Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale.
Commentari • 2
- 1. “Truffa processuale”: analisi degli orientamenti giurisprudenzialiAvv. Roberto Tedesco · https://www.iusinitinere.it/
Relativamente al reato di truffa ex art 640 c.p. una delle tematiche maggiormente dibattute in dottrina ed in giurisprudenza è la c.d. “truffa processuale”. In via di premessa, brevemente, si rappresentano gli elementi oggetti e soggettivi del reato di truffa cosi come disciplinato dall'art. 640 c.p. L'art. 640 c.p. prevede che si configuri la truffa qualora un soggetto, mediante artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé un ingiusto profitto con altrui danno. L'articolo in oggetto è posto a tutela del patrimonio e della libera formazione del consenso in seno al soggetto passivo. Più nello specifico, la punibilità non deriva solamente dalla lesione alla sfera …
Leggi di più… - 2. Truffa: non è configurabile nel caso in cui sia indotto in errore un giudiceDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 gennaio 2019
In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato atteso che detto provvedimento non è equiparabile a un libero atto di gestione d'interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale, bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2009, n. 39314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39314 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 09/07/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1195
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 003058/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) COMUNE DI ROMA;
contro
2) CALABRÒ NN, N. IL 05/07/1969;
3) MURIANI AMEDEO, N. IL 05/06/1959;
4) CALABRÒ CA LUCIA, N. IL 13/12/1972;
5) CALFIN S.R.L.;
6) HOLDING PRIMA S.R.L.;
avverso SENTENZA del 14/07/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARTOLINI FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Sentito l'avv. Sabato Nicola, del Foro di Roma, per la parte civile, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
sentito l'avv. Mondello Salvino, per gli imputati, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo ha tratto origine da una complessa vertenza civilistica che ha visto il Comune di Roma dapprima condannato a pagare una forte somma di denaro a titolo di indennità di esproprio di un terreno, poi costretto da un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a versare quella somma, in circa Euro 30 milioni, ed infine opponente nella controversia in cui una pronuncia della Corte di Cassazione aveva costituito la premessa per ottenere la restituzione di quanto pagato. Era nel frattempo accaduto che il credito vantato in origine nei confronti del Comune di Roma era stato ceduto dalla asserita creditrice (la Immobiliare Cometa s.r.l.) ad un'altra società e da questa ad altra ancora, gestita formalmente dall'odierno imputato MU ED e, di fatto, dal coimputato AB GI, ed avente la ragione sociale FI s.r.l.. La FI aveva ottenuto il decreto ingiuntivo grazie al quale si era inserita in una procedura esecutiva in danno del Comune di Roma ed aveva riscosso la somma di circa Euro 30 milioni;
tale somma era stata in gran parte trasferita, in apparente restituzione di un finanziamento, alla Holding MA s.r.l., amministrata di fatto da AB GI e, in veste di amministratrice unica, gestita da AB TE;
la medesima somma era stata poi ceduta ad una ulteriore società. Su denuncia del Comune di Roma furono condotte indagini sulle operazioni suddette per accertarne la regolarità anche contabile e fiscale. Nei confronti degli imputati furono elevati addebiti per una parte dei quali è stato emesso decreto di rinvio a giudizio;
per altra parte il GIP presso il Tribunale di Roma ha pronunciato in data 14/7/2008 sentenza di non doversi procedere, avverso la quale è stato proposto il ricorso per cassazione.
Le incolpazioni riguardano:
- una imputazione di truffa aggravata, asseritamene perpetrata con l'avere ingannato il giudice civile inducendolo, con la rappresentazione di una falsa situazione creditoria, ad emettere un decreto ingiuntivo contro il Comune di Roma;
- l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci FI s.r.l. e Holding MA s.r.l. per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, e 2004;
- e violazioni al D.Lgs. n. 231 del 2001, asseritamene commesse attraverso falsità in bilancio che avevano procurato alle due società in oggetto l'ingiusto profitto di evasioni di imposta per importi vicini ai Euro 10 milioni nell'anno 2004.
