Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 4
Non sussistono gli estremi del reato di truffa (cosiddetta truffa processuale) nel chiedere e ottenere dal giudice tutelare l'autorizzazione alla vendita di un bene immobile di proprietà di un interdetto, sulla base di una falsa perizia estimativa, in quanto la suddetta autorizzazione, ancorché conseguenza della falsa perizia, non costituisce atto di disposizione patrimoniale dannoso per l'interdetto.
Integra la fattispecie criminosa di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen. la perizia giurata - che attribuisca al bene da stimare un valore pari alla metà di quello reale - sulla base della quale il Tribunale abbia autorizzato con decreto la vendita del bene di proprietà di un interdetto. Nè è richiesta ai fini della sussistenza del reato che tale autorizzazione abbia una funzione certificativa, posto che nella fattispecie prevista dall'art. 480 cod. pen. il richiamo alla destinazione probatoria dell'atto non ha implicazioni processualistiche, ponendo solo l'esigenza che i fatti rappresentati siano giuridicamente rilevanti nel contesto della funzione pubblica di cui l'atto è espressione.
È configurabile il reato di falso di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) nelle valutazioni estimative - contenute nella perizia giurata dinanzi al cancelliere - che attribuisca al bene da stimare un valore pari alla metà di quello reale, trattandosi di enunciati valutativi che si fondano su premesse contenenti false attestazioni.
La falsità ideologica può essere consumata anche mediante un'attestazione incompleta, ogniqualvolta il contenuto espositivo dell'atto sia, comunque, tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza. Ne consegue che integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) l'omissione, contenuta in una perizia giurata destinata all'autorità giudiziaria, relativa alla natura edificabile del bene, oggetto di stima.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2004, n. 6244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6244 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 14/01/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 32
Dott. PIZZUTI PP - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 21418/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. e imputati NG LL e AT IE IO in proc. pen. a carico di:
NG LL, n. a Milano l'1 agosto 1939;
TT PP, n. a Torino il 20 marzo 1940 AT IE IO, n. a Gattinara il 29 agosto 1955;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino depositata il 31 gennaio 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. IZZO Gioacchino che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per il reato di truffa, rigetto nel resto e rigetto del ricorso del P.G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. LL NG, assessore al comune di Pino Torinese e in tale qualità tutrice dell'interdetta RE ES, IE IO AT, avvocato e amico di LL NG, e PP TT, geometra, furono tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Torino per avere tentato di vendere a prestanomi di NG e AT, la proprietà immobiliare dell'interdetta ES a un prezzo pari circa alla metà del suo valore effettivo, avendo ottenuto l'autorizzazione alla vendita sulla base di una falsa perizia in tal senso redatta e giurata da TT.
All'esito dell'istruzione dibattimentale il tribunale dichiarò gli imputati colpevoli dei delitti di tentata truffa e di falso ideologico del privato in atto pubblico, assolvendoli invece dall'imputazione di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale, loro contestato in relazione all'autorizzazione alla vendita frau-dolentemente ottenuta. Contro la sentenza di primo grado interposero appello sia il pubblico ministero sia gli imputati, ma la Corte d'appello di Torino confermò sul punto la decisione impugnata.
Ricorrono ora per Cassazione il pubblico ministero e gli imputati LL NG e IE IO AT.
2. Il Pubblico Ministero si duole del mancato accoglimento dell'appello relativo all'imputazione di falso per induzione in errore, contestando che la natura non certificativa dell'autorizzazione possa escludere la configurabilità del reato, stante l'espressa previsione dell'art. 480 c.p.
