Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 48282
CASS
Sentenza 10 novembre 2004

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Massime1

In tema di reati fallimentari - poichè la previsione di cui all'art. 219, comma secondo n. 1 L.F. limita la considerazione unitaria della bancarotta alla sfera interna di ciascuno degli artt. 216 e 217 L.F. -, deve ritenersi possibile il concorso cosiddetto esterno tra la bancarotta fraudolenta e la bancarotta semplice, che costituiscono due fattispecie di reato fra loro completamente autonome, con conseguente ammissibilità della continuazione tra le due figure delittuose. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto il concorso fra i due reati in presenza di condotte autonome e indipendenti, quali l'omessa tenuta dei libri contabili e la distrazione delle merci).

Commentario1

  • 1Pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimentoAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 48282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48282
Data del deposito : 10 novembre 2004

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