Il GIP ha osservato che della addebitata truffa difettava l'elemento costitutivo rappresentato dall'atto di disposizione patrimoniale, posto che il soggetto ingannato era l'organo giudicante e non colui che aveva sostenuto l'esborso; ed ha aggiunto che l'esborso aveva trovato causa nella non prevedibile mancata costituzione in giudizio del debitore ingiunto Comune di Roma. Relativamente agli altri addebiti, si è ricordato nella sentenza che in effetti alcune operazioni intrasocietarie erano risultate fittizie ma che dovevasi escludere la loro finalizzazione a rendere non più recuperabile per l'ente pubblico la somma pagata, in quanto esse erano state effettuate molto tempo prima dell'emissione del decreto di ingiunzione. La vicenda, in ogni caso, offriva aspetti di forte perplessità per alcuni risvolti che rivelava con riguardo a contrattazioni concernenti il proposito di acquisire le terme di Fiuggi, poi non realizzato ma assunto quale condizione risolutiva nei rapporti intrasocietari e verosimilmente fatto che poteva spiegare taluni di questi rapporti, apparentemente privi di titolo. Nella documentazione contabile, si è asserito, erano ravvisabili elementi di falsità ma essi erano stati posti in essere per frodare il fisco, ovvero per un intento la cui sussistenza esclude, per corrente giurisprudenza, la configurabilità del reato di false comunicazioni sociali.
Ha proposto ricorso per cassazione la costituita parte civile Comune di Roma.
I motivi di gravame riferiscono al AB GI la scelta di chiedere il decreto ingiuntivo, che si risolve in uno strumento giudiziario preclusivo di un vero accertamento dei presupposti di esistenza del credito ad opera del giudice: e, in quanto tale, veicolo idoneo per la commissione del delitto di truffa. La difesa in giudizio del Comune di Roma, si ricorda, potè avvenire dopo che era stato azionato il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, la cui esecutività non fu sospesa. E si afferma che erroneamente il primo giudice ha affermato l'insussistenza del delitto di truffa. Le operazioni contabili fittizie, pur date per accertate in sentenza, sono state valutate in modo insufficiente, posto che, in realtà, esse servirono ad inviare porzioni della somma incassata coattivamente a società aventi sede all'estero e, nello stesso tempo, a simulare nella FI s.r.l. una solidità finanziaria che doveva trarre in errore i creditori e servire a raggiungere una transazione con il Comune di Roma. E, nel ripercorrere gli atti contabili societari significativi, il ricorrente osserva che le società facenti capo al AB ricorsero ad apparenti contratti di finanziamento per celare la reale sparizione della somma percepita in danno del Comune di Roma e conclude con l'affermare che nella vicenda non sono esistite soltanto false comunicazioni sociali ma che furono altresì deliberatamente predisposti atti fraudolenti in funzione dei possibili diversi eventi di esito della controversia con l'Ente pubblico.
Si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.
Il difensore degli imputati ha tempestivamente depositato brevi note scritte con le quali denuncia il difetto di legittimazione della costituita parte civile ad impugnare la sentenza relativamente ai reati societari e ribadisce la non configurabilità, secondo giurisprudenza dominante, della figura delittuosa della "truffa processuale".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto, per l'infondatezza dei motivi che lo sorreggono.
IL CAPO DI IMPUTAZIONE SUB A: DELITTO DI TRUFFA AGGRAVATA, IN CONCORSO.
