Sentenza 2 dicembre 1999
Massime • 1
Una volta esclusa, almeno allo stato degli atti, l'inquadrabilità del fatto nello schema dell'illecito penale, non può legittimamente paralizzarsi l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale civile, attraverso l'attivazione di uno strumento tipico del processo penale. Pertanto, il sequestro preventivo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalla norma, ovvero non può surrogare altri istituti propri del diritto civile: in particolare, non può tutelare i privati interessi del debitore esecutato i quali possono trovare rimedio nei mezzi civilistici che l'ordinamento appresta. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal g.i.p., di una rilevante somma di denaro assegnata al creditore nell'ambito di una procedura esecutiva civile a carico del debitore, il quale aveva denunciato il creditore per il reato di truffa in suo danno commesso attraverso l'induzione fraudolenta in errore delle "competenti autorità giudiziarie", che avevano concesso il decreto ingiuntivo in favore dello stesso creditore: i giudici di legittimità hanno affermato il principio dopo avere precisato che non integra gli estremi dell'illecito penale l'induzione in inganno del giudice con artifici e raggiri al fine di conseguire con una decisione favorevole un ingiusto profitto a danno della controparte, non essendo prevista come reato la cosiddetta "truffa processuale", atteso che il giudice, con la propria decisione, va a incidere sul patrimonio altrui non con un atto di disposizione, ma sulla base di un potere pubblicistico; d'altra parte, la frode processuale assume rilievo penale solo nei ristretti limiti tipizzati dall'art. 374 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Nola: ordinanza di archiviazione per truffa processuale mediante denuncia di sinistro inesistenteFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 31 gennaio 2007
TRIBUNALE DI NOLA ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - art. 409 c.p.p. comma 5 - Il Giudice per le Indagini Preliminari, Dottor Francesco Gesuè Rizzi Ulmo, letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di soggetti da identificare; esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, pervenuta in Tribunale in data 3.3.2006; esaminata, a seguito della camera di consiglio tenutasi in data 19.12.2006, la opposizione alla archiviazione presentata dalla persona offesa osserva Ad avviso di questo giudice la richiesta di archiviazione può essere accolta, apparendo superflui gli ulteriori temi di indagine indicati dalla persona offesa nella sua opposizione. Invero, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/1999, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2/12/1999
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
2. " GI Ambrosini " N. 4026
3. " Adalberto Albamonte " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 14792/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IN NO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza 12.3.1999 del Tribunale di Latina;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. A. Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. G. Leone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
osserva in
Fatto e diritto
Nell'ambito di un'indagine penale a carico di IN NO ed altri in ordine al delitto di truffa in danno della "Asfalti Sintex s.p.a.", commesso attraverso l'induzione fraudolenta in errore delle "competenti autorità giudiziarie", che avevano adottato - nel corso di procedure monitorie ed esecutive - provvedimenti favorevoli ai primi, veniva disposto il sequestro preventivo (decreto P.M.
8.6.98 e convalida e decreto GIP 11.6.98) della somma di L. 5.556.982. 625, assegnata, nell'ambito di una procedura esecutiva pendente presso la Pretura di Latina, alla "Edi.ca. s.r.l.", società che faceva riferimento al gruppo "IN".
Va chiarito che la "Asfalti Sintex", aggiudicataria degli appalti di alcuni grossi lavori sul G.R.A. di Roma e presso l'aeroporto Fiumicino, aveva subappaltato la esecuzione di alcune di tali opere all'impresa "Emilio IN s.r.l.", che vi aveva dato corso, maturando un certo credito, in parte documentato dalla regolare sottoscrizione dei relativi stati di avanzamento. La committente, però, anche per sopraggiunte difficoltà finanziarie (v'era stata anche una procedura fallimentare), non aveva provveduto ai pagamenti ed era sorto così un contenzioso civile tra le parti. In favore dell'impresa "IN" era stato emesso un decreto ingiuntivo (del quale era stata autorizzata anche la provvisoria esecuzione su cauzione) per il credito documentato dagli stati di avanzamento. Era stata, quindi, avviata una procedura esecutiva contro la "Asfalti Sintex s.p.a.", con pignoramento della somma innanzi precisata e assegnazione della stessa alla società di riferimento del gruppo "IN".
