Sentenza 23 maggio 2007
Massime • 1
In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato: detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale, bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti. (La S.C. ha anche precisato che gli artifici e raggiri di cui sia vittima il giudice rilevano penalmente soltanto nei casi tassativamente descritti dall'art. 374 cod.pen., per il divieto di analogia "in malam partem" in diritto penale).
Commentari • 4
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Tribunale Nola, 27/04/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 27/04/2021), n.785 Giudice: Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi Reato: 640 c.p. Esito: Condanna (anno uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 1 sezione (Artt. 544 e segg. c.p.p.) Il Giudice del Tribunale di Nola Dott. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi Alla pubblica udienza del 14.04.2021 ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato a (...) il (...) ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in (...); difeso di fiducia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2007, n. 29929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29929 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 23/05/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 828
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 002693/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO TRIESTE;
nei confronti di:
1) ZA LO, N. IL 17/03/1958;
2) IR IC, N. IL 23/07/1967;
avverso SENTENZA del 05/10/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PORDENONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO. Sentite le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5/10/2006, il GUP del Tribunale di Pordenone dichiarava non luogo a procedere nei confronti di AN AN e VA FE in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 110, 640 c.p., perché, agendo in concorso tra loro e con tale RO NZ - il quale era stato indicato come testimone oculare di un incidente stradale avvenuto tra il motoveicolo del AN e il veicolo di proprietà di tale VA DO (condotto da VA RI), incidente al quale, in realtà, egli non aveva assistito - ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a se stessi un ingiusto vantaggio con pari danno della compagnia assicuratricc LLOYD ADRIATICO di Trieste, presso la quale era assicurato VA DO, essendo diretta la falsa testimonianza resa in udienza del RO NZ ad ottenere una sentenza del Giudice di Pace favorevole al AN con conseguente attribuzione al LLOYD ADRIATICO ASS.NI della responsabilità patrimoniale e, quindi, con indebito risarcimento dei presunti danni patiti dal AN medesimo, comunque, in maniera superiore a quello legittimamente spettante, essendo tesa la testimonianza del RO stesso ad attribuire la diretta ed esclusiva responsabilità del sinistro alla conducente di controparte VA RI.
La contestazione mossa ai prevenuti era, in sostanza, quella di concorso in tentata truffa c.d. processuale, cioè di avere, il AN, in concorso con altri, cercato di ottenere, da parte del Giudice civile, una sentenza favorevole induceva in errore il Giudicante attraverso una falsa testimonianza.
Riteneva il G.I.P. "di condividere la posizione della prevalente ed ormai consolidala giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass.n. 3135/2002), secondo la quale nella predetta fattispecie concreta manca un elemento costitutivo del reato di truffa e cioè l'alto di disposizione patrimoniale, dal momento che l'eventuale provvedimento finale favorevole emesso dal Giudice civile non può esser qualificato come atto di disposizione patrimoniale ma come atto di esercizio di un potere di natura pubblicistica connesso all'attività giurisdizionale ed anche l'eventuale adempimento alla sentenza di condanna da parte del soccombente darebbe un mero atto di esecuzione del provvedimento di natura pubblicistica del Giudice". Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 428 c.p.p., il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste denunciando "Violazione di legge e omessa motivazione".
Rileva il P.G. che "la norma incriminatrice di cui all'art. 640 c.p., come ben noto, non esige l'identità tra la persona indotta in errore, nel caso di specie, il Giudice, e quella che subisce le negative conseguenze patrimoniali di tale induzione, ossia nella fattispecie in esame la parte convenuta nell'azione di risarcimento danni e la garante compagnia di assicurazione. Quindi, pur in assenza della detta identità, il reato di truffa sussiste sempre che gli effetti dell'inganno perpetrato dall'agente si riversino sul patrimonio del danneggiato". "Ora, nel caso di specie, gli imputati, attraverso l'attività fraudolenta, preordinata ad ingannare il Giudice, miravano ad ottenere una sentenza di condanna, che era però propedeutica ad un'effettiva dazione di denaro da parte dei soggetti condannali al risarcimento danni. Quindi, anche la pronuncia del Giudice rappresentava, comunque, un alto interinale rispetto al fine ultimo, ossia il compimento a seguito del giudicato civile di un alto di disposizione patrimoniale pregiudizievole per il condannalo". Chiede, pertanto, il P.G. ricorrente che questa Corte di Cassazione voglia, in accoglimento della presente impugnazione, annullare l'impugnata sentenza, con ogni conseguenza di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
E principio assolutamente pacifico che, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessario che il soggetto raggirato coincida con il danneggiato, ma ciò solo a condizione che sussista fra i due un rapporto di rappresentanza legale o volontaria attraverso il quale il rappresentante abbia il potere di compiere l'atto di disposizione destinato ad incidere sul patrimonio del danneggiato per effetto di una libera scelta negoziale. Nella c.d. "truffa processuale" (invece) il soggetto ingannato dagli artifizi e raggiri è privo di questo potere di agire sul patrimonio della vittima, poiché viene a mancare quel rapporto di gestione dei beni del danneggiato, indispensabile per ravvisare l'elemento dell'atto di disposizione patrimoniale. Il Giudice, invero, con la decisione sfavorevole per il danneggiato, non compie un atto di disposizione espressione dell'autonomia privata e della libertà di consenso, ma esercita il potere di natura pubblicistica, connesso all'esercizio della giurisdizione. Ciò vuoi dire che il Giudice, non solo è persona diversa rispetto alla vittima dell'ingiusto danno patrimoniale, ma non può neppure compiere un libero atto di disposizione patrimoniale, essendo privo d'ogni potere di gestione sui beni e di qualsivoglia obbligo di compiere atti giuridici nell'interesse della parte. Si limita ad incidere sul patrimonio delle parti nell'esercizio di un potere giurisdizionale di matrice pubblicistica, naturalmente diretto al perseguimento dell'interesse generale a prescindere dall'interesse della parte processuale.
Difettando, pertanto, l'atto di disposizione patrimoniale manca un elemento costitutivo - ancorché implicito - della condotta tipica necessaria a perfezionare il delitto di truffa.
Inoltre, dall'esistenza del delitto di frode processuale, sembra potersi desumere la "voluntas legis" di limitare l'incriminazione degli artifici e raggiri di cui sia vittima il giudice ai casi tassativamente descritti dall'art. 374 c.p., e, quindi, l'impraticabilità, (pena la violazione del divieto di analogia in malam partem), di ogni operazione volta all'applicazione di questa norma alla c.d. truffa processuale.
Alla stregua delle considerazioni svolte deve affermarsi il seguente principio di diritto: In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce le negative conseguente patrimoniali di tale induzione, è tuttavia da escludere la configurabilità del reato quando il soggetto indotto in errore sia un giudice il quale - sulla base di una falsa testimonianza - adotti un provvedimento di disposizione patrimoniale favorevole all'agente, atteso che il suddetto provvedimento non costituisce un libero atto di gestione di interessi altrui e non è espressione di libertà negoziale qualificandosi piuttosto come esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, la cui finalità è l'attuazione di norme giuridiche e la risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2007