Si addebita al capo di imputazione sub A, agli imputati AB GI e MU ED, di avere, con un articolato comportamento finalizzato a costruire una falsa realtà di fatto, ingannato il tribunale monocratico civile di Roma nell'intendere sussistenti i presupposti per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore dei predetti (per loro, delle società delle quali erano amministratori) e in danno del Comune di Roma;
e di avere conseguentemente ottenuto tale decreto monitorio, recante la condanna a pagar loro una ingente somma, a fronte di un credito effettivo di gran lunga inferiore. L'addebito si risolve in una fattispecie riconducibile alla così detta "truffa processuale": nella quale, la domanda presentata al giudice travisa volutamente i fatti, e dall'inganno, nel quale è tratto il giudice, subisce un pregiudizio economico il soggetto nei cui confronti il provvedimento è emanato, con ingiusto profitto dell'agente. La divaricazione tra il soggetto vittima diretta dell'inganno ed il soggetto nel cui patrimonio si produce il danno non è considerata, in linea di principio, ostativa alla realizzazione della figura criminosa della truffa. Altre sono, tuttavia, le ragioni in forza delle quali si nega dalla giurisprudenza, pressoché unanime, la configurabilità come reato della precisa fattispecie della "truffa processuale". Il delitto di truffa ha natura di illecito contro il patrimonio ed è caratterizzato dalla frode esercitata per determinare la volontà del contraente in un senso difforme da quello che egli avrebbe scelto attraverso una condotta scevra dai raggiri altrui. Nel caso della "truffa processuale", l'inganno, però, non incide sulla libertà negoziale, posto che il destinatario dello stesso è il giudice, privo, per la sua stessa veste, di una facoltà siffatta (Cass. sez. 6, 6 febbraio 1997, n. 1074, Ortis). Ne segue che nella citata fattispecie viene a mancare un elemento costitutivo del reato in questione, rappresentato dall'atto di disposizione patrimoniale conseguente ad un atto di libera determinazione contrattuale: il giudice non compie, con il suo provvedimento, un atto di espressione dell'autonomia negoziale privata e della libertà di consenso. Egli esercita, invece, un potere di natura pubblicistica, manifestazione di esercizio della giurisdizione (Cass. sez. 2, 23 maggio 2007, n. 29929, in relazione ad un caso di falsa testimonianza;
Cass. sez. 5, 14 gennaio 2004, n. 6244, in un caso di falsa perizia estimativa;
Cass. sez. 2, 26 novembre 2002, n. 3135, in un caso di procura alla lite apocrifa;
sino a Cass. sez. 6, 2 dicembre 1999, n. 4026, in un caso di strumentalizzazione di un sequestro preventivo). Soltanto se il soggetto ingannato, si afferma, ha la libera disponibilità del patrimonio del danneggiato, egli assume la posizione di quest'ultimo;
e l'induzione in errore determina il danno non in forza di un generico rapporto di interferenza ma in quanto incide sulla libertà del consenso nella conclusione di un negozio giuridico patrimoniale. Nel caso di inganno del giudice, il suo provvedimento non è atto di libera gestione di interessi altrui e non è espressione di una autonomia nella gestione del patrimonio. Quel provvedimento è esplicazione del potere giurisdizionale, ha natura pubblicistica e trova nel sistema delle impugnazioni il rimedio apprestato per gli eventuali vizi del merito e in diritto (Cass. sez. 2, 5 giugno 2002, n. 21868; sez. 6, 28 febbraio 2000, Santini). Conformemente a questo orientamento giurisprudenziale, il Gip del Tribunale di Roma ha dichiarato non luogo a procedere con formula "perché il fatto non sussiste" nei confronti dei sopra nominati imputati in ordine all'addebito di truffa loro ascritto. La pronuncia ha richiamato l'interpretazione dominante nelle decisioni della Corte di legittimità ed ha aggiunto una osservazione, asseritamene di rilievo sotto il profilo logico. L'evento di danno (l'esborso della somma, da parte del Comune di Roma) appariva riconducibile, più che al decreto ingiuntivo di per sè, emesso dal giudice ingannato dagli imputati, alla esecutività di tale provvedimento, cagionata dallo stesso comportamento della pretesa parte civile, costituitasi tardivamente nel giudizio di opposizione, con conseguente applicazione dell'art. 647 c.p.p.; ne' gli imputati, nell'ordire la truffa, avrebbero potuto prevedere questa circostanza, dovuta esclusivamente ad una negligenza nella difesa dell'ente debitore. Nel suo ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, il ricorrente si dice consapevole dell'orientamento interpretativo che esclude la configurabilità del delitto di truffa nella forma "processuale" ma invoca, per ottenere una pronuncia che nel caso di specie la affermi, la peculiarità della natura del provvedimento pronunciato dal giudice civile ed asserito frutto