Il provvedimento di sequestro preventivo, annullato una prima volta, in sede di riesame, dal Tribunale di Latina, con ordinanza 29.6.98, a seguito di annullamento di tale decisione da parte del Giudice di legittimità (sentenza 29.10.98), veniva confermato dallo stesso Tribunale di Latina, con ordinanza 12.3.99 emessa in sede di rinvio.
Avverso quest'ultima pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il soprageneralizzato indagato e, nel sollecitare l'annullamento della decisione, ha dedotto: 1) violazione degli art. 8 e ss. c.p.p. e difetto di motivazione circa la competenza territoriale del Giudice, che doveva essere riconosciuta al Pretore di Roma e non già a quello di Latina;
2) difetto di motivazione sul "fumus commissi delicti". All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato.
Osserva, invero, la Corte che non ricorrono, nella specie, i presupposti legittimanti la misura cautelare reale di cui all'art.321 c.p.p.. Preliminarmente, però, va ribadito che correttamente si è ritenuta, allo stato, la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Latina, considerato che, in base alla formulata ipotesi accusatoria, la consumazione del reato si sarebbe perfezionata in quel luogo, attraverso l'assegnazione della somma pignorata nel corso della procedura esecutiva pendente dinanzi al Pretore di Latina, assegnazione che avrebbe comportato contestualmente il danno per la parte esecutata.
Passando ad analizzare la legittimità del sequestro, va rilevato che compito primario del giudice è quello di verificare se sussista, in astratto, la possibilità di sussumere il fatto per cui si procede e attribuito a determinati soggetti in una determinata ipotesi di reato, senza alcuna necessità di offrire la prova circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente accertare il "fumus" della sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato e verificare la corrispondenza di tali elementi all'ipotesi astratta di reato.
Ciò posto, avuto riguardo all'imputazione così come articolata nel decreto di sequestro del P.M. in data 8.6.98, devesi escludere che i relativi fatti, così come prospettati nella loro evoluzione dinamica, integrino gli estremi del delitto di truffa, versandosi semplicemente in una ipotesi, per altro tutta da dimostrare nella competente sede, di frode civile, che deve trovare gli eventuali rimedi fisiologicamente nell'ambito della controversia civile pendente tra le parti in lite.
Non integra, infatti, gli estremi dell'illecito penale trarre in inganno il giudice con artifici e raggiri, al fine di conseguire con una decisione favorevole un ingiusto profitto a danno dell'altra parte, poiché tale condotta (c.d. truffa processuale) non rientra nella previsione dell'art. 640 c.p., atteso che il giudice, con la propria decisione, va ad incidere sul patrimonio altrui non mediante un atto di disposizione, ma sulla base di un potere pubblicistico, di natura nettamente diversa;
d'altra parte, la frode processuale assume rilievo penale solo nei ristretti limiti tipizzati dall'art. 374 c.p., dai quali rimane fuori l'ipotesi comportamentale di cui all'impostazione accusatoria.
È certamente vero che la truffa non è perentoriamente esclusa in caso di sfasamento tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato, ma è anche vero che l'illecito in tanto può ravvisarsi in quanto il primo agisca nell'interesse e nel nome del secondo, titolare del patrimonio;
se la conseguenza patrimoniale è il derivato dell'attività di altro soggetto, che persegue finalità istituzionali (giudice), non sussiste la truffa.
Non va sottaciuto, infine, che l'istituto del sequestro preventivo non può essere attivato per fini diversi da quelli previsti dalla norma ovvero non può surrogare altri istituti propri del diritto civile;
in sostanza, non può essere utilizzato per tutelare i privati interessi del debitore esecutato, i quali possono trovare rimedio nei mezzi civilistici che l'ordinamento appresta;
d'altra parte, una volta esclusa, almeno allo stato degli atti, l'inquadrabilità del fatto nello schema dell'illiceità penale, non è dato vedere come possa legittimamente paralizzarsi l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale civile, attraverso l'attivazione di uno strumento tipico del processo penale.
L'ordinanza impugnata e il provvedimento di sequestro preventivo vanno, pertanto, annullati senza rinvio.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p., per dare concreta attuazione alla cessazione degli effetti del sequestro in atto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza, nonché il provvedimento applicativo della misura del sequestro preventivo adottato dal GIP della Pretura di Latina in data 11.6.1998. Ordina che a cura della Cancellerai sia data immediata comunicazione della presente sentenza alla Procura Generale in sede per gli effetti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000