Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2007, n. 29929
CASS
Sentenza 23 maggio 2007

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In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato: detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale, bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti. (La S.C. ha anche precisato che gli artifici e raggiri di cui sia vittima il giudice rilevano penalmente soltanto nei casi tassativamente descritti dall'art. 374 cod.pen., per il divieto di analogia "in malam partem" in diritto penale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2007, n. 29929
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29929
Data del deposito : 23 maggio 2007

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