3. LL NG propone sei motivi d'impugnazione. Con il primo motivo la ricorrente ripropone l'eccezione, già disattesa dai giudici del merito, di nullità del decreto di rinvio a giudizio per indeterminatezza dell'imputazione, formulata unitariamente per tutte le ipotesi di reato e quindi inidonea a individuare specificamente le singole accuse mosse a ciascuno degli imputati, originariamente più numerosi.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 483 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto configurabile una falsità ideologica in una valutazione, quella relativa alla stima degli immobili posti in vendita, che dipendeva dall'opinabile questione relativa alla ulteriore edificabilità del terreno sul quale insisteva il fabbricato di proprietà dell'interdetta. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato di falso ex art. 483 c.p., lamentando che i giudici del merito abbiano apoditticamente affermato l'esistenza di un accordo fraudolento tra gli imputati, sol perché la ricorrente e il coimputato IE IO AT avevano ammesso l'intenzione di acquistare per sè l'immobile posto in vendita, sia pure proclamando la convinzione della congruità del prezzo stimato da TT, corrispondente alla valutazione già in precedenza prospettata, sia pure solo verbalmente, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 640 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, i giudici del merito abbiano ritenuto configurabile una truffa processuale in ragione della natura non contenziosa del procedimento nell'ambito del quale si svolse l'attività degli imputati.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto applicabile anche alla truffa tentata l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita e ingiustificatamente negato la circostanza attenuante del risarcimento del danno.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, lamentando la mancata applicazione dei criteri di commisurazione indicati dall'art. 133 c.p.
4. IE IO AT propone undici motivi di impugnazione, illustrati anche da successiva memoria, con la quale è stato pure dedotto un ulteriore motivo aggiunto.
Con il primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione, già disattesa dai giudici del merito, di nullità del decreto di rinvio a giudizio per indeterminatezza dell'imputazione, formulata unitariamente per tutte le ipotesi di reato e quindi inidonea a un corretto esercizio dell'azione penale, posto che è stata affidata al giudice l'individuazione degli specifici addebiti mossi a ciascuno degli imputati.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata per violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p., lamentando che i giudici del merito non abbiano dato adeguata giustificazione della decisione.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 483 c.p., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto configurabile una falsità ideologica in una valutazione, in mancanza di parametri oggettivi di riferimento per la determinazione della edificabilità del terreno di proprietà della persona offesa. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di poter determinare il valore del terreno posto in vendita senza accertare se e in quale misura fosse effettivamente edificabile. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la mancata ispezione dei luoghi, prova decisiva per la determinazione del valore dei beni controversi, in quanto necessaria per la constatazione della fatiscenza del fabbricato e della notevole pendenza del terreno.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 42 c.p., sostenendo che la perizia TT sarebbe comunque solo erronea,
sicché manca il dolo del falso.
Con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 56 e 640 c.p. e sostiene che, non essendo falsa la perizia TT, manca l'artificio necessario a integrare la truffa, che non sarebbe stata comunque configurabile, in quanto truffa processuale, perché il soggetto che si assume ingannato, il tribunale, non aveva alcun potere dispositivo sui beni controversi e non ne dispose affatto, limitandosi ad autorizzare una vendita decisa dalla stessa LL NG nella sua qualità di tutrice.
Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, sostenendo che non sia configurabile il concorso tra truffa e falso.
Con il nono motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno. Con il decimo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 61 n. 7 c.p., lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano ritenuto applicabile a un delitto tentato la circostanza aggravante del danno patrimoniale ingente;
con la conseguenza che il reato non sarebbe perseguibile d'ufficio.
Con l'undicesimo motivo infine il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena;
chiede comunque che la pena irrogata per il delitto di cui all'art. 483 c.p. sia sostituito con una sanzione pecuniaria. Con il motivo aggiunto, infine, il ricorrente deduce che i fatti contestati integrano tutto al più il reato di infedele patrocinio.
5. Assume rilievo preliminare l'eccezione, riproposta dai ricorrenti LL NG e IE IO AT, di nullità del decreto di rinvio a giudizio degli imputati per indeterminatezza dell'imputazione. Ma si tratta di eccezione palesemente infondata, perché il principio di contestazione, cui si riferisce la direttiva di chiarezza e precisione enunciata nell'art. 429 c.p.p., attiene al fatto, non alla sua qualificazione giuridica, che è riservata al giudice (Cass., sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco, m. 205619, Cass., sez. 6^, 29 gennaio 1996, Verde, m. 204383, Cass., sez. 6^, 16 novembre 1998, Carlutti, m. 212688). E nel caso in esame gli stessi ricorrenti riconoscono che l'imputazione enunciava in modo finanche eccessivamente analitico la descrizione del fatto loro addebitato, vale a dire la vendita a prezzo inadeguato dei beni dell'interdetta sulla base di un'autorizzazione fraudolentemente ottenuta mediante la falsa rappresentazione del loro valore di mercato.