dell'inganno. Risulta in atti dimostrato, si afferma, che gli imputati esposero al tribunale civile romano una realtà artefatta e che questa realtà fu recepita come sussistente presupposto in fatto e in diritto per la pronuncia di un decreto ingiuntivo (rilasciato con il n. 20422 con efficacia di provvisoria esecuzione in data 23 dicembre 2003, per la somma di Euro 29.739.266,73). Un tal genere di provvedimento, si sostiene, non implica un giudizio ad opera del giudice, in quanto è emesso sulla base della sola rappresentazione fornita con la domanda. Il vero e proprio accertamento sulla domanda, con il relativo controllo sulla esistenza del diritto azionato, è differito all'eventuale contraddittorio richiesto con l'opposizione dell'ingiunto. Ne segue, a detta dell'esponente, che il decreto di ingiunzione è un atto giudiziario ma non anche un atto di giurisdizione. Si tratta di uno strumento non giurisdizionale, avente natura speciale e sommaria, risolventesi in un "accertamento con prevalente funzione esecutiva" (come lo denomina autorevole dottrina) e con contenuto di mero ordine di eseguire una prestazione. Poiché, poi, soltanto la notifica dell'emesso decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite (art. 643 c.p.c.), se ne ricava che prima di tale momento non esiste una controversia sulla quale il giudice debba decidere;
che il giudice non esercita quella funzione giurisdizionale che si assume essere ostativa alla configurabilità della "truffa processuale" (qualificare la domanda;
valutare la fattispecie); e che egli è semplicemente "costretto" ad affidarsi a quanto dedotto ed allegato dalla parte richiedente. Le implicazioni da desumere conclusivamente sarebbero, secondo questa tesi, conseguenti e necessitate. Sono le prospettazioni e le deduzioni della parte a confluire nel provvedimento del giudice, di cui costituiscono l'elemento essenziale, dispositivo del provvedimento: e l'atto del giudice diventa un semplice contenitore del reato di truffa. A conferma, si cita la risalente pronuncia di questa Corte, sez. 3, 2 maggio 1966, relativa ad un ordine di pagamento emanato dal giudice fallimentare e che ritenne al riguardo sussistente la "truffa processuale".
Ritiene il collegio che l'assunto del ricorrente non possa essere seguito. Esso ha, come nucleo essenziale, l'affermazione per cui il decreto ingiuntivo non costituirebbe esplicazione di funzione giurisdizionale per la mancanza del qualificante momento del vaglio in contraddittorio delle contrapposte ragioni delle parti. La funzione giurisdizionale, si vuole far intendere, si caratterizza per la decisione che il giudice raggiunge in esito ad un procedimento che accerti nel contraddittorio la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, la ritualità del processo e l'assenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quelli dedotti a fondamento della pretesa. Ove questa elaborazione di elementi e di dati manchi, alla funzione giurisdizionale si sostituirebbe una attività "giudiziaria", diversa da quella e sprovvista dei suoi tratti distintivi tipici. Una siffatta distinzione non corrisponde, tuttavia, alle categorie note dalla scienza processualistica civile. L'alternativa tra l'attività di jus dicere e l'attività giudiziaria (di natura amministrativa? di mero ordine? ancora di natura pubblicistica?) relegherebbe quest'ultima al rango ridotto di serie di atti estranei all'esercizio della funzione giurisdizionale vera e propria: circostanza idonea, questa, a far ritenere configurabile la "truffa processuale", entro l'ambito dei provvedimenti con queste caratteristiche.
Va osservato che ove una tesi siffatta fosse condotta alle estreme conseguenze, essa condurrebbe a negare assurdamente natura giurisdizionale alla sentenza contumaciale, che fosse pronunciata senza la previa effettuazione di una istruttoria su quanto allegato dall'attore. Nè si è negata natura giurisdizionale al processo di esecuzione forzata civile, conseguente all'esercizio dell'azione esecutiva, nonostante esso si risolva in una pluralità di adempimenti unificati dal solo fine di addivenire alla realizzazione pratica del diritto portato dal titolo esecutivo. Neppure è mai stata negata seriamente la natura giurisdizionale dei provvedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, anche se tali provvedimenti richiedono un contraddittorio, nel senso pieno di questo termine, soltanto in via eventuale e di eccezione. La stessa giurisdizione volontaria, così denominata per contrapporla dogmaticamente a quella contenziosa, è stata considerata rientrante nelle manifestazioni tipiche della funzione giurisdizionale, pur se relativa a situazioni prive, per definizione, di una vera e propria controversia da definire con un giudizio determinante la soccombenza di una delle parti.
