Sentenza 8 luglio 2014
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, il rifiuto ingiustificato del detenuto di sottoporsi all'analisi tossicologica delle urine per il controllo dell'uso delle sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto penitenziario è ostativo all'accoglimento dell'istanza di liberazione anticipata, trattandosi di comportamento indicativo della mancata partecipazione all'opera di rieducazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2014, n. 33824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33824 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 08/07/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 2224
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 25216/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT CO N. IL 14/05/1985;
avverso l'ordinanza n. 2695/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 09/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. Salzano Francesco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza del 9/5/2013, rigettava il reclamo proposto da AC NI avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Bari di rigetto della richiesta di liberazione anticipata per il periodo 26/4/2012 - 25/10/2012, motivata dal rifiuto del detenuto di sottoporsi a controlli tossicologici delle urine per l'uso di stupefacenti all'interno dell'istituto.
Secondo il Tribunale, il rifiuto era stato opposto senza una plausibile giustificazione, tale non potendo considerarsi l'osservazione del detenuto di non avere usufruito di permessi, atteso che i controlli erano diretti a prevenire l'uso degli stupefacenti in carcere. Si trattava, quindi, di mancanza di fattiva partecipazione all'opera rieducativa.
2. Ricorre per cassazione il difensore di AC NI, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione e sottolineando che nessuna norma prevede l'obbligo per il detenuto di sottoporsi a controlli tossicologici, poiché norme del genere violerebbero i principi costituzionali di rispetto della persona. Se, quindi, il rifiuto costituiva l'esercizio legittimo di un diritto costituzionalmente garantito, esso non poteva dirsi sintomatico della mancata partecipazione all'opera rieducativa.
In un secondo motivo il ricorrente sottolinea come una singola violazione nell'ambito del semestre non può giustificare il rigetto della liberazione anticipata, che richiede una valutazione complessiva: il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che AC aveva già usufruito del beneficio per due semestri.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
La circostanza che il rifiuto di sottoporsi all'analisi tossicologica delle urine abbia costituito esercizio di un diritto del detenuto non esclude affatto che tale comportamento potesse essere valutato a diverso fine.
In effetti, l'argomentazione delle due ordinanze appare coerente con il quadro che vedeva la richiesta della Direzione del carcere come giustificata dalle esigenze generali della collettività carceraria di cui AC fa parte e, al contrario, il rifiuto del tutto ingiustificato, pur non essendo l'esame richiesto di tipo invasivo: i giudici del merito hanno logicamente ritenuto che tale rifiuto, se non era diretto ad impedire l'accertamento di una pregressa assunzione di sostanze stupefacenti (evento che, appunto, la mancata sottoposizione all'esame ha impedito di verificare), era in ogni caso sintomo della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, perché indicativo dell'indifferenza rispetto alle esigenze del carcere e anche di un rapporto niente affatto limpido tra il detenuto e gli operatori carcerari.
Non sussiste, quindi, la violazione di legge contestata, mentre, con riferimento al secondo motivo di ricorso, i giudici hanno ritenuto di una certa gravità la condotta, tale da giustificare la valutazione negativa per l'intero semestre.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2014