6. Fondati sono invece i motivi con i quali i ricorrenti LL NG e IE IO AT denunciano l'insussistenza del delitto di truffa loro addebitato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte e la dottrina prevalente, invero, la fattispecie di truffa esige un diretto rapporto causale tra gli artifizi e i raggiri realizzati dall'agente e la disposizione patrimoniale compiuta dal soggetto passivo indotto in errore (Cass., sez. 1^, 25 giugno 2003, Barillà, m. 225505, Cass., sez. 6^, 12 maggio 1994, Farà, m. 200166): e ciò a maggior ragione quando non vi sia identità tra il soggetto ingannato e il soggetto che subisce il danno (Cass., sez. 6^, 4 aprile 1975, Tarantino, m. 130681) . Nel caso in esame, secondo la ricostruzione dei giudici del merito, la condotta di artifizio e raggiro consistè nella presentazione al giudice tutelare e al tribunale di una falsa perizia estimativa degli immobili controversi. Mediante la falsa perizia, infatti, la tutrice LL NG conseguì l'autorizzazione a vendere a un prezzo non inferiore a L. 253.700.000 beni che valevano invece oltre cinquecento milioni di lire.
Tuttavia, come ben rilevano i ricorrenti, quella autorizzazione non può essere considerata un atto di disposizione. L'atto di disposizione si sarebbe avuto solo con l'effettiva vendita;
ne' il provvedimento del tribunale impediva che la vendita fosse realizzata a un prezzo superiore a quello indicato come minimo. È vero che l'autorizzazione era necessaria per procedere alle vendita;
ma l'autorizzazione non integrava di per sè la vendita, di cui non determinava neppure il prezzo effettivo.
Sicché può certamente affermarsi che il provvedimento di autorizzazione fu conseguenza della falsa perizia;
ma non può affatto dirsi che l'autorizzazione comportò la disposizione patrimoniale dannosa per l'interdetta. Se così fosse, si dovrebbe considerare consumata anche la truffa, non solo il falso;
mentre fu proprio la mancanza di una qualsiasi disposizione patrimoniale a indurre i giudici a qualificare come solo tentata una truffa in realtà del tutto insussistente.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente all'imputazione di truffa tentata, perché il fatto non sussiste;
e questa decisione, che assorbe tutti gli altri motivi concernenti l'imputazione di truffa, ha effetto estensivo anche nei confronti dell'imputato TT non ricorrente.
7. Alle residue imputazioni di falso si riferiscono le impugnazioni non solo di LL NG e IE IO AT ma anche del Pubblico Ministero.
Gli imputati contestano sia la configurabilità in astratto di un falso in una valutazione estimativa sia l'effettiva falsità in concreto della perizia redatta dal geometra TT. Il Pubblico Ministero si duole invece della assoluzione degli imputati dal concorrente reato di falso per induzione in errore, loro contestato con riferimento all'autorizzazione che il tribunale fu indotto a rilasciare sulla base di una falsa rappresentazione della realtà.
Vanno esaminati prima i due profili di censura prospettati dagli imputati, poi quello prospettato dal Pubblico Ministero.
7.1. I ricorrenti LL NG e IE IO AT sostengono dunque che le valutazioni non possono essere oggetto di falsità ideologica. Ma sembra ragionevole ritenere che anche le valutazioni possano assumere un significato descrittivo, e risultare perciò predicabili di falsità, quando si inseriscano in un contesto di criteri riconosciuti di cui si presentino come attendibile applicazione. Sicché non vi sono ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza che riconosce la possibilità di considerare falso "l'enunciato valutativo che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondato su premesse contenenti false attestazioni" (Cass., sez. 5^, 9 febbraio 1999, Andronico, m. 213366, Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215744): come avviene per le false attestazioni di idoneità alla guida (Cass., sez. 6^, 6 aprile 1993, Mennillo, m. 194200) ovvero di "sana e robusta costituzione fisica" (Cass., sez. 1^, 11 ottobre 1994, Torresi, m. 199666) . Nè pare possa dubitarsi che sia predicabile di falsità una perizia estimativa, quando attribuisca al bene da stimare un valore pari alla metà di quello reale. Se non si riconoscesse una qualche oggettività a tali valutazioni, infatti, si dovrebbe concludere che tutta la nostra vita sociale ed economica è esposta ad arbitri incontrollabili.