Per ritornare al decreto ingiuntivo, specifico oggetto delle argomentazioni di cui in ricorso, va ricordato che la richiesta del provvedimento monitorio costituisce esplicazione della ordinaria azione di cognizione. Il procedimento che con essa si apre si caratterizza per la sommarietà dell'accertamento che precede la pronuncia del decreto, secondo l'indicazione esplicita proveniente dallo stesso codice di procedura civile (rubrica del Titolo 1^ del Libro Quarto). Sommarietà non significa, però, mancanza di ogni accertamento e difetto di qualsivoglia attività propria alla veste di giudice, di controllo sulla esistenza dei presupposti che legittimano la pronuncia del provvedimento. L'odierno ricorrente descrive il giudice civile, cui è presentata la richiesta di decreto d'ingiunzione, come un ufficio che non ha altra scelta se non quella di dar corso alla domanda, dalle cui rappresentazioni è "costretto":
sì da diventare, in pratica, un altro degli artifici dei quali il ricorrente in mala fede si serve per porre in essere una condotta concretamente riconducibile alla "truffa processuale". In realtà, l'art. 633 c.p.c., sottopone la concessione del decreto ingiuntivo alla ricorrenza di precise condizioni di ammissibilità (per tali, dalla norma, definite), le quali costituiscono altrettanti oggetti della verifica demandata al giudice. Nè è vero che questi non abbia margini di apprezzamento, di vaglio e di decisione, quasi fosse un docile strumento a disposizione del malizioso ricorrente. Dispone, infatti, l'art. 640 c.p.c., che se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, il giudice dispone ne sia data notizia al ricorrente, invitato per tal modo a provvedere alla prova;
e che la domanda è rigettata, con decreto motivato, se la domanda risulta non accoglibile. Esiste, pertanto, un potere-dovere dell'ufficio di decidere sulla ammissibilità formale e sostanziale della richiesta;
potere-dovere nel quale si concreta la funzione giurisdizionale tipica. La differenza, rispetto alla stessa azione di cognizione intrapresa, però, con l'atto di citazione, risiede nella semplicità e nella sommarietà dell'accertamento da compiere. Nei casi in cui il creditore (di una somma o di cose fungibili) può esibire una prova scritta del suo titolo, è sufficiente per l'ordinamento che venga verificata soltanto la ricorrenza di una prova siffatta, per legittimare una pronuncia di condanna. L'efficacia dimostrativa della prova scritta supplisce alla sommarietà dell'indagine e garantisce una probabilità di fondatezza della pretesa che il legislatore ha considerato sufficientemente idonea a giustificare una abbreviazione del procedimento, in nome di esigenze di brevità e di rapidità. E la disposizione di cui all'art. 643 c.p.c. (per la quale la pendenza della lite si verifica dopo che il decreto ingiuntivo è stato notificato al debitore ingiunto) va intesa non nel senso che escluda la natura di giurisdizione degli atti anteriori ma nel semplice ed ovvio significato per cui una lite, richiedente almeno due parti contrapposte, non può esistere se non da quando la pretesa di un soggetto, asserito creditore, è condotta a conoscenza del soggetto controinteressato perché indicato come obbligato alla prestazione.
Lo specifico fatto dell'essere riferita l'imputazione di "truffa processuale", per la quale è processo, alla pronuncia di un decreto ingiuntivo non muta, dunque, i termini della questione quali evidenziati dal ricordato orientamento giurisprudenziale. Anche la pronuncia del provvedimento monitorio costituisce esercizio della funzione giurisdizionale. Essa è esplicazione di un potere di natura pubblicistica che esclude nel giudice una sua libertà ed autonomia decisionale di incidere con libertà nella sfera di autonomia patrimoniale riconosciuta ai privati dall'ordinamento. CAPI DI IMPUTAZIONE SUB d) ED e).
