Sentenza 10 novembre 2004
Massime • 1
In tema di reati fallimentari - poichè la previsione di cui all'art. 219, comma secondo n. 1 L.F. limita la considerazione unitaria della bancarotta alla sfera interna di ciascuno degli artt. 216 e 217 L.F. -, deve ritenersi possibile il concorso cosiddetto esterno tra la bancarotta fraudolenta e la bancarotta semplice, che costituiscono due fattispecie di reato fra loro completamente autonome, con conseguente ammissibilità della continuazione tra le due figure delittuose. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto il concorso fra i due reati in presenza di condotte autonome e indipendenti, quali l'omessa tenuta dei libri contabili e la distrazione delle merci).
Commentario • 1
- 1. Pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimentoAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 48282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48282 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 10/11/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1681
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 038876/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS ON N. IL 16/10/1963;
avverso SENTENZA del 19/06/2003 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari, investita del gravame dell'imputata, ha confermato, per la parte che qui interessa, la condanna pronunciata dal Tribunale della stessa città, in data 9.10.2002, nei confronti di MA NI, per avere costei - nella qualifica di socia della società di fatto RA e NI" dichiarata fallita il 20.6.1997 concorso con LA MA SA nel reato di bancarotta semplice documentale (omessa tenuta dei libi e delle scritture contabili) nonché per avere distratto beni della società per importi ed in quantità imprecisate (bancarotta fraudolenta patrimoniale). Avverso tale sentenza, la MA, a mezzo del difensore, propone ricorso per Cassazione, proponendo quali mezzi di annullamento: 1) violazione di legge nonché vizio di motivazione, quali vizi dell'ordinanza reiettiva della istanza di "breve" rinvio dell'udienza nell'attesa dell'entrata in vigore di nuova normativa applicabile alla fattispecie;
2) erronea qualificazione giuridica del fatto, con riferimento al ritenuto concorso dei reati, perché la bancarotta semplice doveva ritenersi assorbita nell'ipotesi più grave;
3) violazione di legge ovvero vizio di motivazione quanto al giudizio di sussistenza dei fatti distrattivi, difettandone la prova anche in ragione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiesta sub specie di acquisizione del fascicolo processuale nel quale il teste TT, assunto come testimone, aveva rivestito la qualità di indagato. Il ricorso non può trovare accoglimento, rivelandosi infondati tutti i motivi.
Quanto al primo motivo, infatti, va osservato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la reiezione dell'istanza di rinvio - alla cui base veniva dedotta la possibilità dell'imputata di optare per il patteggiamento della pena in appello ai sensi della legge 12 giugno 2003 n. 134, non ancora entrata in vigore - con la decisiva considerazione che l'applicazione della pena formulata in base a tale normativa, all'art. 5 ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risultasse decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., doveva dirsi dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non poteva trovare applicazione in quelli di impugnazione;
tanto risultando testualmente, non può evidentemente sostenersi il difetto di motivazione che, anzi, la stessa deve dirsi compiuta nonché corretta in diritto (alla luce della successiva pronuncia di Cass. Sez. Un. 24/09/2003 n. 47289, Petrella). Infondato è altresì il secondo motivo.
Ed invero, in tema di reati fallimentari, poiché la legge limita la considerazione unitaria della bancarotta alla sfera interna di ciascuno degli artt. 216 e 217 legge Fallimentare, deve ritenersi possibile il concorso cosiddetto "esterno" tra la bancarotta fraudolenta e la bancarotta semplice, fattispecie di reato fra loro completamente autonome;
può dunque ammettersi, sulla base di tale principio, la continuazione tra fatti di bancarotta fraudolenta e fatti di bancarotta semplice, allorché le fattispecie materiali delle singole ipotesi di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta si identifichino o comunque siano le une riconducibili alle altre (Cass. Sez. 5^, 7. 6-1996 n. 8041, D'Angelo e altro). Nella specie, il concorso fra i due reati è stato esattamente ritenuto in presenza di condotte assolutamente autonome ed indipendenti, quali l'omessa tenuta dei libri sociali e la distrazione di merci ed attrezzature, quand'anche considerabile, la prima, come funzionale a celare l'evento dispersivo del patrimonio provocato dalla seconda;
e, dunque, in presenza di una situazione che esclude una commistione di condotte criminose tali da costituire un unico fatto di bancarotta.
Nè ha pregio l'assunto - a sostegno della tesi di una "imbarazzata" sentenza sul punto - che lo stesso giudice di merito non avrebbe riconosciuto l'ipotesi di cui all'art. 219 L.F., perché dal testo della pronuncia di primo grado risulta, con riferimento al momento determinativo della pena, esattamente il contrario. Infondato, infine, è anche il superstite motivo sub 3). La Corte territoriale, invero, ha dato atto che non risultasse la pendenza di un procedimento connesso nei confronti del TT, la deposizione del quale, peraltro, non ha ritenuto determinante, ed ha anzi pressoché ignorato, in presenza di un quadro probatorio completo rappresentato dalle convergenti dichiarazioni della coimputata LA e da quelle della teste Trombetta, secondo cui la MA gestì da sola l'attività dalla fine del gennaio 1995, in uno all'accertata prosecuzione dell'attività sociale quanto meno fino al maggio 1996 ed al mancato rinvenimento delle merci (o corrispettivo delle vendite) nonché delle scritture contabili da parte del curatore. Di tal che, il giudice di appello, esprimendo un giudizio di assoluta decidibilità senza il richiesto supporto probatorio, ha altresì reso incensurabile motivazione del corretto esercizio del potere discrezionale di integrazione previsto all'art. 603 codice di rito. A tale motivazione, peraltro, il ricorrente torna a prospettare la condizione del TT quale soggetto "denunciato", estranea alla disciplina dettata dall'art. 210 cod. proc. pen. per l'esame di persona imputata in un procedimento connesso. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 10 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004