Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2009, n. 39314
CASS
Sentenza 9 luglio 2009

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Massime1

La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale.

Commentari2

  • 1“Truffa processuale”: analisi degli orientamenti giurisprudenziali
    Avv. Roberto Tedesco · https://www.iusinitinere.it/

    Relativamente al reato di truffa ex art 640 c.p. una delle tematiche maggiormente dibattute in dottrina ed in giurisprudenza è la c.d. “truffa processuale”. In via di premessa, brevemente, si rappresentano gli elementi oggetti e soggettivi del reato di truffa cosi come disciplinato dall'art. 640 c.p. L'art. 640 c.p. prevede che si configuri la truffa qualora un soggetto, mediante artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé un ingiusto profitto con altrui danno. L'articolo in oggetto è posto a tutela del patrimonio e della libera formazione del consenso in seno al soggetto passivo. Più nello specifico, la punibilità non deriva solamente dalla lesione alla sfera …

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  • 2Truffa: non è configurabile nel caso in cui sia indotto in errore un giudice
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 gennaio 2019

    In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato atteso che detto provvedimento non è equiparabile a un libero atto di gestione d'interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale, bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2009, n. 39314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39314
Data del deposito : 9 luglio 2009

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