Si addebitano ai tre imputati episodi di false comunicazioni sociali perpetrate nei bilanci delle società FI s.r. e Holding MA RL negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, dalle quali conseguirono rilevanti evasioni di imposta;
e si addebita, alle dette società, responsabilità ex L. n. 231 del 2001 per i fatti di cui sopra commessi dai loro amministratori, odierni ricorrenti. I capi di imputazione si limitano ad enunciare che nei bilanci furono esposti "fatti materiali non rispondenti al vero", senza ulteriori specificazioni. In proposito, il primo giudice ha ritenuto provato, in atti, che tra le società sopra nominate fu simulato un finanziamento (dato per avvenuto dalla Holding MA alla FI il 17 gennaio 2001) in realtà mai effettuato e presente soltanto nella documentazione contabile;
che la FI era altresì cessionaria del credito vantato dalla TO US verso il Comune di Roma e che in tale veste aveva agito nel procedimento monitorio;
che, una volta conseguita la somma per effetto del decreto ingiuntivo, con essa la FI aveva "restituito" il finanziamento alla Holding MA;
e che, a sua volta, quest'ultima aveva ceduto la somma ad altra società, avente sede all'estero. In queste vicende il detto giudice ha ravvisato operazioni fittizie, rispondenti unicamente ad esigenze contabili, prive di concreto riferimento a movimenti di somme e, tuttavia, finalizzate soltanto ad eludere il CO. Nell'impossibilità di ricomprendere il CO tra i soggetti che la norma incriminatrice di cui all'art. 2621 c.c., indica dover essere destinatari delle false comunicazioni sociali, si è pervenuti alla dichiarazione di non luogo a procedere perché i fatti non costituiscono reato.
Il ricorso della parte civile Comune di Roma si propone di dimostrare che le comprovate falsità nei bilanci societari furono utilizzate per ottenere indebitamente, a suo danno, per il tramite dello strumento giudiziario, una somma non dovuta, o quanto meno non dovuta nell'esorbitante ammontare liquidato nel decreto ingiuntivo;
e per rendere, poi, non più recuperabile la somma stessa dall'ente, subito trasferita a società terze, con sede estera. Il difensore degli imputati ha sollevato nelle ricordate brevi note depositate prima dell'udienza camerale una eccezione su questione rilevabile anche d'ufficio e della quale occorre trattare preliminarmente. Oppone, il detto difensore, che l'art. 428 c.p.p. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice delle indagini preliminari unicamente alla "persona offesa costituita parte civile" e che, in relazione al reato di cui all'art.2621 c.c., il Comune di Roma non riveste siffatta qualità, potendo essere indicato soltanto come un "danneggiato". L'ente, si sostiene, è stato ammesso a costituirsi parte civile soltanto nella veste di soggetto danneggiato e pertanto non ha legittimazione al ricorso, da dichiararsi, per questa parte, inammissibile.
Come è noto, il ricorso che l'art. 428 c.p.p., ricordato consente alla persona offesa costituita parte civile è dato anche per i riflessi penalistici e non soltanto per perseguire con esso interessi di tipo civilistico (Cass. sezioni unite, 29 maggio 2008, n. 25695;
Cass. sez. 5, 22 febbraio 2008, n. 12902; Cass. sez. 4, 31 gennaio 2008, n. 13163; Cass. sez. 5, 26 giugno 2007, n. 35651). Sotto questo profilo la questione sollevata non comporta indagini relative alla sussistenza di un interesse all'impugnazione con ricorso bensì la sola verifica della legittimazione al gravame, per il possesso di una qualità soggettiva attributiva di un titolo in proposito. Il citato art. 428 c.p.p., attribuisce detto titolo alla "persona offesa dal reato costituita parte civile", secondo una terminologia che sembra escludere il semplice danneggiato dal reato, estraneo al bene giuridico la cui lesione fornisce la ratio dell'incriminazione, ma colpito dall'illecito nell'integrità dei propri beni patrimoniali o morali. Nel senso della non legittimazione al ricorso del mero soggetto danneggiato, appunto perché non identificabile come persona offesa dal reato, pur quando fosse costituito parte civile per le restituzioni ed il risarcimento, si era espressa Cass. sez. 5, 15 gennaio 2007, n. 5698. Questa decisione era andata di contrario avviso rispetto alla pronuncia sez. 4, 25 ottobre 2006, n. 11960, che invece aveva ritenuto legittimato il danneggiato, anche non persona offesa, ravvisando il titolo legittimante ".. nell'intero catalogo dei soggetti legittimati ad esercitare l'azione civile nel processo penale a norma dell'art. 74 c.p.p." (nella specie, i congiunti del danneggiato deceduto, suoi successori universali). In questo ordine di idee, sia pure con motivazioni difformi, è tornata Cass. sez. 5, 22 febbraio 2008, n. 12902, la quale ha ritenuto che l'espressione riferita letteralmente, dalla sopra ricordata disposizione, alla persona offesa non fosse da intendere restrittivamente ma dovesse essere intesa nel senso di far coincidere la legittimazione al ricorso con la veste assunta di parte civile nel processo. Una volta escluso che il potere di proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia ex art. 428 c.p.p. sia legato a soli interessi civilistici, viene meno, si è ritenuto anche la ragione per operare e mantenere la distinzione tra la persona offesa dal reato e la persona semplicemente danneggiata. Nè avrebbe senso ammettere in primo grado la costituzione in giudizio, quale parte civile, per poi negare ad essa il titolo ad impugnare la sentenza lesiva dei suoi interessi, anche penali, e circoscrivere la sua partecipazione nel processo al solo primo grado dello stesso.