I ricorrenti rilevano peraltro che, anche ammettendo la possibilità di un falso nelle valutazioni, nel caso in esame i giudici del merito hanno illogicamente considerato falsa la perizia TT, perché hanno ritenuto irrilevante il problema della ulteriore edificabilità del terreno annesso al fatiscente fabbricato di proprietà dell'interdetta RE ES.
Tuttavia anche questa censura è infondata. I giudici del merito in realtà non hanno affatto affermato, e non si vede come avrebbero potuto farlo, che per determinare il valore dell'immobile controverso fosse irrilevante stabilire se il fondo fosse ulteriormente edificabile. Hanno rilevato invece come nella perizia TT non si desse affatto conto della pur controversa possibilità che il fondo stimato fosse ulteriormente edificabile;
mentre una tale possibilità, fondata su una plausibile interpretazione del piano regolatore di Pjno Torinese e sulla stessa prassi amministrativa locale, doveva essere manifestata, vagliata e apprezzata nel contesto di una perizia destinata all'autorità giudiziaria. E questo convincimento dei giudici del merito non è censurabile nel giudizio di legittimità. La falsità ideologica infatti può essere consumata anche mediante un'attestazione incompleta "ogni qualvolta il contesto espositivo dell'atto sia, comunque, tale da far assumere all'omissione dell'informazione relativa a un determinato fatto il significato di negazione della sua esistenza" (Cass., sez. 5^, 24 giugno 1996, Giangualano, m. 205550). Sicché, essendo innegabilmente rilevante la pur controversa natura edificabile del terreno, come sostengono gli stessi ricorrenti, costituiva certamente una falsità tacerne la possibilità nell'ambito di una perizia estimativa, perché una tale omissione equivaleva a negare radicalmente che una qualsiasi ulteriore edificazione fosse possibile. Nè risulta plausibile la tesi difensiva di un'effettiva assoluta inedificabilità già in astratto del terreno in ragione della sua utilizzazione come area di edificazione del fabbricato, perché nel caso in esame era in discussione appunto la possibilità che la sopravvenuta, ma comunque molto risalente, scissione in due particene catastali del fabbricato e del vigneto annesso autorizzasse a escludere l'incidenza sul terreno della costruzione già realizzata nel diciannovesimo secolo. I ricorsi degli imputati sono pertanto infondati sul punto.
7.2. Fondato è invece il ricorso del pubblico ministero. In realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando il pubblico ufficiale inconsapevolmente raccolga dal privato una falsa attestazione relativa a fatti dei quali essa è destinata a provare la verità e quando detta attestazione venga poi utilizzata dal soggetto ingannato per descrivere o attestare una situazione di fatto più ampia di quella certificata dal mentitore, resta integrata la fattispecie del falso ideologico per induzione in errore, che può concorre con il delitto di cui all'art. 483 c.p., quando la falsa dichiarazione del privato, prevista di per sè come reato, sia in rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pubblico ufficiale, in quanto autore mediato, ha posto in essere (Cass., sez. 5^, 25 settembre 2001, Perfetto, m. 220001). Nel caso in esame, stando alla ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici del merito, furono in realtà commesse due falsità. La prima investì, come s'è detto, la perizia redatta e giurata da PP TT dinanzi al cancelliere. La seconda investì il decreto del tribunale, che, sulla base di quella perizia e delle prospettazioni degli imputati LL NG e IE IO AT, autorizzò la vendita degli immobili di proprietà di RE ES per un prezzo non inferiore a L. 253.700.000, ritenendola conveniente per l'interdetta. E questa seconda falsità può certamente distinguersi dalla prima, già consumata con il giuramento della perizia, non solo perché sopravvenne a essa, bensì anche perché si fondò su una più ampia rappresentazione di fatto, la necessità e utilità di quella vendita per l'interdetta (art. 320 e 424 c.c.), di cui il valore stimato del bene da alienare era una componente essenziale ma non esclusiva.
