Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/1999, n. 4026
CASS
Sentenza 2 dicembre 1999

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Una volta esclusa, almeno allo stato degli atti, l'inquadrabilità del fatto nello schema dell'illecito penale, non può legittimamente paralizzarsi l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale civile, attraverso l'attivazione di uno strumento tipico del processo penale. Pertanto, il sequestro preventivo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalla norma, ovvero non può surrogare altri istituti propri del diritto civile: in particolare, non può tutelare i privati interessi del debitore esecutato i quali possono trovare rimedio nei mezzi civilistici che l'ordinamento appresta. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal g.i.p., di una rilevante somma di denaro assegnata al creditore nell'ambito di una procedura esecutiva civile a carico del debitore, il quale aveva denunciato il creditore per il reato di truffa in suo danno commesso attraverso l'induzione fraudolenta in errore delle "competenti autorità giudiziarie", che avevano concesso il decreto ingiuntivo in favore dello stesso creditore: i giudici di legittimità hanno affermato il principio dopo avere precisato che non integra gli estremi dell'illecito penale l'induzione in inganno del giudice con artifici e raggiri al fine di conseguire con una decisione favorevole un ingiusto profitto a danno della controparte, non essendo prevista come reato la cosiddetta "truffa processuale", atteso che il giudice, con la propria decisione, va a incidere sul patrimonio altrui non con un atto di disposizione, ma sulla base di un potere pubblicistico; d'altra parte, la frode processuale assume rilievo penale solo nei ristretti limiti tipizzati dall'art. 374 cod. pen.).

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  • 1Tribunale di Nola: ordinanza di archiviazione per truffa processuale mediante denuncia di sinistro inesistente
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    TRIBUNALE DI NOLA ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - art. 409 c.p.p. comma 5 - Il Giudice per le Indagini Preliminari, Dottor Francesco Gesuè Rizzi Ulmo, letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di soggetti da identificare; esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, pervenuta in Tribunale in data 3.3.2006; esaminata, a seguito della camera di consiglio tenutasi in data 19.12.2006, la opposizione alla archiviazione presentata dalla persona offesa osserva Ad avviso di questo giudice la richiesta di archiviazione può essere accolta, apparendo superflui gli ulteriori temi di indagine indicati dalla persona offesa nella sua opposizione. Invero, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/1999, n. 4026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4026
Data del deposito : 2 dicembre 1999

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