Ritiene pertanto l'adito collegio di disattendere l'eccezione proposta e di adeguarsi all'orientamento interpretativo espresso dalla citata pronuncia n. 12902/2008. Per venire al merito del ricorso, va osservato che le articolate argomentazioni svolte nei motivi di gravame si risolvono nel proporre una ricostruzione delle vicende oggetto di processo difforme da quella operata dal giudice di prime cure. Si afferma che le falsità in bilancio furono frutto di calcolata frode posta in essere per trarre in inganno banche, soci e terzi sulla solidità finanziaria della FI RL, apparentemente utilizzatrice di un cospicuo prestito dalla Holding MA RL e titolare di un corposo credito verso il Comune di Roma;
e che, una volta riscosso dall'ente quel credito, le fallaci apparenze contabili furono utilizzate per far scomparire la somma e renderla non più recuperabile con il successivo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. In realtà, dello scopo di inganno rivolto a pregiudizio di terzi diversi dal CO (quei "soci o il pubblico" dei quali tratta l'art. 2621 c.c.) esiste, a disposizione della Corte, la sola affermazione del ricorrente. Dalle argomentazioni svolte nei motivi parrebbe di ricavare la sussistenza di una elaborata strategia posta in essere dagli imputati per giungere rapidamente ad impossessarsi di una forte somma di denaro e di impedirne il recupero con mezzi giudiziari. In realtà, il primo giudice ha rilevato che le false rappresentazioni di finanziamento risalgono agli anni 2000/2001 e che esse non possono avere alcun riferimento alla frode attuata per mezzo del decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto soltanto verso la fine del 2003. Non risulta, pertanto, smentita (perché manifestamente illogica o contraddittoria) dalle argomentazioni del ricorrente la motivazione con la quale il detto giudice è pervenuto ad affermare che prima del bilancio 2004 le false comunicazioni sociali ebbero il solo scopo dell'evasione fiscale, per le somme indicate nel capo di imputazione. Nè, sotto un profilo di possibile travisamento dei fatti, sono forniti gli elementi per addivenire ad un siffatto addebito da muovere alla sentenza impugnata, dalla cui lettura un tale vizio non è desumibile;
mentre, ove occorresse ricavare quel vizio dagli altri atti del processo, degli stessi non è stata fornita compiuta indicazione. Gli stessi rilievi valgono anche per le falsità nel bilancio 2004 della FI RL, che costituiscono il logico sviluppo delle annotazioni contabili degli anni precedenti e che il ricorrente vorrebbe essere improntate, invece, alla insorta opportunità di rendere irrecuperabile al Comune di Roma la somma sborsata in esecuzione del decreto ingiuntivo. Di questa intenzionalità non esistono se non le argomentazioni dell'odierno ricorrente, che attraverso di esse costruisce una realtà possibile e fors'anche verosimile. E tuttavia questa costruzione non dimostra un vizio logico nel percorso ricostruttivo ed argomentativo seguito dal giudice di prime cure, il quale ha ravvisato nelle false rappresentazioni degli anni 2000/2003 logiche distorte di contabilità artefatta tra società contigue;
e nelle false indicazioni contabili dell'anno 2004 artifici che riconducevano ad apparente riequilibrio e riordino quelle indicazioni reciproche fasulle. Mentre la concreta causazione di un danno economico per il Comune di Roma fu dovuta all'innesto su queste vicende di un imprevisto ed imprevedibile evento favorevole, rappresentato dalla tardiva costituzione del Comune di Roma nel giudizio di opposizione, la quale determinò l'acquisto dell'immediata efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, alla quale l'ente non potè sottrarsi. Il ricorso va dunque respinto, per infondatezza delle ragioni di gravame.
Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2009