente all'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2003, n. 23185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23185 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 15/04/2003
Dott. BRUSCO LO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 8731
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 040580/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI CA C/ N. IL 30/07/1944;
2) HE OL C/ N. IL 21/01/1942;
3) ZZ NA N. IL 09/09/1953;
avverso ORDINANZA del 24/07/2002 GIP TRIBUNALE di MASSA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Lette/sentite le conclusioni del P.G.;
ZZ NA era querelata dagli odierni ricorrente AN LO e AC OL che la accusavano del delitto di furto aggravato di materiale del sottosuolo.
All'esito della valutazione degli atti procedimentali, il P.M. richiedeva decreto di archiviazione;
tale richiesta veniva opposta dai querelanti.
In conseguenza della proposta opposizione il GIP fissava udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., all'esito della quale emetteva decreto di archiviazione.
Ricorrono i querelanti e deducono violazione dell'art. 409.2 e 127 c.p.p. per mancata notifica dell'avviso di udienza che, invece, è
stato dato al difensore in tale sua qualità, e non anche quale eventualmente costituito domiciliatario.
La querelata, con memoria del difensore, deduce ex adverso che, stando al disposto di cui agli artt. 100.4 e 101 c.p.p., le pp.oo. hanno ricevuto tale notifica presso il difensore, e che così deve ritenersi integrato il loro diritto all'avviso di udienza;
deduce inoltre che ex art. 127.5 c.p.p. il vizio dedotto da tali parti non produce la invocata nullità, e che la mancata considerazione della p.o. come parte necessaria del procedimento, e la presenza del suo difensore all'udienza, che nulla abbia opposto, sana l'eventuale vizio che, inoltre, quale nullità relativa, resta sanato se non dedotto prima della pronuncia del provvedimento ex art. 424 c.p.p.. OSSERVA
LA CORTEIl ricorso non merita accoglimento.
L'art. 127.1 c.p.p. dispone che, quando il giudice debba procedere con udienza in camera di consiglio, avviso debba essere dato alle parti, alle altre persone interessate ed ai difensori, ed il successivo comma quinto commina nullità per tale violazione. Nullità che è da considerarsi a regime intermedio (Cass. 3 novembre 1992, 192860). Or bene, se è vero, come sostiene la persona indagata, che a mente degli artt. 100.1 e 4, e 101.1 c.p.p., è previsto che il difensore della persona offesa, eventualmente nominato, possa esercitare i diritti e le facoltà ad essa attribuite a mezzo di un difensore che può anche ricevere tutti gli atti ad essa diretti che non siano alla stessa espressamente riservati, è anche vero che tale è una facoltà e non un obbligo, restando comunque fermo il disposto di cui all'art. 127.1 c.p.p. secondo cui tale parte deve considerarsi fra quelle personalmente destinatarie dell'avviso di udienza che, a mente della stessa disposizione, va dato anche ai difensori. E d'altra parte, dal combinato disposto degli artt. 154 e 157 c.p.p., la notificazione de qua doveva avvenire personalmente agli opponenti, eventualmente alle stesse presso il difensore nominato, secondo l'orientamento di questa stessa Corte, del seguente tenore: L'art. 100 comma 5^ c.p.p. individua presso il difensore il domicilio legale delle parti private diverse dall'imputato, che stanno in giudizio col ministero del difensore (cosiddetto domicilio legale delle parti "complesse"). L'art. 33 d. lgs. 28 luglio 1989 n. 271 indica, poi, nel difensore eventualmente nominato dalla persona offesa dal reato un domiciliatario "ex lege":
la parte offesa è, cioè, presente di persona nel processo, pur avendo la facoltà di nominare un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuitigli (art. 101 c.p.p.), In mancanza di nomina, le notifiche alla persona offesa sono eseguite ai sensi degli art. 154 (in relazione all'art. 157) e 155 c.p.p. (Cassazione penale, sez. 5^, 2 febbraio 1993, Motolese).Ed
inoltre la stessa Corte ha anche stabilito che il difensore dell'offeso non è investito dei poteri di rappresentanza che gli art. 99 comma 1 e 100 comma 4^ c.p.p. riconoscono rispettivamente a quello dell'imputato e delle altre parti ritualmente costituite. (Cassazione penale, sez. 6^, 27 giugno 1995, n. 2569, Fakhri).
La Corte ha, infatti, ha affermato che non si verifica la nullità, prevista dal combinato disposto degli art. 127 e 409, c.p.p., per violazione delle disposizioni che disciplinano il contraddittorio nel procedimento incidentale di archiviazione, se non sia stato sentito personalmente l'opponente, presente in udienza, se questi sia stato, comunque, assistito, nell'udienza stessa, dal difensore nominato, che sia comparso e abbia avuto l'opportunità di far valere le ragioni dell'opponente. Il difensore, infatti, dotato della specifica competenza, può compiere tutte le attività defensionali previste dalla legge, necessarie nell'interesse della parte opponente, ponendosi quale tramite fra quest'ultima e l'organo giudiziario davanti al quale il procedimento si svolge. (Cassazione penale, sez. 6^, 15 ottobre 1998, n. 3100, Campa). Ma in tal caso il contraddittorio era stato già assicurato mediante la acquisita presenza personale della persona offesa.
Il mancato avviso alla pp.oo. opponenti integra, dunque, nullità intermedia rispetto alla quale però si è verificata sanatoria, non essendo questa stata dedotta dal difensore presente in udienza che tale nullità avrebbe avuto l'onere di dedurre in quella stessa fase. In analoga materia, questa Corte ha già stabilito che l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza in camera di consiglio è causa di una nullità che, in quanto non definita assoluta dall'art. 127 comma 5^ c.p.p. e non attinente ad una ipotesi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli art. 180, 181 e 182 c.p.p. Ne consegue che la omessa, immediata eccezione da parte del difensore della detta nullità di fronte allo stesso tribunale del riesame che procede, produce la non ulteriore deducibilità dell'eccezione stessa. (Cassazione penale, sez. 1^, 30 aprile 1993, Rapisarda). L'impugnazione è dunque infondata.
Al conseguente rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2003