La corte d'appello ha escluso la configurabilità del falso ideologico in autorizzazione amministrativa per induzione in errore del tribunale (art. 48 e 480 c.p.), ritenendo che l'autorizzazione non avesse funzione certificativa, di attestazione della veridicità della perizia TT.
Sennonché, se il tribunale si fosse limitato a dare atto della perizia, non. avrebbe commesso alcuna falsità, appunto perché era vero che quella perizia era stata prodotta a corredo della domanda di autorizzazione. Il provvedimento del tribunale può essere considerato falso solo perché non si limita ad attestare la produzione della perizia, ma, sulla base delle valutazioni in essa espresse, considera necessaria e utile per l'interdetta la vendita proposta dalla tutrice. È in questa parte enunciativa dei presupposti dell'autorizzazione che il provvedimento del tribunale è falso. Ma questa falsità, pur riguardando una situazione più ampia, è conseguenza della falsità commessa da TT con il concorso di LL NG e IE IO AT;
e ciò rende applicabile l'art. 48 c.p. Posto allora che è applicabile l'art. 48 c.p., non è affatto richiesto per la configurabilità della falsità
prevista dall'art. 480 c.p. che l'autorizzazione amministrativa abbia una qualsiasi funzione certificativa.
In realtà l'esigenza della prova si pone soltanto nel processo e rispetto a fatti che, essendo oggetto di contestazione o, comunque, di una conoscenza problematica, richiedono un accertamento oggettivo, che dia loro quella certezza, quel riconoscimento intersoggettivo che ancora non hanno. Prima del processo e rispetto a fatti che non siano contestati, non v'è, dunque, esigenza di prova, ma solo di comunicazione, di rappresentazione. Sicché, in una fattispecie come quella prevista dall'art. 480 c.p., che tutela l'attendibilità della pubblica attestazione già sul piano del diritto sostanziale, deve ritenersi che il richiamo alla destinazione probatoria dell'atto non abbia implicazioni processualistiche, ma ponga solo l'esigenza che i fatti rappresentati siano giuridicamente rilevanti nel contesto della funzione pubblica di cui l'atto è espressione (Cass., sez. 5^, 20 giugno 1979, D'Arcangeli, m. 143407, Cass., sez. 5^, 16 marzo 1988, Jacampo, m. 181023).
È allora rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 480 c.p. la falsità di qualsiasi enunciato descrittivo esibito a giustificazione del provvedimento di autorizzazione (Cass., sez. 5^, 2 febbraio 1978, Rossani, m. 138540, Cass., sez. 1^, 27 novembre 1980, Franchi, m. 147290, Cass., sez. 2^, 8 novembre 1990, Vecchio, m. 187158, Cass., sez. 5^, 26 novembre 1996, Capuozzo, m. 207454). La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla assoluzione degli imputati LL NG, PP TT e IE IO AT dal delitto di cui agli art. 48 e 480 c.p., così modificato l'originario addebito di cui agli art. 48 e 479 c.p., posto che la qualificazione giuridica dell'atto come autorizzazione, anziché come atto pubblico, non incide sulla contestazione del fatto.
L'esigenza di un rinvio per la determinazione della pena, preclude l'esame dì tutti gli altri motivi d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con effetto estensivo anche nei confronti dell'imputato non ricorrente PP TT, limitatamente all'imputazione di truffa tentata, perché il fatto non sussiste.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla assoluzione degli imputati LL NG, PP TT e IE IO AT dal delitto di cui agli art. 48 e 480 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame e per la determinazione della pena anche in relazione al reato di cui all'art. 483 c.p. Rigetta nel resto i ricorsi proposti da LL NG e IE IO AT.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004